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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14942/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) iL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 dicembre 2020 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del locale Tribunale del 10 maggio 2018 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena sospesa di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 -, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, nonché dell'identico beneficio concesso dal G.U.P. del Tribunale di Venezia con precedente sentenza del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017, nel resto confermando la decisione di primo grado.

1.1. La Corte di appello ha provveduto di ufficio alla revoca della sospensione della pena inflitta con la sentenza gravata in applicazione del combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 168, comma 3, cod. pen., ritenendo che il beneficio concesso fosse stato applicato in presenza di una delle cause ostative di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen.

E' stata, invece, disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017, sul presupposto che il Baci avesse commesso un nuovo delitto, punito con pena detentiva, nel quinquiennio successivo al "passaggio in giudicato di tale pronuncia.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 168, comma 1 n. 2, cod pen.

E' stato, in primo luogo, lamentato che la Corte di merito sarebbe incorsa in un evidente travisamento dei fatti nell'affermare che il ricorrente avesse commesso un nuovo delitto nel quinquiennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017, atteso che i fatti per cui è stato in questa sede condannato risalirebbero al 16 luglio 2016.

La fattispecie, infatti, rientrerebbe nell'ipotesi ex art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., per cui non potrebbe essere disposta la revoca del beneficio concesso, riferendosi il concetto di anteriorità del delitto, previsto dall'indicata norma, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, e non già a quello di consumazione del reato con essa giudicato. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, altresì, non corretta la decisione con cui la Corte di appello ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di primo grado, lamentando che la disposizione dell'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., cui nella specie dovrebbe essere fatto riferimento, richiederebbe pur sempre il passaggio in giudicato della sentenza che giudica il fatto anteriormente commesso - nella specie, per l'appunto, rappresentata dalla pronuncia gravata, all'evidenza non irrevocabile -.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per ciò che attiene alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017.

2. Ed infatti, la norma dell'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen. fa discendere la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena dal presupposto che il condannato «riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163».

Il presupposto di legittimità della revoca della sospensione condizionale per "altra condanna", in relazione a un delitto anteriormente commesso, è per la giurisprudenza della Suprema Corte rappresentato dal fatto che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile (cfr. Sez. 2, n. 42367 del 21/10/2005, Melignano, Rv. 232669-01; in cui è stato chiarito come, nel caso in cui l'intervenuta sentenza di condanna non sia definitiva, il giudice possa solo valutare la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non possa procedere alla rimozione della sospensione condizionale già concessa, in quanto la revoca si deve collegare ad un'attività meramente ricognitiva della verifica dell'esistenza di un presupposto che "ope legis" comporti, per l'appunto, la revoca).

La causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., si realizza di diritto solo quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna che diventi irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza (così, tra le altre, Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep.2018, Szal, Rv. 274333-01; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368-01; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036-01).

Tale termine, che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell'art. 163, comma 1, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Di tali principi non ha, all'evidenza, fatto corretta applicazione la Corte di appello, che ha illegittimamente revocato la sospensione condizionale della pena concessa del G.U.P. del Tribunale di Venezia con pronuncia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017, sulla base della sentenza impugnata nel presente procedimento che, in quanto in grado di appello, non era ancora divenuta definitiva.

3. Priva di fondamento è, invece, la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'erroneità della disposta revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di primo grado, non trovando applicazione, rispetto ad essa, l'invocata ipotesi di cui all'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., bensì quella distinta prevista dal combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 168, comma 3, cod. pen.

Per come compiutamente esplicato dalla Corte di appello, infatti, il beneficio è stato revocato in quanto concesso in presenza delle cause ostative previste dall'art. 164, comma 4, cod. pen., e cioè per una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, ha superato i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. 4.

In ragione delle considerazioni svolte, deve conclusivamente essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017, disponendosi nel resto il rigetto.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza del GUP del Tribunale di Venezia del 7.06.2017, irrevocabile il 25.07.2017.

Rigetta nel resto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) iL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 dicembre 2020 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del locale Tribunale del 10 maggio 2018 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena sospesa di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 -, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, nonché dell'identico beneficio concesso dal G.U.P. del Tribunale di Venezia con precedente sentenza del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017, nel resto confermando la decisione di primo grado. 1.1. La Corte di appello ha provveduto di ufficio alla revoca della sospensione della pena inflitta con la sentenza gravata in applicazione del combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 168, comma 3, cod. pen., ritenendo che il beneficio concesso fosse stato applicato in presenza di una delle cause ostative di cui all'art. 164, comma 4, cod. pen. E' stata, invece, disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017, sul presupposto che il Baci avesse commesso un nuovo delitto, punito con pena detentiva, nel quinquiennio successivo al "passaggio in giudicato di tale pronuncia. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 168, comma 1 n. 2, cod pen. E' stato, in primo luogo, lamentato che la Corte di merito sarebbe incorsa in un evidente travisamento dei fatti nell'affermare che il ricorrente avesse commesso un nuovo delitto nel quinquiennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017, atteso che i fatti per cui è stato in questa sede condannato risalirebbero al 16 luglio 2016. La fattispecie, infatti, rientrerebbe nell'ipotesi ex art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., per cui non potrebbe essere disposta la revoca del beneficio concesso, riferendosi il concetto di anteriorità del delitto, previsto dall'indicata norma, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, e non già a quello di consumazione del reato con essa giudicato. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, altresì, non corretta la decisione con cui la Corte di appello ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di primo grado, lamentando che la disposizione dell'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., cui nella specie dovrebbe essere fatto riferimento, richiederebbe pur sempre il passaggio in giudicato della sentenza che giudica il fatto anteriormente commesso - nella specie, per l'appunto, rappresentata dalla pronuncia gravata, all'evidenza non irrevocabile -. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per ciò che attiene alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017. 2. Ed infatti, la norma dell'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen. fa discendere la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena dal presupposto che il condannato «riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163». Il presupposto di legittimità della revoca della sospensione condizionale per "altra condanna", in relazione a un delitto anteriormente commesso, è per la giurisprudenza della Suprema Corte rappresentato dal fatto che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile (cfr. Sez. 2, n. 42367 del 21/10/2005, Melignano, Rv. 232669-01; in cui è stato chiarito come, nel caso in cui l'intervenuta sentenza di condanna non sia definitiva, il giudice possa solo valutare la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non possa procedere alla rimozione della sospensione condizionale già concessa, in quanto la revoca si deve collegare ad un'attività meramente ricognitiva della verifica dell'esistenza di un presupposto che "ope legis" comporti, per l'appunto, la revoca). La causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., si realizza di diritto solo quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna che diventi irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza (così, tra le altre, Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep.2018, Szal, Rv. 274333-01; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368-01; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036-01). Tale termine, che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell'art. 163, comma 1, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. Di tali principi non ha, all'evidenza, fatto corretta applicazione la Corte di appello, che ha illegittimamente revocato la sospensione condizionale della pena concessa del G.U.P. del Tribunale di Venezia con pronuncia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017, sulla base della sentenza impugnata nel presente procedimento che, in quanto in grado di appello, non era ancora divenuta definitiva. 3. Priva di fondamento è, invece, la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'erroneità della disposta revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di primo grado, non trovando applicazione, rispetto ad essa, l'invocata ipotesi di cui all'art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., bensì quella distinta prevista dal combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 168, comma 3, cod. pen. Per come compiutamente esplicato dalla Corte di appello, infatti, il beneficio è stato revocato in quanto concesso in presenza delle cause ostative previste dall'art. 164, comma 4, cod. pen., e cioè per una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, ha superato i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. 4. In ragione delle considerazioni svolte, deve conclusivamente essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia del 7 giugno 2017, irrevocabile il 25 luglio 2017, disponendosi nel resto il rigetto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza del GUP del Tribunale di Venezia del 7.06.2017, irrevocabile il 25.07.2017. Rigetta nel resto. Così deci
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