CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 29838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3469-2017 r.g., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] eALESSANDRA CAUTILLO, rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ANDREA per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] J. SANNAZZARO N. 82, ROMA, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6259/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Ric. 2017 n. 3469sez. S2 -ud. 29-4-2022 -2- 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , proprietari di un immobile facente parte del condominio di via Sannazzaro n. 82 in Roma, impugnarono la delibera assembleare del 6.3.2007 nella parte in cui (per quanto in questa sede più direttamente interessa), revocando una precedente delibera del 2.10.2000 (con la quale erano stati autorizzati a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato), stabiliva che essi fossero tenuti a contribuire, in proporzione alla propria quota millesimale, alle spese relative al consumo di gas, a partire dall’esercizio 2000/2001. Il Tribunale di Roma rigettava, sul punto, la domanda, sul presupposto che non potesse essere derogata (se non con l’unanimità dei consensi, insussistente nell’originaria delibera del 2000) la disposizione (di natura “contrattuale”) del regolamento condominiale, in forza della quale “l’uso del termosifone è obbligatorio e la relativa spesa farà carico a ciascuno dei condomini secondo la tabella “e” e nessuno può rinunciare”. I coniugi Mazzei-Cautillo impugnarono tale decisione,deducendo che il consenso unanime dei condomini era stato, comunque, raggiuntoper facta concludentia, non essendo stata impugnata da alcuno la delibera del 2000che autorizzava il distacco, sicché “doveva ritenersi ormai consolidata e cristallizzata una situazione di fatto accettata dall’intera compagine condominiale, anche attraverso l’espressione di volontà realizzatasi con l’approvazione dei bilanci” (pag. 22 del ricorso per cassazione). Da altro angolo visuale, sostenevano gli appellanti che la disposizione regolamentare in questione non potesse riferirsi all’ipotesi del distacco dei singoli condomini dall’impianto centralizzato ma, tenuto conto dell’epoca cui risaliva (gli anni ’60 del secolo scorso), intendeva semplicemente “vietare che un condomino potesse decidere di non utilizzare il termosifone e, Ric. 2017 n. 3469sez. S2 -ud. 29-4-2022 -3- quindi, di non riscaldare e/o comunque di non riscaldare adeguatamente il proprio appartamento” (pag. 24 del ricorso), in tal modo speculando sullo scambio termico venutosi a creare tra le diverse unità immobiliari. La Corte d’Appello di Roma, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, accolse, per quanto di ragione, l’impugnazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il dissenso degli altri condomini, da un lato, e il divieto del regolamento condominiale (anche contrattuale), dall’altro, non sono d’ostacolo all’opzione del singolo condomino per il distacco, purché non si rechi pregiudizio all’impianto, e fermo restando l’obbligo del condomino di contribuire alle (sole) spese di conservazione dell’impianto medesimo (Cass., n.19893/2011). Pertanto, poiché dalla c.t.u. era risultato che il distacco dall’impianto centralizzato non aveva comportato problemi al regolare funzionamento dello stesso, i giudici di secondo grado annullarono (in parte qua) la delibera impugnata, dichiarando gli appellanti “tenuti, al 100% al pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria attinenti alla conservazione dell’impianto, nonché delle spese per il combustibile in ragione del 29% del valore millesimale come indicato in sede di relazione dal ctu”. Avverso quest’ultim a sentenza ricor ron o per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Il condominio di via J. Sannazzaro n. 22 ha deposito controricorso, nonché memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. 2.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti censurano ( ex art. 360, n. 5, c.p.c.)“quella parte della decisione con cui la Corte di Appello dichiara gli appellanti tenuti a contribuire alle spese di consumo che determina nella misura del 29% in misura proporzionale alla sua quota millesimale secondo la tabella dei consumi di gas” (pag. 35 del ricorso).Il fatto storico che i giudici Ric. 2017 n. 3469sez. S2 -ud. 29-4-2022 -4- di secondo grado avrebbero omesso di esaminare sarebbe integrato - secondo la prospettazione dei ricorrenti - dalla circostanza “che il distacco e la rinunzia all’impianto di riscaldamento centralizzato era stata operata dai Sigg.ri Mazzei e Cautillo eseguendo la resezione delle tubature del riscaldamento a livello del pavimento e sostituendo le stesse con altre tubature che scorrono sottostanti [a]l pavimento di parquet del loro appartamento sito all’int. 19” (pag. 36 del ricorso). Tale circostanza, infatti, valeva ad escludere “in maniera definitiva che l’appartamento dei medesimi potesse, anche solo indirettamente, usufruire e godere di un apporto di calore proveniente dal riscaldamento centralizzato e/o, in ogni caso, riduceva ai minimi termini lo scambio termico, rendendone irrisorio l’effetto” (ibidem). Ne consegue che erroneamente il c.t.u. aveva applicato alla fattispecie concreta il concetto di “consumo involontario”, quale presupposto per l’obbligo di contribuzione alle relative spese. 3. Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata, “in via subordinata”, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per aver omesso la Corte d’Appello di “valutare in maniera completa le conclusioni cui è pervenuto il CTU facendole proprie solo in maniera parziale, senza, peraltro, di motivare (sic) siffatta omissione”.In particolare, ad essere viziato, secondo i ricorrenti, sarebbe il dispositivo della pronuncia impugnata, nella misura in cui non avrebbe previsto la possibilità di modifica della percentuale di contribuzione alle spese, derivante dai calcoli tecnici funzionali alla futura elaborazione delle nuove tabelle millesimali. S’invoca, pertanto, la “riforma parziale della sentenza impugnata inserendo anche quella parte delle conclusioni cui è pervenuto il CTU e da cui il giudicante di secondo grado non si è discostato, che prevedono Ric. 2017 n. 3469sez. S2 -ud. 29-4-2022 -5- espressamente che i Sigg.ri Mazzei e Cautillo partecipino ai c.d. consumi involontari nella misura in cui (sic) verràindicata nelle nuove tabelle millesimali” (pag. 50 del ricorso). 4. In primo luogo, sotto il profilo della c.d. autosufficienza, si deve premettere che “la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in grado di appello è tenuta - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un'attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo” (Cass., n. 4201/2010). Nel caso di specie, tale indicazione fa difetto. Ancora preliminarmente, al fine di puntualizzare i confini della censura alla c.t.u., sotto l’egida dell’art. 360, n. 5, c.p.c., si deve sottolineare -con Cass., n. 12387/2020 - che “l 'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio -atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) -in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile Ric. 2017 n. 3469sez. S2 -ud. 29-4-2022 -6- trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente (nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non aveva evidenziato quale “fatto storico” decisivo fosse stato omesso nell'esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della CTU)”. Nel caso di specie, come s’è detto, il fatto la cui considerazione sarebbe stata omessa dal c.t.u. (e, conseguentemente, dal giudice di secondo grado) riguarda le concrete modalità tecniche del distacco attuato dai ricorrenti dall’impianto di riscaldamento condominiale.Tuttavia, dalla c.t.u. (per come riportata dai ricorrenti nel ricorso) non emerge che il consulente (e, successivamente, il Collegio che le ha fatte proprie) sia pervenuto alle proprie conclusioni negando o travisando la circostanza dell’avvenuta “resezione delle tubature del riscaldamento al livello del pavimento”. Punto di partenza del ragionamento del consulen te tecnico d’ufficio è il concetto di consumo involontario, la cui entità è stata determinata in base a i parametri di cui alla normativa UNI 10200:2015 (d. lgs. n. 102/2014), sul presupposto che esso sia “sempre presente” in caso di distacco (così nel passaggio citato a pag. 37 del ricorso). Non vi è alcuna evidenza, pertanto (né, invero, i ricorrenti lo hanno espressamente dedotto), che l’utilizzo di tali parametri si fondi sul presupposto della stretta contiguità fisica dell’unità immobiliare dei ricorrenti con le tubature dell’impianto condominiale (circostanza che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, contrasterebbe con lo stato di fatto degli impianti all’interno dell’edificio in questione). Nel ricorso, in altri termini, non vengono indicate specifiche parti della consulenza dalle quali sarebbe dato arguire che il c.t.u. avesse frainteso lo stato dei luoghi conseguente al più volte citato distacco, sicché la censura pecca di decisività, proprio in Ric. 2017 n. 3469sez. S2 -ud. 29-4-2022 -7- ragione del fatto che il concetto di consumo involontario (ricavato dalla menzionata normativa tecnica) prescinde dal grado di “separatezza” materiale dell’immobile in questione rispetto alla (residua) ubicazione dell’impianto centralizzato. Dalle considerazioni appena svolte discende che la censura, sotto le insegne del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in realtà finisce per contrapporre - inammissibilmente - una diversa valutazione delle risultanze della c.t.u., rispetto a quella legittimamente fatta propria dal giudice del merito. 6.Tale ultima considerazione vale anche per il secondo motivo di ricorso, nel quale si imputa alla sentenza di merito di non aver mutuato, nella loro completezza, le conclusioni della c.t.u., con riguardo alla futura rideterminazione della quota di contribuzione alle spese di riscaldamento, in conseguenza dell’elaborazione delle nuove tabelle millesimali. Quest’ultimo, peraltro, rappresenta un effetto automatico e necessitato della modifica delle tabelle millesimali, mostrandosi del tutto ultroneo rispetto althema decidendum come delineato dalla domanda di annullamento della delibera dell’assemblea condominiale. Sicché non si rientra in alcun modo nel vizio ex art. 350, n. 5, c.p.c., non avendo il giudice di merito omesso l’esame di alcuno dei fatti costitutivi della domanda (tanto meno decisivo per l’accoglimento della stessa). 7.Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente procedimento (liquidate in dispositivo) nei confronti del condominio controricorrente. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di Ric. 2017 n. 3469sez. S2 -ud. 29-4-2022 -8- versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - previsto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente procedimento di legittimità, che si liquidano in € 3.5 00,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presu