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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 34889/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] n. a Cuneo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] n. a Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cuneo in data 7/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Gip presso il Tribunale di Cuneo, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, concesse ad entrambi gli imputati le attenuanti ex artt. 62 n. 6 e 62 bis cod.pen. prevalenti sulle aggravanti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Borello 2.1 la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Reale 2.2 la violazione degli artt. 444 e 129 cod.proc.pen. con particolare riguardo al reato di lesioni contestato sub 2).

3. I ricorsi sono inammissibili.

Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102).

Le deduzioni difensive in punto d'applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen. sono del tutto generiche.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 luglio 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] n. a Cuneo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] n. a Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cuneo in data 7/2/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Gip presso il Tribunale di Cuneo, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, concesse ad entrambi gli imputati le attenuanti ex artt. 62 n. 6 e 62 bis cod.pen. prevalenti sulle aggravanti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti in rubrica. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Borello 2.1 la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Reale 2.2 la violazione degli artt. 444 e 129 cod.proc.pen. con particolare riguardo al reato di lesioni contestato sub 2). 3. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Pertanto, pur permanendo a carico del giudice l'obbligo di verifica circa la rilevanza penale e la concreta punibilità della condotta contestata, risultano allo stato incensurabili in sede di legittimità incongruenze ed asseriti deficit giustificativi in quanto normativamente recessivi rispetto alla volontà delle parti e alle implicazioni fattuali che sottendono l'accordo sulla pena, con il solo limite costituito dalla immediata e palese rilevabilità di una delle situazioni evocate dall'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. dal testo del provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102). Le deduzioni difensive in punto d'applicabilità dell'art. 129 cod.proc.pen. sono del tutto generiche. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 luglio 2023 Il Consigliere estens
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