CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29372/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2/2004avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 10 febbraio 2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per carenza di legittimazionee il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento del ricorso diUmberto [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli sezione del riesame haaccolto l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza resa il 16 agosto2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con cui era statarigettata la richiesta di sequestro preventivo dell'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA] ubicato in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] numero 17, e per l'effetto ne ha dispostoil sequestro preventivo, con provvedimento immediatamente esecutivo.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di sequestrocautelare sul rilievo che l'immobile era stato donato a [OSCURATO:PERSONA], figlio di PasqualeMancini, dallo zio [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA],sorella del padre di [OSCURATO:PERSONA], grazie all'erogazione di un mutuo fondiario, cosìinterrompendo la catena degli ingiustificati trasferimenti a titolo oneroso. Il pubblicoministero aveva dedotto con l’impugnazione che l'assegno bancario emesso apagamento dal [OSCURATO:PERSONA] per acquistare l’immobile dalla [OSCURATO:PERSONA] non era mai statoincassato; il mutuo sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] era alimentato grazie a versamenti incontanti e quest’ultimo non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, né nell'anno dierogazione del mutuo, né nei 5 anni precedenti e aveva poi donato l'immobile a ManciniUmberto; elementi tutti sintomatici del fatto che l’immobile non fosse mai uscito dalladisponibilità dell’indagato.2.Avverso detta pronunzia sono stati proposti due ricorsi.3. Il ricorso sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano nell’interesse dell’indagatoPasquale [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico articolato motivo, violazione dell’art. 125 comma3 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 240 bis cod. pen. e all’art. 85 bis DPR 309/90poiché il Tribunale ha ritenuto fittizia la compravendita del 2010, in favore del [OSCURATO:PERSONA],sulla base di elementi non univoci, affermando che non vi sarebbe stata interruzionedella catena degli acquisti ingiustificati.Tale conclusione viola gli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis cit. poiché la fittizietàdell'atto oneroso richiede indizi gravi precisi e concordanti e non può desumersi daelementi neutri o ambigui. Osserva il ricorrente che la mancata riscossione dell'assegnonon è indice univoco di simulazione, così come la contestualità tra mutuo e acquisto.Il Tribunale ha inoltre ritenuto sussistente il periculum richiamando lamotivazione resa per gli altri immobili con violazione degli artt. 321 e 125 codice di rito,secondo cui il periculum deve essere specifico concreto e attuale e non può essereriferito ad altri beni senza autonoma verifica; nel caso in esame non è indicato alcun4. Il ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore speciale delterzo interessato, [OSCURATO:PERSONA], deduce quattro motivi.4.1. Violazione degli articoli 73 e 85 bis DPR 309/90 e dell'art. 240 bis cod. pen.nonché delle norme che disciplinano l'azione ablativa patrimoniale e la proceduraIl ricorrente premette che essendo intestatario formale del bene sottoposto asequestro deve ritenersi pienamente legittimato a contestare non soltanto laricostruzione accusatoria circa la disponibilità del bene in capo all'indagato ManciniPasquale, ma anche la correttezza giuridica del procedimento attraverso cui il pubblicoministero ha ritenuto di attivare la procedura per la confisca patrimoniale, prevista dagliarticoli 73 e 85 bis DPR 309/90.Osserva, sotto il profilo procedurale, che nel caso in esame il pubblico ministeroha ritenuto di promuovere l'ablazione patrimoniale nell'ambito di una richiesta di misurecautelari personali e reali, ma la misura reale richiesta, risultando fondata su pregressesentenze di condanna e collocandosi nell'ambito della confisca per sproporzione,avrebbe dovuto essere disposta attraverso il procedimento di esecuzione.Al riguardo deduce che il capo A dell'incolpazione, avente ad oggetto condottecollocate cronologicamente nell'arco temporale in cui è stato effettuato l'acquistodell'immobile oggetto di sequestro, viene costruito mediante il richiamo a pregressecondanne già riportate da [OSCURATO:PERSONA] per fatti di traffico di sostanze stupefacenti;il pubblico ministero non ha allegato un fatto nuovo autonomo e distinto rispetto a quellogià oggetto di precedenti accertamenti, ma ha valorizzato il medesimo segmento giàconosciuto e definito in giudizi definitivi, contestando l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1cod. pen., che non vale a mutare l'identità del fatto storico già coperto da giudicato: nederiva che l'azione penale non poteva essere incanalata nel modulo della richiestacautelare, ma avrebbe dovuto essere ricondotta nell'alveo della procedura esecutivaprevista per la confisca in casi particolari, disciplinata degli articoli 666 e 667 cod. proc.pen. .Sotto altro profilo il principio del ne bis in idem processuale, desumibile dall'art.649 cod. proc. pen., postula la verifica dell'identità del fatto storico e non della sua meraqualificazione giuridica e nel caso di specie l'eventuale sopravvenuta o nuovacontestazione non modifica l’identità del fatto contestato.L’improprio utilizzo del modulo cautelare non costituisce un mero errore formalema incide sulla legittimità della misura applicata poiché altera la corretta sequenzaprocedimentale prevista dall'ordinamento. L'ordinanza risulta pertanto affetta daviolazione di legge processuale penale e il provvedimento deve essere annullato.4.2. Violazione degli artt. 85 bis e 73 DPR 309/90 e 240 bis cod. pen. in relazionealla ritenuta confiscabilità dell'immobile, acquistato in epoca anteriore all'introduzionedell'art. 85 bis DPR 309/90, sottoposto a vincolo sulla base di una costruzione giuridicache elude il rapporto tra disciplina applicata, reato spia e parametro della ragionevolezzatemporale.Il titolo normativo richiamato dal provvedimento impugnato è l'art. 85 bisdpr.309/90 che estende ai delitti di cui all'art. 73 dpr. cit. la disciplina dell'art. 240 biscod. pen. ed è entrato in vigore nel 2018. La Suprema Corte ha chiarito che purtrattandosi di misura regolata dal principio di retroattività entro i limiti dell'art. 200 cod.pen. il riferimento temporale da assumere per la confisca non è quello dell'esecuzione,ma quello della decisione di primo grado, sicché la confisca per sproporzione non puòessere utilizzata a prescindere da una rigorosa individuazione del suo fondamentotemporale e normativo. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia ritenuto di poter ricondurre l'ablazionealla disciplina di cui agli artt. 73 e 85 bis DPR 309/90, valorizzando la provenienzaillecita del bene sul presupposto della stabile dedizione dell'indagato al traffico distupefacenti, ma tale modalità di applicazione dell'istituto non è corretta poiché nonrispetta il parametro della ragionevolezza temporale tra acquisizione del bene e fatto direato assunto a fondamento dell'ablazione.Nel caso di specie il provvedimento ha colpito un bene acquistato nel 2006,facendo leva su una ricostruzione che per giustificare l'ablazione evoca il coinvolgimentodell'indagato in attività di traffico di sostanze stupefacenti risalenti e si fonda su unadisciplina intervenuta nel 2018, ma in effetti il bene aggredito era entrato nel patrimoniofamiliare in epoca anteriore all'introduzione dell'art. 85 bis cit. e l'ablazione imponevaun controllo più rigoroso sul reato spia. Ne consegue che il provvedimento impugnatova annullato.4.3. Violazione di legge in ordine alla necessaria motivazione rafforzata che deveessere resa dal giudice dell'impugnazione cautelare reale che riformi il provvedimentogenetico di rigetto.Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia accolto la richiesta cautelare delpubblico ministero che era stata respinta dal GIP, valorizzando alcune anomalie che nonintegrano i gravi indizi e, in questo modo, ha formulato una motivazione apparente chedesume dalla continuità familiare del titolare del bene una riconducibilità sostanziale aMancini [OSCURATO:PERSONA], non indicando però alcun elemento specifico dal quale inferire che ilfiglio non sia il titolare effettivo del bene o che il padre abbia continuato a gestirlo utidominus.La carenza motivazionale risulta ancora più evidente poiché il Tribunale hain favore del figlio dell'indagato, ritenendo che tale circostanza dimostri la persistentericonducibilità del bene a [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia evidenziare accertamentispecifici sulla posizione patrimoniale del donatario, né indicare elementi concreti da cuidesumere che il bene sia rimasto nella disponibilità sostanziale del padre.4.4. Violazione di legge in tema di necessaria motivazione del requisito delpericulum in mora nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, poiché il tribunalenon ha reso adeguata motivazione al riguardo e, pur richiamando la legittimità delsequestro, ha omesso di confrontarsi con il nucleo essenziale della questione cautelaree con la necessità di spiegare perché il bene non potesse restare nella disponibilità delsuo intestatario, sino alla definizione del processo e non ha indicato elementi concreti especifici dai quali desumere un rischio attuale di dispersione di sottrazione o divanificazione della futura ablazione.Osserva di contro il ricorrente che la sentenza delle Sezioni unite Ellade hachiarito che il sequestro finalizzato alla confisca, pur costituendo figura autonomarispetto al sequestro impeditivo non può ritenersi sottratto all'onere motivazionale inmerito alle ragioni dell’anticipazione del vincolo reale rispetto alla sentenza definitiva.L'ulteriore vizio che affligge il provvedimento è rappresentato dallasovrapposizione tra il tema della dispersione del patrimonio di provenienza illecita equello della concreta dispersione del bene specificamente assoggettato a vincolo.La carenza motivazionale si rileva anche in ordine al profilo della proporzionalitàdella misura, poiché il provvedimento è apparente in quanto la motivazione non assolvealla funzione sua propria, che è quella di rendere intellegibile la ragione giuridica delladecisione cautelare.In altre parole, il Tribunale ha omesso di chiarire perché non potesse essereCONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni che verranno esposte diseguito.Per delibare adeguatamente le censure proposte dai ricorrenti, occorrepremettere alcune considerazioni in merito alla legittimazione e all’interesse adimpugnare, per valutarne la ricaduta sulle diverse censure formulate.L'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., stabilisce che l'impugnazione èinammissibile se proposta da chi non è legittimato o non ha interesse. Risulta dunquecon evidenza che legittimazione ed interesse devono concorrere ai fini dell'ammissibilitàdell'impugnazione, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbenteed esclusivo.E’ stato autorevolmente precisato che “Legittimazione ed interesse sono nozionidiverse: la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettivaastrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, mentre l'interessepostula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza edimpugnato. La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell'interesse.Infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettivarilevante per l'ordinamento si deve stabilire se l'azione proposta possa comportare, intermini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente. (…)L'interesse a impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), quale condizione diammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effettiprimari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione propostosia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazionepratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente»(Sez. U, n. 30355del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 — 01).L'art. 322 cod. proc. pen. (così come l'art. 257 cod. proc. pen.) indica qualisoggetti legittimati a proporre impugnazione avverso la misura cautelare realel'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbediritto alla restituzione. L'impugnazione può pertanto ritenersi ammissibile solo nel casoin cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale,riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad unasituazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante.Tale interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce ecorrelato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità della cosa, maall'imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, al risultatooggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di un pregiudizio, cheall'impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene.Tanto premesso, prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, occorre ricordareche le Sezioni unite di questa Corte, nel precisare l'ambito del sindacato spettante algiudice in sede di riesame del sequestro preventivo, hanno sancito che il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso soloper violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores iniudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante oprivo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf., ex plurimis: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017,Napoli, Rv. 269656).Alla stregua di questi principi è possibile esaminare i motivi prospettati con iricorsi.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poichésostiene esplicitamente che non sussistono elementi idonei a palesare la fittizietàdell’intestazione al figlio del bene sottoposto a sequestro, così ponendosi in sostanzacome un intervento ad adiuvandum delle ragioni del terzo, e non deduce il concretointeresse che sostiene l’impugnazione, considerato che l’eventuale provvedimento direstituzione non produrrebbe effetti nella sfera giuridica del ricorrente.Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] di non doversi discostare dal consolidato indirizzo in forza delquale l'assunto difensivo incentrato sull'insussistenza dell'interposizione e sull'effettivitàdella proprietà del terzo priva di concretezza l'interesse all'impugnazione, nonravvisabile nella mera esigenza della verifica del quadro indiziario.Detto orientamento è stato di recente confermato dal più autorevole consesso diquesta Corte il quale ha affermato che la persona sottoposta alle indagini può proporrerichiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti dellarimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessarioper l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026,Calvarese, Rv. 289319 - 01).In motivazione, questa Corte ha evidenziato che l'interesse deve riferirsi nonall'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccomesi tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensìall'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelatedall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene. “Il datoessenziale” – spiegano le Sezioni Unite – “è costituito, dunque, dal fatto chel'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, unaconcreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad unasituazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solovalutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gammadi situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che nondiano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolodi indisponibilità”.3.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato.A dispetto di quanto affermato in apertura dell’impugnazione dal ricorrente,secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema disequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del beneoggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente lapropria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributoal reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti dellamisura cautelare (così, tra le tantissime, Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv.276700-01, e Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01).Il terzo è parte eventuale del procedimento e, sotto l’angolo prospetticodell’interesse all’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., è necessario chel'impugnazione coltivata dal predetto miri ad ottenere l'annullamento del sequestro conriferimento al carattere fittizio dell'intestazione; sicché l’azione del terzo non puòrisolversi in un mero intervento ad adiuvandum dell’indagato, dovendo perseguire unvantaggio concreto e diretto sulla propria sfera giuridica.L’interesse all’impugnazione viene a mancare nel caso di contestazione da partedel terzo della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare neiconfronti dell’indagato, poiché sarebbe sorretta da un interesse di mero fatto, derivanteindirettamente dall'esito della procedura principale, cui l'ordinamento non attribuiscerilievo giuridico.Nel rispetto di questi principi è stato anche recentemente ribadito che il terzopuò rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti avincolo, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura,tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato chelegittima l'ablazione e la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il redditodichiarato dal condannato (Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, Kos, Rv. 289384– 01; Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024, dep. 2025, Scozzari, Rv. 287474 – 01 in casi disequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata).Inoltre, dopo la sentenza delle Sezioni Unite Putignano, (Sez. U, n. 30355 del17/03/2025) può dirsi superato il contrario orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n.19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauto, Rv. 281362 - 01) in quanto anche nel casodel sequestro penale l'interesse del terzo è correlato all'allegazione della titolaritàeffettiva del bene, situazione simile a quella che caratterizza le misure di prevenzionepatrimoniale, quando coinvolgano beni intestati a terzi.Tanto premesso vanno esaminati i singoli motivi dedotti.3.1. Alla stregua dei principi suindicati, il primo motivo di ricorso non èsostenuto da adeguato interesse.Con il motivo di ricorso la difesa ha infatti censurato la procedura adottata dalP.M. di richiedere una misura cautelare reale in vista della confisca in forza dell’art. 87bis dpr 309/90 piuttosto che la confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen. in sedeesecutiva, sul presupposto che l’azione penale si riferisca, in realtà, a condanne giàpassate in giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Come si è scritto, il terzo non può contestare la procedura di sequestro adottatao opporre la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. in relazione all’addebito formulatonei confronti dell’indagato, in quanto l’azione del terzo non può risolversi in un merointervento ad adiuvandum dell’indagato, dovendo perseguire un vantaggio concreto ediretto sulla propria sfera giuridica e l’interesse all’impugnazione viene a mancare nelcaso di contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presupposti per ilsequestro, poiché sarebbe sorretta da un interesse di mero fatto, derivanteindirettamente dall'esito della procedura principale, cui l'ordinamento non attribuiscerilievo giuridico.Nel caso di specie il ricorrente denunzia una ipotetica violazione della leggeprocessuale: si tratta pur sempre di censura che non attiene al tema della effettivatitolarità e proprietà dei beni sottoposti a vincolo.3.2. Il secondo motivo riguarda in sostanza il principio di ragionevolezzatemporale tra fatto contestato e data di acquisizione del bene e deduce inoltre la nonapplicabilità retroattiva dell’art. 85 bis dpr 309/90, in ragione del tempo in cui il beneè stato acquistato dall’indagato, rispetto alla commissione del fatto di reato contestato.Nel rispetto dei principi sin qui esposti, anche detta censura, limitatamente allaragionevolezza temporale del sequestro, non può essere proposta dal terzo interessato,poiché risulta privo di concreto interesse a sollevarla.3.3. Analoga sorte merita – per le medesime ragioni - il profilo di censura relativoalla pretesa applicazione retroattiva dell’art. 85 bis cit.Peraltro, anche a ritenere che la applicazione del sequestro finalizzato allaconfisca per sproporzione nel rispetto del limite temporale di cui all’art. 200 cod. pen.costituisca un presupposto strutturale la cui assenza deve essere rilevata ex officio dallaCorte di cassazione (secondando l’indicazione che viene da Sez. 1, n. 6072 del12/11/2025, dep. 2026, Colantuono, Rv. 289501 – 01, formulata a riguardo dellaragionevolezza temporale), l’esito non sarebbe dissimile perché va senz’altro esclusoche la misura cautelare reale sia stata applicata in assenza di previsione legale poichéanche se l’immobile de quo era stato acquistato dalla moglie dell’indagato nel 2006, intema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all'art. 85-bis d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n.123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha inclusoil delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituentipresupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applicaretroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, perl'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente almomento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 14095 del20/03/2024, Alvaro, Rv. 286103 - 01).E nel caso in esame la statuizione è stata adotta in via cautelare primadell’esercizio dell’azione penale.3.4. La terza censura è manifestamente infondata.Giova ricordare che in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame infunzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudicereiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragionedel diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma ènecessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosiignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate esuperate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendioprocessuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04); la riforma insenso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenzadi mutamenti del materiale indiziario acquisito, di adottare una motivazione articolata,che tenga conto degli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoriaimpugnata, se interferenti con i presupposti della differente valutazione adottata inappello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve esserespecificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa lavalutazione (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Grossi, Rv. 285020 - 01).Dette pronunzie si riferiscono a provvedimenti applicativi di misure cautelaripersonali, e tengono conto della tutela ben più pregnante che l’ordinamento apprestaper il bene della libertà personale, mentre nel caso in esame l’ordinanza si riferisce aduna misura cautelare reale, avverso la quale, come è stato anticipato, in sede dilegittimità non è possibile prospettare vizi della motivazione.Va, comunque, osservato che il Tribunale per riformare il primo provvedimentoha valorizzato nuovi elementi di fatto offerti dal pubblico ministero in sede di appello,a sostegno della sostanziale fittizietà dell’acquisto del bene da parte del [OSCURATO:PERSONA], chelo aveva poi donato al ricorrente, e ha reso esaustiva e non apparente motivazione inordine alla catena degli acquisiti ingiustificati, con cui il ricorrente neppure si confronta.3.5. Anche il quarto motivo che si appunta sul periculum in mora non può esserededotto da parte del terzo interessato, nel rispetto dei principi sopra richiamati.E’ vero che anche i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca"allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. devono contenere una concisa motivazione inordine alla sussistenza del periculum in mora, illustrando, nel rispetto dei criteri diadeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessarial'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio 6 (Sez. 5, n.44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 — 01, in motivazione, la Corte ha chiaritoche tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l'onere motivazionale richiesto,rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio,modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato).Va, comunque, osservato che il Tribunale ha reso adeguata motivazione sulpunto, valorizzando il complesso meccanismo di plurime vendite adottato dall’indagatoper occultare i proventi illeciti dell'attività di narcotraffico e sottrarli alla confisca e ilpericolo che analogo sistema possa essere utilizzato per sottrarre il bene nelle more delgiudizio.4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000ciascuno in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]