CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 30933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio dibattimentale, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen., commesso il 29 maggio 2015. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il difensore, proponendo tre motivi con i quali deducono: che l'affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni, non verbalizzate né sottoscritte, rese da [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria e riportate in una annotazione di servizio e dunque su una fonte probatoria inutilizzabile; vi è travisamento della prova; è maturato il termine di prescrizione. 3. Il ricorso non è inammissibile, poiché il primo motivo non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, tenuto conto di 124 giorni di sospensione (64 giorni per sospensione c.d. Covid rinvio udienza del 10 marzo 2020, 60 giorni per rinvio udienza del 28 gennaio 2022 per impedimento difensore), in data 2 aprile 2023 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così de