CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 05488/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10/05/2023, il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi disposto dal Tribunale di Foggia, sezione di Manfredonia, con sentenza n.390 del 2007, divenuta irrevocabile in data 31/12/2017, in relazione alla condanna del Piscopo per reati edilizi e altre violazioni. Si specifica che in data 05/01/2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia aveva ingiunto al condannato di demolire le opere abusive descritte nella sentenza di condanna, e che il ricorrente ha presentato istanza innanzi al giudice dell'esecuzione affinché fosse disposta la revoca dell'ingiunzione e dell'ordine contenuto nella sentenza, in quanto nelle more aveva ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 2015, l'annullamento dell'ordine di demolizione n.67 reg. ord. emesso dal Comune di Vieste in data 20/06/2014. Inoltre, in data 08/04/2021, per gli stessi immobili il Comune di Vieste aveva emesso un provvedimento di affrancazione dai canoni di natura enfiteutica previa verifica dell'assenza di opere abusive insistenti sul territorio affrancato. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la ordinanza in epigrafe indicata, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto, erroneamente, il giudice di merito ha escluso l'esistenza di atti giudiziari ed amministrativi idonei a disporre l'annullamento o la revoca dell'ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, costituiti segnatamente dalla sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 e dai provvedimenti di affrancazione dai canoni di natura enfiteutica. In particolare, il giudice territoriale ha erroneamente sostenuto che l'originaria ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Vieste nel 2014 nonché la successiva sentenza del [OSCURATO:PERSONA] ed il provvedimento di affrancazione del 2021 concernessero fabbricati e terreni insistenti su particelle catastali differenti rispetto a quelle per cui è stata emessa l'ingiunzione a demolire dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia del 05/01/2023, in quanto i manufatti abusivi sono indicati catastalmente sul Foglio 1, particelle n.17 e n.296. La documentazione giudiziaria amministrativa prodotta dal ricorrente attiene, invece, a particelle differenti, ed è identificata rispettivamente ai numeri 639,640,641,648,650,653,25 e 19 e ai numeri 640,641 sub 1,2, 3,20 2, 648, 650, 653 e 741. A tal riguardo, il ricorrente, allegando al ricorso per cassazione la visura catastale storica da cui si evince che, in sede di revisione catastale, la particella n. 17 è stata soppressa e frazionata nei numeri 639,640,641,648,650,653,25 e 19, rappresenta che la riferita diversità numerica delle particelle catastali non corrisponde ad una sostanziale diversità delle unità immobiliari, ma è il risultato del frazionamento della originaria particella n.17. Di tal che, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che i provvedimenti posti alla base della istanza di revoca siano riferibili a una distinta unità immobiliare, senza rendersi conto che trattasi delle medesime frazioni immobiliari. Ne segue che è erronea l'affermazione del giudice a quo secondo la quale la documentazione versata in atti non concerne l'immobile / oggetto dell'ordine di demolizione della procura e che non si sono acquisite determinazioni delle autorità giurisdizionali e amministrative incompatibili con l'abbattimento del manufatto. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre in primo luogo evidenziare che, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca, purché esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, Rv. 254426), comunque fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260972). 2. Alla luce di quanto poc'anzi evidenziato, occorre sottolineare che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.1. Nel caso in disamina, dalle cadenze motivazionali della ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il giudice di merito preso in esame tutte le deduzioni difensive, ed essendo pervenuto alle conclusioni su tale punto, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Vieste, il provvedimento di affrancazione dal pagamento dei canoni di natura enfiteutico e la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 149 del 2015 concernono terreni e fabbricati che insistono su particelle differenti rispetto a quelle per cui è stata emessa l'ingiunzione a demolire dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia. Tale ingiunzione ha per oggetto i manufatti abusivi indicati nel foglio 1, particelle 17 e 296. Viceversa, l'ordinanza di demolizione emessa dal comune di Vieste, gli altri provvedimenti amministrativi nonché il provvedimento giurisdizionale, pur concernendo il medesimo foglio 1, si riferiscono a particelle differenti. In particolare, l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Vieste, le particelle nn. 639,640,641,648,650,653,25 e 19; il provvedimento di affrancazione dai canoni su terreni del demanio civico e la sentenza [OSCURATO:PERSONA] le particelle nn. ai numeri 640,641 sub 1,2, 3,20 2, 648, 650, 653 e 741. Il giudice a quo ha altresì affermato che la documentazione versata in atti dal ricorrente non fornisce neppure prova della sussistenza di alcun provvedimento amministrativo di condono ovvero di una procedura amministrativa in corso, volta ad ottenere la sanatoria. Peraltro, osserva il giudice, non è sufficiente ai fini della revoca dell'ordine di demolizione, la mera e teorica possibilità che possano essere emanati provvedimenti o atti favorevoli, non potendosi ritardare sine die la tutela del territorio. Anzi, il giudice di merito ha affermato che emerge dall'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica, la quale richiama la nota n.217, prot. del 04/10/2022, dei Carabinieri di Parco di Vieste, che non sussiste alcun titolo in sanatoria o condono edilizio e che, in relazione al vincolo paesaggistico, il signor Piscopo aveva presentato istanza di sanatoria con richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 1, comma 39, L. 308/2004, ma che, in relazione a tale istanza la competente Sovrintendenza per i beni culturali si era espressa in senso negativo. Sulla base dei suddetti elementi fattuali, il giudice ha rigettato l'istanza di revoca, senza tuttavia confutare la decisione del Giudice amministrativo di annullamento dell'ordine di demolizione, ma limitandosi a constatare che i dati catastali indicati negli atti sono diversi. Si osserva, infatti che non emerge dall'ordinanza impugnata - né il ricorrente lo afferma nel ricorso per cassazione - che sia stata prodotta nel corso del giudizio di merito la visura catastale storica da cui il giudice avrebbe potuto evincere il frazionamento della particella n. 17, e quindi l'identità dei manufatti, sicché il giudice, ignaro di tale evenienza, ha condivisibilmente concluso che la documentazione prodotta con l'istanza di revoca non fosse pertinente. Del resto, neppure l'acquisizione di tale documentazione, con cui si rappresenta per la prima volta in sede di legittimità la soppressione e il frazionamento della particella n. 17, e la conseguente identità dei manufatti abusivi, può essere ritenuta ammissibile, perché tardiva. 2.11 ricorso, dunque, è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. PQM Aie) 3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.