CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27430/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diPerugia ha disatteso la domanda ex artt. 147 cod. pen. e 47-ter legge 26 luglio1975 n. 354, volta al differimento della pena, anche nelle forme della detenzionedomiciliare, presentata da XXXXXXXXXXXX, soggetto detenuto in espiazionedella pena di anni sedici, mesi tre e giorni ventotto di reclusione ed anni uno,mesi nove e giorni dieci di arresto (con fine pena attualmente fissato al27/05/2041), riportata per plurime condanne relative ai reati di cui agli artt. 4legge 18 aprile 1975 n. 110, 336, 337, 582, 610, 611, 629 cod. pen., 73 d.P.R.09 ottobre 1990 n. 309.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi.2.1. Con il primo motivo, si lamenta vizio rilevante ai sensi dell’art. 606comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 1 e 15 Ord. pen. e 27Cost., per trattamento disumano e per elusione del fine rieducativo della pena -in riferimento all’art. 3 legge 30 maggio 2014, n. 81, di conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, nonché alla sentenzadella Corte cost. n. 22 del 2022.La grave condizione psichiatrica nella quale versa il condannato lo rendenon in grado di elaborare il fine rieducativo della pena, non avendo egli ricevutoil dovuto programma personalizzato, atto a fornirgli gli strumenti finalizzati allagestione delle emozioni e degli impulsi. Il soggetto, inoltre, non può più esserconsiderato socialmente pericoloso, stante la somministrazione dei farmaci allaquale è sottoposto. Errato è, quindi, ritenere che la patologia suddetta si trovi incondizioni di compenso, dato che la sola terapia farmacologica - pur seaccompagnata dai colloqui psicoterapici indicati dal Tribunale di sorveglianza –non ha alcun effetto sulla patologia in atto. I farmaci che agiscono solo dasonnifero, al contrario, lo rendono apatico e viepiù vulnerabile alle aggressioni esopraffazioni degli altri detenuti, così distruggendone ancor più la dignità eaggravandone le condizioni mentali.Il ricorrente, peraltro, ha commesso i reati in espiazione proprio a causadelle patologie non trattate che lo affliggono e non per una naturale inclinazioneal crimine.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia il vizio di motivazioneapparente, non essendo argomentata la conclusione sussunta nelprovvedimento, in ordine alla sussistenza di un discreto compenso della patologiain atto; né vi è adeguata motivazione, in ordine alla ritenuta non necessità diadozione di un programma terapeutico personalizzato.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.Nell’ordinanza impugnata viene chiarito come la patologia psichica dellaquale soffre il detenuto si trovi in stato di soddisfacente compenso, in virtù tantodella terapia psichiatrica praticata, quanto dei colloqui psicoterapici espletati. Laconclusione è nel senso che difettano tanto il carattere di gravità della malattia,quanto il profilo di non agevole svolgimento delle cure in ambito inframurario.La consulenza medica di parte si limita alla prospettazione di unadifforme valutazione, ritenendo più idoneo alla funzione rieducativa erecuperatoria della pena un programma terapeutico personalizzato.4. La difesa ha presentato una nota, a mezzo della quale ha sottolineato“la condotta calma e corretta e la non pericolosità” del condannato, secondoquanto rilevabile dal relativo diario sanitario ed ha evidenziato la attuale carenza– stante la sola terapia farmacologica in atto – del dovuto programmaterapeutico personalizzato, con equipe specializzato e con modulazioneprofessionale di rieducazione nel controllo degli impulsi vista la sua diagnosi didiscontrollo, realizzabile solo in struttura esterna al carcere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Ai fini dell’inquadramento in diritto della dedotta questione, giovaricordare come questa Corte abbia ripetutamente delineato i contorni teorici deirichiamati istituti.Lo stato di salute non compatibile con il regime carcerario - da ritenersiinfermità fisica, ovvero l'applicazione della detenzione domiciliare - non ècircoscritto alle situazioni nelle quali ricorra una patologia implicante unimmediato pericolo per la vita del soggetto detenuto, dovendosi invece prenderein considerazione ogni stato morboso - o forma di decadimento fisico - cheappaia in grado di cagionare un livello esistenziale degradato, che si collochisotto la soglia di dignità che deve essere sempre assicurata, anche a chi versi inuna condizione di restrizione in ambiente carcerario. Pure la carenza di terapiemediche appropriate e, più in generale, la detenzione in una condizione che simostri inappropriata, in relazione alla gravità di un determinato stato patologico,che potrebbe avere – in altro luogo – una adeguata assistenza, può quindi, inlinea di principio, integrare un trattamento contrario al senso di umanità (fratante, si veda Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468).La valutazione in ordine alla compatibilità, tra il regime detentivocarcerario e le condizioni di salute del detenuto - o anche, circa la possibilità chela prosecuzione dello stato detentivo in regime carcerario si risolvanell’assoggettamento, non consentito, a un trattamento inumano o degradante –deve essere condotta in concreto, raffrontando tra loro le complessive condizionidi salute del condannato e le cure praticabili in ambiente carcerario, ovveroanche presso i presidi sanitari territoriali disponibili [artt. 47-ter, comma 1, lett.c) e art. 11 Ord. pen.]. Tale valutazione involge un giudizio non solo in punto diastratta idoneità, dei presidi posti a disposizione del condannato, ma anche dieffettiva efficacia delle cure concretamente praticabili presso gli stessi.Al giudice di merito è demandato, allora, il potere-dovere di valutare -nella sua complessità - i l caso concreto condotto al suo vaglio e,consequenzialmente, di stabilire se ricorrano i requisiti postulati dalla normativavigente, in tema di concessione della detenzione domiciliare per gravi motivi disalute, considerate sempre le molteplici finalità intimamente connesseall’esecuzione della pena.Il principio di diritto che governa la materia è poi nel senso che, affinchépossa disporsi il rinvio dell'esecuzione della pena, a causa di grave infermitàfisica, occorre la contemporanea presenza di due autonomi presupposti. Deveriscontrarsi, in primo luogo, la sussistenza di una malattia oggettivamentequalificabile in termini di gravità, che implichi un serio pericolo per la vita delcondannato, o importi comunque la probabilità di altre rilevanti conseguenzedannose (il requisito della gravità deve qui leggersi attenendosi ad una accezioneparticolarmente rigorosa, considerando sia il principio di indefettibilità della pena,sia il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge). Devericorrere, inoltre, la possibilità che il condannato - una volta tornato in libertà -possa fruire di cure e trattamenti sostanzialmente diversi, oltre che dotati diefficacia maggiore, rispetto a quelli che possono essere apprestati in ambientecarcerario, magari anche attraverso lo strumento del ricovero in luoghi esterni dicura. Non basta, quindi, che la patologia incida in modo rilevante sulla salute delsoggetto e possa genericamente regredire, attraverso il ritorno alla libertà; lanorma postula, invece, che la malattia si appalesi di tale gravità, da porre laprosecuzione dell’esecuzione della pena, in regime carcerario, in una situazionedi conflitto con il senso di umanità, ispiratore di norme di rango costituzionale(artt. 3, 25, 27 e 32 Cost.).3. Integrando la sintesi contenuta in parte narrativa, può sottolinearsicome il ricorrente – detenuto in espiazione di pene detentive complessivamenteammontanti a oltre diciassette anni - sia un soggetto affetto da gravissimepatologie psichiatriche (consistenti in psicosi affettiva, disturbo bipolare, disturboossessivo-compulsivo, disturbi di natura borderline, tossicomania pregressa) chemanifesta comportamenti improntati ad ansia, insonnia, aggressività ediscontrollo degli impulsi.A fronte della richiesta presentata dal condannato, volta ad ottenere ildifferimento dell’esecuzione della pena, ovvero la detenzione domiciliare (conindicazione dapprima di una Comunità terapeutica, poi dell’abitazione dellacompagna, al fine di seguire un certo programma terapeutico personalizzato), ilTribunale di sorveglianza ha ritenuto che le rappresentate patologie psichiatriche– in quanto già trattate farmacologicamente e mediante colloqui psicoterapeutici– siano al momento in uno stato di discreto compenso e non siano di tale entitàda rappresentare una grave infermità psichica, così da determinarel’incompatibilità del soggetto con il regime carcerario. Tale situazione, secondol’ordinanza impugnata, esime dall’analisi del profilo di pericolosità delcondannato, altro elemento rilevante ai fini che ora interessano.L’impugnazione è articolata in due motivi, che presentano però unaevidente base comune e che ben si prestano, pertanto, a una agevole trattazioneunitaria.3.1. In primo luogo vi è un espresso richiamo, in motivazione, allamanifestazione - da parte del condannato - di “idee anticonservative”, cheavrebbe espresso allo psichiatra. Il Tribunale di sorveglianza, però,sostanzialmente evita il dialogo con tale problematica, limitandosi ad affermareche il condannato si trova in una condizione di discreto compenso e che, inconseguenza, non ricorrono i presupposti per la concessione della detenzionedomiciliare; in tal modo, però, viene radicalmente trascurato proprio ilrilevantissimo profilo dell’ideazione suicidiaria.Viene a concretizzarsi, quindi, un primo e decisivo profilo di carenzaargomentativa, noto essendo che il vizio di mancanza di motivazione è costituitonon solo dalla totale carenza della parte espositiva, ossia da un vuoto che sia giàdi tipo grafico, bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempreperò che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deveesercitare il giudizio e il contenuto di questo. Tale situazione, come soprachiarito, è esattamente riscontrabile nella fattispecie sottoposta al vaglio diquesta Corte, in quanto sarebbe stato necessario affrontare specificamente ilt e m a d e l l a p o s s i b i l e t e n d e n z a a u t o l e s i v a [ s i v e d aSez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132 – 01: ‹‹Lo stato di saluteincompat ib i l e con i l r eg ime carce ra r io , i doneo a g ius t i f i ca reil differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica o la applicazionedella detenzione domiciliare, non è limitato alla patologia implicante un pericoloper la vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisicocapace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia didignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria. (Fattispeciein materia di depressione maggiore ricorrente, con rischio di suicidio, incapacitàdi reggere la stazione eretta, e condizioni generali scadute con ipotonia eipertrofia muscolare)››; così anche Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G.,Rv. 285757 – 01 e Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966 –01].3.2. Emerge poi un secondo aspetto di lampante contraddittorietà, purepuntualmente enucleato dalla difesa. Nell’avversata ordinanza, infatti, si ricordacome la stessa relazione sanitaria del 02/02/2026 della ASL abbia raccomandatol’invio presso una “struttura riabilitativa di doppia diagnosi”; questo aspettospecifico - di fondamentale importanza nell’economia della decisione - viene inpratica trascurato dal Tribunale di sorveglianza, che poi però incongruamente –una volta giudicate compatibili le condizioni del soggetto con il carcere – segnalaalla Direzione della Casa circondariale la necessità di una “presa in caricopersonalizzata”.Questo altro non può significare, secondo logica, se non che il condannatonon sia, almeno al momento, apprestato il più adeguato approccio trattamentale.In conclusione, è necessario che il giudice del rinvio – naturalmente conpiena libertà negli esiti – proceda a delineare compiutamente (ove necessario,anche con l’espletamento di perizia) la condizione clinica del condannato,valutando il più idoneo percorso trattamentale e argomentando specificamente inordine alla possibile sussistenza del pericolo suicidiario.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamentodel provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Perugia. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere dispostal’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003,n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di PerugiaCosì è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.