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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19985/2026

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ppello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Giovanni BattistaBertolini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari haconfermato la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di cui all’art. 473cod. pen. perché aveva contraffatto cinque scope elettriche di colore bianco everde in tutto somiglianti agli originali a marchio “Vorwerk”.2.

Avverso la richiamata sentenza il Pepe ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 474 cod.pen. e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso divalutare in concreto le caratteristiche dei beni rispetto alla possibilità di ritenerela contraffazione degli stessi improbabile al punto da essere grossolana e, di qui,inidonea a ledere la fede pubblica.2.2.

Mediante il secondo motivo assume manifesta illogicità dellamotivazione laddove ha ritenuto che le scope erano detenute per la vendita,fondata sul numero delle stesse, sulla circostanza che erano contenute in scatolee non vi era documentazione attestante l’acquisto, deducendo che anche talielementi avrebbero potuto essere compatibili con l’uso personale nell’ambito diun nucleo familiare c.d. allargato.2.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge ed erronea applicazionedell’art. 131-bis cod. pen., atteso che il diniego della causa di non punibilità erastato argomentato solo in virtù del numero e valore dei beni sequestrati,omettendo di considerare sia le concrete modalità della condotta, ossia ladetenzione occasionale e il modesto numero di pezzi, sia l’entità effettiva deldanno e del pericolo.2.4.

Mediante il quarto motivo contesta, sia sul piano della violazione dilegge che su quello del vizio di motivazione, la mancata concessione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. stante il numero limitatodei beni e l’assenza di prova del conseguimento di un effettivo profitto.2.5.

Con il quinto motivo l’imputato deduce, di poi, violazione dell’art. 69,quarto comma, cod. pen. per omessa valutazione sui presupposti della recidivareiterata e sulle sue condizioni personali, nonché in ordine alla fattispecieconcreta per cui è processo.2.6.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta carente motivazione circa ildiniego di pene sostitutive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo non è fondato: come è stato infatti più volte affermatonella giurisprudenza di legittimità integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. ladetenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che a talfine assuma rilievo la c.d. contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazionedell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini neimarchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodottiindustriali e ne garantiscono la circolazione.

Il reato è di pericolo, talché per laconfigurazione dello stesso non occorre la realizzazione dell'inganno, né ricorrel'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e lecondizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti sianotratti in inganno (tra le altre, Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje,Rv. 258722; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836).2.

Il secondo motivo è inammissibile poiché la Corte di appello halogicamente evidenziato che la detenzione di cinque scope, peraltro custodite inscatole di cartone e priva di documenti relativi all’acquisto, non è compatibile conun uso personale.A fronte di tali congrue argomentazioni, è rimasta solo congetturale eipotetica la prospettazione alternativa del ricorrente circa la destinazione dei benial nucleo familiare “allargato”, del quale neppure sono stati indicati i componenti.Come noto, tuttavia, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa diricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trovaconforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorrecomunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta,non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppureplausibile (ex multis, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04; Sez.4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204).4.Il terzo motivo è inammissibile.Sulla problematica giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Cortehanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., ilgiudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133,primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezzada esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).In sintonia con i superiori principi la motivazione della pronuncia censurataha idoneamente escluso la configurabilità della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen., poiché il fatto non può considerarsi di lieve entità inconsiderazione del numero di scope detenute e del valore di mercato dellestesse.5.Il quarto motivo non è fondato.E’ vero, infatti, che le Sezioni Unite hanno da lungo tempo chiarito che, intema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere dimotivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa(Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690).Tale obbligo, peraltro, ben può essere adempiuto, come avvenuto nel casoin esame, con argomentazione succinta, nella quale si dia conto del fatto che lacondotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale giàavviato (ex ceteris, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).Nella specie la decisione censurata ha sottolineato, in modo adeguato, che ilfatto è espressione di un’accresciuta proclività a delinquere dell’imputato e dellasua costante indifferenza ai richiami dell’autorità giudiziaria.6.

Il quinto motivo è inammissibile poiché la Corte territoriale hacongruamente denegato la concessione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n. 4) cod. pen. in virtù di una valutazione complessiva fondata sui prezzi divendita del prodotto, sulla tipologia della merce e sulla notorietà del marchiocontraffatto.7.Il sesto motivo è, del pari, inammissibile in quanto generico.Il ricorrente si limita infatti a ricordare che la decisione impugnata hadenegato la richiesta di applicazione di pena sostitutiva, stante la genericità dellastessa e l’assenza di consenso dell’imputato espresso personalmente o a mezzodi difensore munito di specifica procura speciale e a dedurre che “qualora vi siastato un rifiuto di applicare pene sostitutive per ragioni non compatibili con ilsistema si configura violazione di legge sul trattamento sanzionatorio”.

Taliragioni non sono tuttavia indicate, né può essere a tal fine idonea la censura ellaparte in cui sottolinea che non è stata considerata la presenza di una possibilecausa di non punibilità, stante, come si è detto, la congruità delleargomentazioni sottese al diniego, da parte della Corte territoriale,dell’applicazione di cui all’art. 131-bis cod. pen.8.

Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Giovanni BattistaBertolini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari haconfermato la responsabilità penale dell’imputato per il delitto di cui all’art. 473cod. pen. perché aveva contraffatto cinque scope elettriche di colore bianco everde in tutto somiglianti agli originali a marchio “Vorwerk”.2. Avverso la richiamata sentenza il Pepe ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 474 cod.pen. e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso divalutare in concreto le caratteristiche dei beni rispetto alla possibilità di ritenerela contraffazione degli stessi improbabile al punto da essere grossolana e, di qui,inidonea a ledere la fede pubblica.2.2. Mediante il secondo motivo assume manifesta illogicità dellamotivazione laddove ha ritenuto che le scope erano detenute per la vendita,fondata sul numero delle stesse, sulla circostanza che erano contenute in scatolee non vi era documentazione attestante l’acquisto, deducendo che anche talielementi avrebbero potuto essere compatibili con l’uso personale nell’ambito diun nucleo familiare c.d. allargato.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge ed erronea applicazionedell’art. 131-bis cod. pen., atteso che il diniego della causa di non punibilità erastato argomentato solo in virtù del numero e valore dei beni sequestrati,omettendo di considerare sia le concrete modalità della condotta, ossia ladetenzione occasionale e il modesto numero di pezzi, sia l’entità effettiva deldanno e del pericolo.2.4. Mediante il quarto motivo contesta, sia sul piano della violazione dilegge che su quello del vizio di motivazione, la mancata concessione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. stante il numero limitatodei beni e l’assenza di prova del conseguimento di un effettivo profitto.2.5. Con il quinto motivo l’imputato deduce, di poi, violazione dell’art. 69,quarto comma, cod. pen. per omessa valutazione sui presupposti della recidivareiterata e sulle sue condizioni personali, nonché in ordine alla fattispecieconcreta per cui è processo.2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta carente motivazione circa ildiniego di pene sostitutive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo non è fondato: come è stato infatti più volte affermatonella giurisprudenza di legittimità integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. ladetenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che a talfine assuma rilievo la c.d. contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazionedell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini neimarchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodottiindustriali e ne garantiscono la circolazione. Il reato è di pericolo, talché per laconfigurazione dello stesso non occorre la realizzazione dell'inganno, né ricorrel'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e lecondizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti sianotratti in inganno (tra le altre, Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje,Rv. 258722; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836).2. Il secondo motivo è inammissibile poiché la Corte di appello halogicamente evidenziato che la detenzione di cinque scope, peraltro custodite inscatole di cartone e priva di documenti relativi all’acquisto, non è compatibile conun uso personale.A fronte di tali congrue argomentazioni, è rimasta solo congetturale eipotetica la prospettazione alternativa del ricorrente circa la destinazione dei benial nucleo familiare “allargato”, del quale neppure sono stati indicati i componenti.Come noto, tuttavia, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa diricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trovaconforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorrecomunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta,non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppureplausibile (ex multis, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04; Sez.4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204).4.Il terzo motivo è inammissibile.Sulla problematica giova rammentare che le Sezioni Unite di questa Cortehanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., ilgiudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133,primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezzada esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).In sintonia con i superiori principi la motivazione della pronuncia censurataha idoneamente escluso la configurabilità della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen., poiché il fatto non può considerarsi di lieve entità inconsiderazione del numero di scope detenute e del valore di mercato dellestesse.5.Il quarto motivo non è fondato.E’ vero, infatti, che le Sezioni Unite hanno da lungo tempo chiarito che, intema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere dimotivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa(Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690).Tale obbligo, peraltro, ben può essere adempiuto, come avvenuto nel casoin esame, con argomentazione succinta, nella quale si dia conto del fatto che lacondotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale giàavviato (ex ceteris, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).Nella specie la decisione censurata ha sottolineato, in modo adeguato, che ilfatto è espressione di un’accresciuta proclività a delinquere dell’imputato e dellasua costante indifferenza ai richiami dell’autorità giudiziaria.6. Il quinto motivo è inammissibile poiché la Corte territoriale hacongruamente denegato la concessione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n. 4) cod. pen. in virtù di una valutazione complessiva fondata sui prezzi divendita del prodotto, sulla tipologia della merce e sulla notorietà del marchiocontraffatto.7.Il sesto motivo è, del pari, inammissibile in quanto generico.Il ricorrente si limita infatti a ricordare che la decisione impugnata hadenegato la richiesta di applicazione di pena sostitutiva, stante la genericità dellastessa e l’assenza di consenso dell’imputato espresso personalmente o a mezzodi difensore munito di specifica procura speciale e a dedurre che “qualora vi siastato un rifiuto di applicare pene sostitutive per ragioni non compatibili con ilsistema si configura violazione di legge sul trattamento sanzionatorio”. Taliragioni non sono tuttavia indicate, né può essere a tal fine idonea la censura ellaparte in cui sottolinea che non è stata considerata la presenza di una possibilecausa di non punibilità, stante, come si è detto, la congruità delleargomentazioni sottese al diniego, da parte della Corte territoriale,dell’applicazione di cui all’art. 131-bis cod. pen.8. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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