CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 35021/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di Noladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Giudie per le indagini preliminari del Tribunale di Nola,quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diapplicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenzeemesse: 1) dal Tribunale di Nola in data 8 novembre 2016, irrevocabile il 2settembre 2019, relativa alla condanna per il reato di truffa di cui agli artt. 110 e640, n. 2-bis, cod. pen. commesso a Nola il 29 gennaio 2016; 2) dalla Corte diappello di Napoli il 26 novembre 2018, irrevocabile il 29 luglio 2019, relativa alreato di cui all’art. 640 cod. pen commesso il 22 settembre 2016;Rilevato che il giudice ha considerato che nella sentenza sub 2 l’imputatoè stato condannato per una pluralità di reati, tra cui il reato di associazione adelinquere e che la data di inizio della consumazione di quest’ultimo nonrisultava coerente con la richiesta continuazione, ciò anche per le diversemodalità di esecuzione, il concorso con soggetto diverso dagli associati e perluogo di commissione del delitto;Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando nello specifico che ilgiudice avrebbe travisato quanto emerge dagli atti in quanto la data diconsumazione del reato non sarebbe dal mese di maggio 2016, come indicatonell’ordinanza impugnata, ma dal 29 gennaio 2016, proprio la data dicommissione del reato di cui alla sentenza sub 1), che quindi sarebbe il primoreato da inserirsi nel medesimo contesto associativo per il quale la continuazionetra lo stesso e i reati fine è già stata riconosciuta dal giudice della cognizione;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamenteinfondate in quanto il provvedimento impugnato, facendo riferimento al capo diimputazione oggetto del processo della sentenza sub 2), dal quale risulta che ilreato associativo è stato contestato e ritenuto come commesso da maggio 2016e che i reati fine sono tutti dal mese maggio 2016, che alle diverse modalità diesecuzione, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità deldisegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al più, emerge che ireati sono della stessa tipologia (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n.39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01)Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianzesono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa ealternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]