CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il qual ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha convalidato il decreto con cui, il 30 novembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Massa aveva sospeso, in via cautelativa, la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e la ha revocata con effetto ex tunc. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza emesso il provvedimento impugnato all'esito di udienza camerale svoltasi in assenza dei suoi difensori di fiducia, che egli aveva ritualmente nominato all'atto della notifica del decreto di sospensione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Preliminarmente, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo)» (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). Nel caso in esame, emerge dagli atti che, disposta, con decreto del 30 novembre 2021 ed in ragione dei comportamenti serbati dal condannato, la sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, 2 i Sanguinetti, all'atto dell'esecuzione del provvedimento con accompagnamento in carcere, nominò, quali difensori di fiducia, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, nondimeno, non parteciparono, perché non avvisati, alla successiva udienza camerale ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nella quale il condannato fu assistito dal difensore di ufficio designato sul presupposto dell'assenza di nomina fiduciaria. Coglie nel segno, in proposito, il ricorrente laddove nota che l'unitarietà del procedimento regolato dall'art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, induce a ritenere con certezza la validità della nomina effettuata all'atto della notifica del decreto di sospensione in vista della fase successiva, affidata al Tribunale di sorveglianza, competente a decidere in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. In questo senso milita, invero, il complessivo tenore dell'istituto, la cui disciplina si rinviene nei due commi del citato art. 51-ter, che stabiliscono, rispettivamente, che «Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura» e che «Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti». Del tutto evidente che Sanguinetti nominò i difensori di fiducia affinché lo assistessero nel prosieguo del procedimento avviato dal Magistrato di sorveglianza, l'omessa notifica, nei loro confronti, del decreto di fissazione dell'udienza camerale innanzi al Tribunale di sorveglianza ha determinato una nullità che si è riverberata sul provvedimento impugnato, emesso in assenza di previa, rituale instaurazione del contraddittorio. 3. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio (sul punto, cfr. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nulli a ex , art. 179 cod. proc. pen.») al Tribunale di sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal riscontrato vizio procedurale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a