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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 06997/2023

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13736/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per legge - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Serafino, come da procura allegata al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 5343/2020 depositata in data 12.11.2020; N. 13736/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania rigettò l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 16500/2018 della C.T.P. di Napoli, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cartella di pagamento notificatagli il 17.4.2018, quale coobbligato, in conseguenza della decadenza dalla rateizzazione in cui era incorsa l'A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], di cui era stato legale rappresentante; l'importo rateizzato derivava da accertamento con adesione del 31.10.2016, per IVA e IRES, anno d'imposta 2011; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che la cartella impugnata era illegittima perché era fondata su un avviso di accertamento notificato al Panza in solido con l'A.S.D., a cui aveva poi fatto seguito l'accertamento con adesione siglato dal nuovo I.r., provvedimenti entrambi annullati dalla C.T.P. di Napoli con sentenza n. 10562/2017, che aveva escluso ogni responsabilità dello stesso Panza; aggiunse anche che l'appello dell'Agenzia era stato rigettato dalla stessa C.T.R. campana con sentenza n. 6430/2018; avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; considerato che:N. 13736/21 R.G. - a seguito della proposta del Consigliere relatore per la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, la Sez.

VI-T ha deciso all'esito dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; tuttavia, prima della pubblicazione della relativa ordinanza, il controricorrente ha fatto pervenire istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022; Ritenuto che: - debba quindi prendersi atto dell'istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 10.7.2023, in attesa che l'Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo A ig..11,,,e,t(Ae te "..,1 ,-L 4, y/, ..,..„. „ 4,3 1i3 P i z.)—e? 3 LL,At . il c_. `',-4 , L . -Pil-P,ok") - Roma, così deeiso nella camera di consiglio del giorno 13.12.2022 e, all'esito di riconvocazione telematica, del giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13736/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per legge - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Serafino, come da procura allegata al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 5343/2020 depositata in data 12.11.2020; N. 13736/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania rigettò l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 16500/2018 della C.T.P. di Napoli, che aveva a sua volta accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cartella di pagamento notificatagli il 17.4.2018, quale coobbligato, in conseguenza della decadenza dalla rateizzazione in cui era incorsa l'A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], di cui era stato legale rappresentante; l'importo rateizzato derivava da accertamento con adesione del 31.10.2016, per IVA e IRES, anno d'imposta 2011; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che la cartella impugnata era illegittima perché era fondata su un avviso di accertamento notificato al Panza in solido con l'A.S.D., a cui aveva poi fatto seguito l'accertamento con adesione siglato dal nuovo I.r., provvedimenti entrambi annullati dalla C.T.P. di Napoli con sentenza n. 10562/2017, che aveva escluso ogni responsabilità dello stesso Panza; aggiunse anche che l'appello dell'Agenzia era stato rigettato dalla stessa C.T.R. campana con sentenza n. 6430/2018; avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; considerato che:N. 13736/21 R.G. - a seguito della proposta del Consigliere relatore per la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, la Sez. VI-T ha deciso all'esito dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; tuttavia, prima della pubblicazione della relativa ordinanza, il controricorrente ha fatto pervenire istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022; Ritenuto che: - debba quindi prendersi atto dell'istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 10.7.2023, in attesa che l'Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo A ig..11,,,e,t(Ae te "..,1 ,-L 4, y/, ..,..„. „ 4,3 1i3 P i z.)—e? 3 LL,At . il c_. `',-4 , L . -Pil-P,ok") - Roma, così deeiso nella camera di consiglio del giorno 13.12.2022 e, all'esito di riconvocazione telematica, del giorno
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