CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34060/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3798/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 105, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], sezione n. 06, n. 1491/06/14, pronunciata il 26/05/2014, depositata il 23/06/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'il. maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò gli avvisi di accertamento IRPEF, per i periodi d'imposta 2007 e 2008, che recuperavano a tassazione (quanto al 2007) il maggiore reddito di euro 40.236,00, a fronte di un reddito dichiarato pari a zero, e (quanto al 2008) quello di euro 52.466,00, a fronte di un reddito dichiarato pari a euro 1.988,00, emessi ai sensi dell'art. 38, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del d.m. 10 settembre 1992 (c.d. accertamento sintetico con «redditometro»), in ragione della disponibilità, da parte del contribuente, di un'abitazione e di tre autovetture; 2. la Commissione tributaria provinciale di Bari dichiarò inammissibile il ricorso (per omessa presentazione del reclamo preventivo), con sentenza (n. 88/11/13) riformata dalla Commissione tributaria regionale ("C.T.R.") della [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel contraddittorio dell'ufficio, ha accolto l'appello del contribuente, per quanto adesso rileva, sulla base dei questi argomenti: (i) l'ufficio ha ricostruito sinteticamente il reddito tenendo conto della disponibilità di vari beni indice di capacità contributiva, senza considerare che la parte privata, nel 2007, aveva dichiarato un'ingente perdita (euro 470.664,00) legata alla sua attività imprenditoriale. La possibilità di compensare le perdite dell'impresa, di cui si è avvalso il contribuente dichiarando (in sostanza) redditi pari a zero per entrambe le annualità (2007 e il 2008), è espressamente riconosciuta dall'art. 8, t.u.i.r., e di tale circostanza non pare che l'ufficio abbia tenuto conto; (ii) in punto di capacità di spesa, desunta dal possesso di beni e servizi utilizzati nel detto biennio, e segnatamente dalla disponibilità di tre autoveicoli, occorre sottolineare che (cfr. pag. 5 della sentenza) la «BMW X5 risulta riscattata da un contratto di leasing e detenuta in leasing sino al mese di marzo, poi rivenduta nel mese di novembre 2008»; la seconda autovettura (tg. [OSCURATO:TARGA]) non ha rilevanza fiscale perché è stata acquistata nel mese di dicembre 2008; quanto alla Fiat 500, è plausibile che, come sostenuto dall'interessato, essa fosse utilizzata dalla famiglia del contribuente; relativamente al possesso dell'abitazione sita in Molfetta, il contribuente ha sufficientemente dimostrato di poterne sostenere i costi, in quanto negli anni precedenti (2004, 2005, 2006) aveva dichiarato redditi cospicui (pari complessivamente a euro 351.462,00), in parte destinati a risparmio e anche perché (ibidem) egli fruiva di «ulteriori fonti di finanziamento assentite dal sistema bancario»; 3. l'Agenzia ricorre per la cassazione con cinque motivi; il contribuente resiste con controricorso; r.g. n. 3798/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. con il primo motivo di ricorso [«-1- Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 38, comma 4, del DPR n. 600 del 1973, e dell'art. 2728 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»], si denuncia l'errore di diritto della sentenza impugnata, che ha ritenuto che la rilevante perdita d'impresa nell'anno 2007 avrebbe dovuto indurre l'ufficio a ritenere legittima la dichiarazione di un reddito pari a zero, senza porre mente al fatto che proprio quel reddito azzerato, incompatibile con la capacità di spesa dimostrata dal contribuente a causa della disponibilità, nello stesso periodo, di beni considerati dal redditometro (due automobili, una motocicletta, e un'abitazione secondaria) dava ingresso alla presunzione legale di capacità contributiva ai sensi dell'art. 2728, cod. civ.; 1.1. il motivo è fondato; la C.T.R. non ha fatto applicazione del principio di diritto, dal quale non v'è ragione di discostarsi, per cui «In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. citato, nella versione "ratione temporis" vigente, una presunzione di capacità contributiva "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.» (Cass. 01/09/2016, n. 17487); 2. con il secondo motivo [«-2- Violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], si assume che ad avviso della C.T.R. (cfr. p. 2 del rilevato che) il contribuente ha giustificato la disponibilità di certi beni con il reddito (euro 351.462,00) dichiarato negli anni precedenti, in parte destinato al risparmio, e con ulteriori fonti di finanziamento; indi, l'Agenzia addebita alla Commissione regionale di non avere fatto buon governo del principio dell'inversione dell'onere della prova, che consegue alla presunzione legale propria dell'accertamento r cr n 3798/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sintetico del reddito complessivo netto, ed impone al contribuente di fornire idonea prova della durata del possesso di redditi esenti, nel periodo contestato, onde ricondurre la maggiore capacità contributiva accertata (con metodo sintetico) proprio a tali ulteriori redditi. Nella specie, infatti, per un verso, la documentazione bancaria offerta dal contribuente era irrilevante perché riguardava esclusivamente l'attività d'impresa, e, per altro verso, non era stata provata la durata del possesso dei redditi accumulati negli anni precedenti; 2.1. il motivo è fondato; la giurisprudenza (Cass. 19/10/2016, n. 21142; conf. ex aliis Cass.24/04/2018, n. 10037) ha chiarito che «In tema di imposte sui redditi, l'accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.». Nella specie, la C.T.R. non si è attenuta a questi principi di diritto in quanto si è limitata ad affermare che il contribuente, negli anni anteriori (2004-2006) a quelli accertati, aveva dichiarato redditi rilevanti, omettendo però di verificare se, in tal modo, egli avesse o meno creato la provvista per "sopportare" le spese, rilevanti ai fini del redditometro, sostenute nel biennio 2007-2008; 3. con il terzo motivo [«-[3]- Motivazione apparente in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 o 4 c.p.c.»], si denuncia la nullità della sentenza che, senza illustrare la propria ratio decidendi, afferma che, ai fini del redditometro, era irrilevante la disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], perché essa era stata detenuta a titolo di leasing, era stata riscattata e, infine, venduta, nel novembre 2008, trascurando, da un lato, che la nozione di "disponibilità" rilevante ai fini dell'applicazione del redditometro prescinde dalla titolarità di un diritto reale su un determinato bene indice, e, dall'altro, che (come si desume dal contenuto dell'atto impositivo relativo al 2008, trascritto nel ricorso per cassazione) gli accertatori, ai fini del calcolo della capacità contributiva, avevano preso in considerazione quella circostanza, inserendo il dato del possesso di quel veicolo al 60%, per un periodo di 11 mesi (da gennaio a novembre del 2008); r.g. n. 3798/2015 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. il motivo non è fondato; per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.». Nella specie, contrariamente a quanto prospetta l'Agenzia, una motivazione esiste e la C.T.R., come risulta dal passo della sentenza sopra richiamato (cfr. p. 2 del "Rilevato che"), ha compiutamente esposto le ragioni del proprio convincimento; 4. con il quarto motivo [«-[4]- Omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata, che afferma che il possesso dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA] era irrilevante ai fini del redditometro in quanto esso era durato un mese soltanto (il mese di dicembre 2008), tralasciando che, come attestato dall'avviso di accertamento, l'ufficio aveva calcolato il reddito sulla base del possesso del veicolo per la durata di un mese; 4.1. il motivo è fondato; come si evince dall'autosufficiente censura, la sentenza ha omesso di apprezzare che l'accertamento sintetico del reddito del contribuente era fondato, tra l'altro, sul possesso del citato autoveicolo protrattosi per un (solo) mese; 5. con il quinto motivo [«-[5]- Violazione degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 2, del Decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992 e dell'art. 2697 del c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], si premette che la sentenza impugnata giudica plausibile che la Fiat 500 sia stata usata dalla famiglia del contribuente, ciò che, ad avviso della C.T.R., escluderebbe la rilevanza del bene quale indice redditometrico. L'Agenzia, r n 3798/2015 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi, critica la decisione per violazione delle norme sull'onere della prova in materia di redditometro, sul rilievo che il contribuente non ha documentato che le spese relative a quell'autoveicolo erano state sostenute (non da lui, ma) dai suoi familiari; 5.1. il motivo è fondato; lo snodo cruciale della sentenza impugnata (ibidem), secondo cui testualmente «per la piccola autovettura Fiat 500 è plausibile la tesi del ricorrente circa l'utilizzo da parte della famiglia», là dove omette di discernere se e in quale misura i membri della famiglia del contribuente avessero sostenuto le spese dell'utilitaria, collide con il saldo orientamento di legittimità (Cass. 19/10/2016, n. 21143, cui dà continuità Cass.21/11/2019, n. 30355, che menziona Cass. 20/01/2017, n. 1510, anch'essa in termini), per cui «In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all'art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio "sopporta" solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo "sopportare", non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate.»; 6. in conclusione, accolti il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, rigettato il terzo motivo, la sentenza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità