CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 20855/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e MAG. 2624 SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], IL Fu/iw,,,, r,?. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 03/11/2023 Ltan:a i visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile, ai sensi dell'articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., l'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania del 31/01/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto in relazione alle contravvenzioni di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), e comma 2, d. Igs. 152/2006. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato.Con il primo motivo lamenta violazione degli articoli 581 -quater e 591 cod. proc. pen., sostenendo di avere validamente eletto domicilio nel corso del giudizio e di avere indicato nell'atto di appello il luogo di residenza e domicilio. Con il secondo motivo lamenta violazione del diritto di difesa per avere la Corte di appello pronunciato l'inammissibilità in assenza di contraddittorio, con provvedimento emesso inaudita altera parte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo profilo di censura è manifestamente infondato. Ed infatti, l'articolo 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., stabilisce che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (nel caso in esame l'imputato era stato giudicato come "libero assente"). Tale previsione costituisce attuazione del principio stabilito dall'art. 1, comma 7, lett. h) della legge delega, che così disponeva: «prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato ad impugnare l'imputato dichiari o elegga domicilio per il giudizio di impugnazione». Tale elezione del domicilio pacificamente non può essere contenuta nella dichiarazione di appello, né tanto meno, accetta equipollenti come la mera indicazione del luogo di residenza. La disposizione in parola, infatti, predispone un regime funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione (Sez. 5 n. 39166 del 4/7/2023, Nappi, non mass.; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285342) e pretende che contestualmente all'atto di appello sia depositata (e non richiamata) l'elezione di domicilio dell'impugnante, ciò in coerenza con le precise e dichiarate finalità perseguite dal legislatore, indicate nella necessità di individuare senza incertezze il luogo in cui l'imputato intende ricevere la citazione per la sua effettiva e consapevole partecipazione al grado di appello del giudizio, introdotto con l'atto presentato dal suo difensore. La precisa disposizione normativa, inoltre, nel pretendere il deposito di un atto esclusivamente riferibile all'imputato, fa escludere che possa ritenersi equipollente a tale incombente formale - previsto a pena di inammissibilità - un mero richiamo da parte del difensore a un preciso atto di esclusiva pertinenza dell'impugnante, che il legislatore vuole materialmente presente insieme all'atto d'impugnazione.3. Manifestamente infondato è anche il secondo profilo di doglianza, in quanto questa Corte ha già in passato affermato (cfr., Sez. 4, n. 1352 del 06/10/1994, Vispi, Rv. 200196 - 01) la piena legittimità della procedura de plano prevista per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione (sollevata sotto il profilo che l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione emessa di ufficio, in camera di consiglio, senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., comporti una concreta, evidente violazione del diritto di difesa); si era infatti in tale occasione osservato, che tale diritto, pur in presenza di provvedimento adottato de plano, è ampiamente garantito dalla previsione legislativa della notifica dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame e dell'assoggettabilità della stessa a ricorso per cassazione. Tale affermazione è stata, recentemente, più volte ribadita in termini che il Collegio non può che condividere (cfr., tra le non massimate, Sez. 2, n. 13571 del 18/01/2024, Bertolotti, n.m.; Sez. 2, n. 7175 del 16/12/2020, Battaglia; Sez. 5, n. 1994 del 04/11/2020, Carullo; Sez. 2, n. 5496 del 08/01/2020, Favara; Sez. 2, n. 39955 del 17/07/2018, Schibuola). 4. Il ricorso non può dunque che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor