CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 38110/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita'. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 12/11/2019, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di UDINE in data 20/10/2017, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SHLLAKU Kristian, in concorso con altri imputati, a pena di giustizia per i reati di concorso in furto aggravato, rapina aggravata, violenza privata e danneggiamento, uniti per continuazione, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata per la rapina, commessi a UDINE il 30/07/2015. La condotta si è manifestata in un'aggressione di quattro persone, fra le quali SHLLAKU, ai danni dell'allora diciottenne BRAGAGNINI Alvise, cui uno del gruppo dapprima aveva chiesto una sigaretta, poi SHLLAKU aveva domandato e ottenuto 2,50 euro per acquistare un pacchetto di sigarette, quindi altro soggetto del gruppo aveva strappato il portafoglio, e ancora l'orologio e il telefono mobile, che poi avevano gettato per terra al fine di impedire che la vittima chiamasse la polizia. 2. SHLLAKU propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza o illogicità della motivazione. Allegando copia delle varie dichiarazioni rese in ordine alla vicenda dalla vittima con la denuncia-querela del 30/07/2015, il giorno stesso dell'accaduto, il 1°/08/2015, in sede di riconoscimento fotografico, e poi nelle sommarie informazioni alla polizia giudiziaria del 17/02/2016 e del 2/08/2016, il ricorrente sottolinea in modo esteso le difformità fra esse esistenti: in particolare, mentre il 1°/08/2015 BRAGAGNINI aveva individuato nell'imputato il coautore dei reati commessi contro di lui, nelle successive sommarie informazioni aveva attribuito a SHLLAKU soltanto l'iniziale non minacciosa richiesta di 2,50 euro, senza poi commettere alcunché di ulteriore a suo danno. 3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il motivo che punta a sottolineare le contraddizioni fra le prime dichiarazioni rese da BRAGAGNINI Alvise, il 1°/08/2015, e la descrizione del fatto nella denuncia-querela di due giorni prima, il 30/07/2015, e quelle raccolte in epoca successiva, al fine di pervenire a una valutazione di non attendibilità della vittima. Senza nascondere le difformità esistenti, la CORTE territoriale - in modo conforme con quanto sancito dal GUP - ne ha dato una spiegazione congrua e logica, allorché ha ritenuto certamente più adeguata a quanto effettivamente accaduto quel che BRAGAGNINI ha riferito nell'immediatezza del fatto, dapprima con la denuncia, poi con il riconoscimento fotografico, e ha collegato la descrizione dell'imputato fornito nella prima - soggetto di apparente età di 23/25 anni, carnagione chiara, statura alta, corporatura robusta, occhi azzurri e capelli corti scuri - con la sua identificazione nell'immagine sottopostagli dopo appena due giorni: tale soggetto era colui che gli aveva strappato di mano il portafoglio, e poi era rimasto nel gruppo quando, subito dopo, gli era stato sottratto l'orologio e danneggiato il telefono mobile. Le differenti indicazioni successive sono state giustificate dal Collegio di appello col trascorrere del tempo e con l'affievolimento dei ricordi da parte di una persona priva di interesse ad accusare senza ragione l'uno o l'altro di coloro con cui aveva avuto a che fare il 30/07/2015, dal momento che non si era neanche costituito parte civile.4. Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 4 sentenza n. 21886 del 19/04/2018 dep. 17/05/2018 Rv. 272752-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) che "in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, le cui dichiarazioni possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, è richiesto un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile, e deve ritenersi illegittima la valutazione frazionata di tali dichiarazioni ove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte". Nel caso in esame, come si è detto, la persona offesa non si è costituita parte civile, e il vaglio delle sue asserzioni non è apparso frammentato, poiché la CORTE triestina ha dato conto delle ragioni delle divergenze fra le prime e le successive (sulla necessità di tale spiegazione cf. anche Sez. 5 sentenza n. 46471 del 19/10/2015 dep. 23/11/2015 Rv. 265874-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]). I Giudici del merito hanno pertanto effettuato quel "doveroso approfondimento critico" di cui il ricorrente lamenta la mancanza: peraltro egli ha optato per il rito abbreviato, in tal modo attestandosi sulle risultanze di indagine già acquisite, il che preclude ogni ulteriore disamina in questa sede di legittimità, perché con essa incompatibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 23/09/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]