CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11478/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] 65 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Zennaro– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].– intimata –avverso la sentenza n. 164/2021 della [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 10 marzo 2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 02dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13608/2021Numero sezionale 4640/2025Numero di raccolta generale 11478/2026Data pubblicazione 28/04/20261. Con contratto stipulato il 16 dicembre 2014 la [OSCURATO:SOCIETA].(successivamente divenuta, a seguito di fusione per incorporazione,[OSCURATO:SOCIETA].) concesse in affitto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(società somministrata e partecipata, quale unico socio, dallaConsorzio [OSCURATO:SOCIETA].) la propria azienda, in origine composta daundici rami esercenti attività di supermercati di generi alimentari e poi,a far data dal 1° gennaio 2016, ridotta a nove rami o punti vendita,per espressa pattuizione negoziale.Contestualmente, [OSCURATO:PERSONA] cedette a [OSCURATO:PERSONA] credito dalla prima vantato verso [OSCURATO:SOCIETA], che quest’ultimariconobbe ancora esistente nella misura di euro 1.450.221,20.L’art. 12 del contratto conteneva l’impegno irrevocabile, sottopostoa plurime condizioni sospensive, di acquisto di nove degli undici ramiaziendali da parte della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di dodici milionidi euro; prevedeva altresì che se la proposta fosse stata accettata daZerbimark (con accettazione da comunicare entro e non oltre il 31dicembre 2015), si sarebbe perfezionato un contratto preliminare, daeseguirsi poi, entro 120 giorni, con la stipula del contratto definitivo.L’art. 14 del contratto stabiliva che: «le parti espressamenteconvengono che, pendente il contratto di affitto e non avvenuta lastipula del contratto definitivo di cui all’articolo 12.1.(iii), ZB [i.e.:[OSCURATO:SOCIETA]] avrà comunque diritto di cedere a terzi l’azienda affittata,previo pagamento al Consorzio, anche contestuale alla cessione, di tuttii crediti vantati da questo nei confronti di ZB; resta inteso che, in dettocaso di alienazione dell’azienda al terzo, il contratto di affitto con ilConsorzio perderà efficacia (ovvero il terzo acquirente potrà risolvereil contratto di affitto) così come perderà efficacia il contratto disomministrazione tra Newco [i.e.: [OSCURATO:PERSONA]] e il Consorzio[i.e.: [OSCURATO:PERSONA]]».r.g. n. 13608/2021 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 13608/2021Numero sezionale 4640/2025Numero di raccolta generale 11478/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il giorno 25 maggio 2016 [OSCURATO:SOCIETA] cedette l’azienda a [OSCURATO:SOCIETA]. (lite pendente divenuta [OSCURATO:SOCIETA].).2. Qualche giorno dopo [OSCURATO:SOCIETA] propose innanzi il Tribunale diBrescia ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. nei confronti di SupermercatiEuropa, domandando la condanna di quest’ultima al rilasciodell’azienda concessale in affitto.Nel procedimento, spiegò intervento volontario [OSCURATO:PERSONA].L’istanza di cautela, disattesa dal giudice monocratico, venne poiaccolta, a seguito di reclamo, dal Tribunale in composizione collegiale(con ordinanza del 31 agosto 2016), con ordine alla SupermercatiEuropa di consegnare alla [OSCURATO:SOCIETA] l’azienda affittata.3. A seguito di ciò, nel settembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] la causa di merito chiedendo di accertare l’attuale efficaciadel contratto di affitto e di condannare [OSCURATO:SOCIETA] e/o [OSCURATO:PERSONA] allarestituzione dell’azienda ed al risarcimento dei danni.Alla lite opposero resistenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultimaformulando altresì domanda riconvenzionale di risarcimento danni;spiegò intervento volontario in causa il [OSCURATO:PERSONA] aderendo allerichieste di [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del contratto disomministrazione stipulato con [OSCURATO:PERSONA].4. In pendenza di tale giudizio, [OSCURATO:PERSONA] domandò, conricorso monitorio, ingiunzione di pagamento nei confronti di ZerbiniB. G. della somma corrispondente al credito riconosciuto in contratto.Emesso in conformità il decreto ingiuntivo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. promosseopposizione ex art. 645 cod. proc. civ. adducendo in compensazione ilproprio controcredito costituito dai canoni di affitto di azienda spettantisino al 31 dicembre 2016.L’opposizione venne integralmente accolta con sentenza delTribunale di Brescia n. 1117/2018 che revocò il provvedimentor.g. n. 13608/2021 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 13608/2021Numero sezionale 4640/2025Numero di raccolta generale 11478/2026Data pubblicazione 28/04/2026monitorio sul rilievo della integrale estinzione del debito della ZerbiniB G, in parte mediante la eccepita compensazione, in parte medianteil pagamento in udienza della residua somma dovuta.[OSCURATO:PERSONA] interpose appello avverso detta decisione.5. La causa di merito seguente il provvedimento cautelare, intanto,venne definita in prime cure dal Tribunale di Brescia con la sentenza n.674/2020 la quale:(i) rigettò le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] eConsorzio [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA];(ii) dichiarò l’intervenuta perdita di efficacia del contratto di affittodi azienda tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché del contrattodi somministrazione tra quest’ultima ed il [OSCURATO:PERSONA];(iii) rigettò la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA].6. Avverso detta sentenza le parti proposero contrapposti appelli:in via principale, [OSCURATO:PERSONA]; in via incidentale ConsorzioEuropa e [OSCURATO:PERSONA] (relativamente al quantum delle spese di lite).La decisione in epigrafe indicata, preliminarmente dichiarata lanullità della sentenza di primo grado siccome pronunciata, incontroversia soggetta al rito locatizio, senza lettura del dispositivo,decidendo nel merito della lite, ha:(i) rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] eConsorzio [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA];(ii) dichiarato la perdita di efficacia del contratto di affitto stipulatotra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché del contratto disomministrazione tra quest’ultima e [OSCURATO:PERSONA];(iii) rigettato la domanda di risarcimento danni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];(iv) regolato le spese secondo soccombenza.r.g. n. 13608/2021 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 13608/2021Numero sezionale 4640/2025Numero di raccolta generale 11478/2026Data pubblicazione 28/04/20267. Ricorre per cassazione, per cinque motivi, il [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale successore universale nei crediti di SupermercatiEuropa, nelle more cancellata dal registro delle imprese.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].Non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:SOCIETA].Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.324 e 329 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., censura la sentenzagravata là dove ha ritenuto la perdita di efficacia del contratto di affittodi azienda sin dal 25 maggio 2026, deducendo la contrarietà di dettastatuizione contraria ad altra pronuncia cosa giudicata tra le parti.Specificamente, la ricorrente rileva che la sentenza del Tribunale diBrescia n. 1117/2018, resa a definizione dell’opposizione a decretoingiuntivo, accogliendo l’eccezione di compensazione proposta dallaZerbini, aveva accertato il diritto della stessa al pagamento dei canonidel contratto d’affitto sino al 31 dicembre 2016: e detto accertamentocomportava anche l’accertamento della validità ed efficacia sino a taledata del contratto di affitto, rapporto presupposto.Aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato lasentenza nella parte in cui aveva stabilito il diritto della [OSCURATO:PERSONA] alpagamento dei canoni del contratto d’affitto maturati al 31 dicembre2016 e l’esistenza, validità ed efficacia del contratto d’affitto (quantomeno) fino a siffatta data.1.1. Il motivo è inammissibile.Sul punto, già oggetto di motivo di appello, così ha pronunciato laCorte territoriale: «Anche ove la suindicata pronuncia fosse passata ingiudicato sul punto, non rileva che gli importi dovuti ex art. 1591 cod.r.g. n. 13608/2021 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 13608/2021Numero sezionale 4640/2025Numero di raccolta generale 11478/2026Data pubblicazione 28/04/2026civ. abbiano presupposti e natura diversi rispetto a quelli dovuti percanoni, atteso che quel giudice ha semplicemente accertato lafondatezza dell’eccezione di compensazione in merito agli importi e nonla validità del contratto di affitto sino all’effettivo rilascio dei beni».Nella trascritta argomentazione, pur non ineccepibile dal punto divista sintattico, la locuzione posta in incipit («anche ove la suindicatapronuncia fosse passata in giudicato sul punto») esprime, mediantel’utilizzo della congiunzione condizionante ipotetica, un apprezzamentonegativo sulla definitività della sentenza: vuol dire, cioè, che non èstata raggiunta la prova del passaggio in giudicato della stessa.Rispetto a questa affermazione, il successivo sviluppo del periodoassume valenza di considerazione ad abuntandiam, ovvero formulatain relazione ad un’eventualità non in concreto verificata: ma come talepriva di decisività, dacché suscettibile di essere espunta dal percorsomotivazionale della sentenza, senza minarne la concludenza.Ora, la doglianza in esame attinge criticamente soltanto il rilievosvolto ad abundantiam: in ordine al quale, tuttavia, stante la chiaritanon decisività, non sussiste interesse ad impugnare.1.2. Soltanto per completezza espositiva, evidenzia questa Cortecome la prospettazione della ricorrente non sia comunque meritevoledi accoglimento, sulla scorta delle seguenti notazioni:(i) per fermo convincimento di nomofilachia, affinché il giudicatoesterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della suaformazione: la parte che eccepisce il giudicato ha – pur in assenza dicontestazioni della controparte - l’onere di fornirne la prova, mediantela necessaria allegazione della certificazione di cancelleria previstadall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. 28/12/2023, n. 36258;Cass. 02/03/2022, n. 6868; Cass. 29/09/2021, n. 26310; Cass.23/08/2018, n. 20974), allegazione nella specie nemmeno dedottadalla odierna ricorrente;r.g. n. 13608/2021 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 13608/2021Numero sezionale 4640/2025Numero di raccolta generale 11478/2026Data pubblicazione 28/04/2026(ii) la sentenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo era stataimpugnata mediante appello da [OSCURATO:PERSONA], sicché era oneredella parte che eccepiva il formarsi del giudicato dare adeguatamenteconto dei motivi del gravame, al fine di dimostrare che gli stessi nonconcernessero la questione asseritamente divenuta definitiva: sulpunto, tuttavia, il ricorso per cassazione è gravemente lacunoso,omettendo di riprodurre – neppure per stralci o parti essenziali - ilcontenuto dell’atto di appello;(iii) in ogni caso, la definitività della pronuncia sull’opposizione si èverificata soltanto in pendenza del presente giudizio per cassazione,con la emissione della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1030/2024del 12 novembre 2024 (prodotta dal ricorrente corredata dal certificatodi passaggio in giudicato) emessa a seguito di rinvio disposto da questaCorte con l’ordinanza n. 4347/2024 del 19 febbraio 2024.2. Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1476 cod. civ. e omessa motivazioneintegrante violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6,Cost., e 132, comma 2, num. 4, cod. proc. civ..L’inosservanza delle menzionate disposizioni viene ravvisata nelfatto che la Corte territoriale ha considerato – in contrasto con leclausole contrattuali – il contratto di affitto divenuto inefficace, benchénon fosse stata ancora trasferita a terzi l’intera azienda.Al riguardo, parte ricorrente formula due distinte censure.2.1. Dolendosi di una motivazione «incomprensibile» e apparentee della violazione dell’art. 1476 cod. civ., assume che alla data del 25maggio 2016 (epoca di conclusione della compravendita dell’aziendatra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non vi era stata l’«alienazione dell’azienda»perché non si era «ancora prodotto l’effetto del trasferimento dellaproprietà dell’azienda a terzi», in quanto sottoposto a varie condizionir.g. n. 13608/2021 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 13608/2021Numero sezionale 4640/2025Numero di raccolta generale 11478/2026Data pubblicazione 28/04/2026sospensive, non ancora avveratesi: quindi, non si era verificata lacondizione cui era subordinata la perdita di efficacia dell’affitto.2.2. Adducendo la trasgressione di plurimi canoni di ermeneuticanegoziale, sostiene che la perdita di efficacia dell’affitto era legataall’alienazione dell’azienda (ovvero, per definizione data in contratto,al complesso costituito da undici rami di azienda), non già dei ramiaziendali (per definizione data in contratto, il complesso costituito danove rami aziendali): avendo [OSCURATO:PERSONA] venduto ad [OSCURATO:PERSONA] nove ramiaziendali (peraltro, con retrocessione contestuale di due di essi), lacondizione dell’alienazione dell’intera azienda non si era avverata.2.3. Ambedue le doglianze vanno disattese.2.3.1. In ordine alla prima, la motivazione contestata (in specie, ilpassaggio per cui «non può infatti ritenersi che l’art. 14 del contrattodi affitto, indicando quale condizione di perdita di efficacia la cessionea terzi dell’azienda, faccia riferimento ai rapporti interni cedente-cessionaria bensì rileva il fatto in sé della cessione»), lungi dall’esseremeramente apparente, contraddittoria o illogica, reca una esegesi dellaclausola negoziale in questione, letta dal giudice territoriale nel sensodi ascrivere la perdita di efficacia del contratto di affitto alla meraconclusione del contratto di cessione a terzi dell’azienda, non già alprodursi degli effetti di detta cessione.Si tratta di una interpretazione non implausibile, ma anzi sorrettae giustificata dal tenore letterale della clausola in cui si fa menzione sicet simpliciter di alienazione dell’azienda al terzo, senza invece operareriferimenti al momento di efficacia di tale alienazione: è stata così fattaapplicazione del primo e fondamentale strumento di ermeneuticanegoziale, ovvero il senso letterale delle parole e delle espressioniadoperate (Cass. 11/03/2025, n. 6444).A tanto parte ricorrente si limita a contrapporre una propria esegesidella pattuizione, differente rispetto a quella accolta nella sentenzar.g. n. 13608/2021 8Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 13608/2021Numero sezionale 4640/2025Numero di raccolta generale 11478/2026Data pubblicazione 28/04/2026impugnata, senza nemmeno addurre, in parte qua, l’inosservanza dicanoni ermeneutici ben individuati e precisati.Ora, è noto che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella datadal giudice al contratto da interpretare non deve essere l’unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto unadelle possibili e plausibili interpretazioni: la valutazione del giudice dilegittimità non può infatti investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito,ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e dellacoerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguenteinammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare unadiversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati(ex plurimis, cfr. Cass. 10/02/2023, n. 4272; Cass. 14/12/2022, n.36516; Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass.26/05/2016, n. 10891; Cass. 09/04/2015, n. 7118).2.3.2. Anche la seconda contestazione non è fondata.L’art. 14 del contratto – riprodotto pedissequamente in narrativa –prevedeva la perdita di efficacia del contratto di affitto nell’ipotesi dicessione a terzi dell’azienda «affittata».Orbene, alla data della vendita a [OSCURATO:PERSONA], l’azienda concessa inaffitto era costituita soltanto dai nove rami aziendali alienati: è pacificoche, a mente della clausola 13.2 del contratto di affitto (il cui testo ètrascritto nel controricorso), a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’affittoaveva ad oggetto non già undici rami (corrispondenti ai punti vendita)bensì soltanto nove, con esclusione dei supermercati ubicati a [OSCURATO:PERSONA], per i quali l’affitto era cessato al 31 dicembre 2015.L’alienazione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] dei nove rami concretavadunque alienazione dell’intera azienda affittata.r.g. n. 13608/2021 9Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 13608/2021Numero sezionale 4640/2025Numero di raccolta generale 11478/2026Data pubblicazione 28/04/20263. Il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.101, 115, 116, 295 e 297 cod. proc. civ., si duole della negatasospensione del giudizio di appello in attesa della asseritamentepregiudiziale decisione sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo.Deduce che detto diniego è stato disposto dalla Corte territorialefacendo uso della propria scienza privata, basandosi cioè su unasentenza non prodotta in causa e non sottoposta a contraddittorio.3.1. Il motivo non merita accoglimento.Va premesso che la sospensione del processo presuppone che ilrapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nelsenso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente,non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe inun inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione (Cass. 21/10/2019,n. 26716; Cass. 10/11/2015, n. 22878; Cass. 19/10/2012, n. 18026).L’enunciato principio dà conto della superfluità, nella specie,dell’accertamento sull’esistenza del dedotto rapporto di pregiudizialità(e, quindi, sulla legittimità del diniego di sospensione). La causa cui laricorrente attribuisce carattere pregiudicante è stata infatti definita conla sentenza n. 1030/2024 della Corte di appello di Brescia, emessa epassata in cosa giudicata in pendenza della presente impugnazione dilegittimità: sicché la decisione su questa controversia non può in ognicaso essere più sospesa per pregiudizialità.Il motivo non può quindi condurre all’anelata cassazione.4. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1367 e 1625 cod. civ. e omessa motivazione integranteviolazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., e 132,comma 2, num. 4, cod. proc. civ..Critica la gravata sentenza là dove ha dichiarato inefficace ilcontratto di affitto di azienda per effetto della «mera cessione a terzir.g. n. 13608/2021 10Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 13608/2021Numero sezionale 4640/2025Numero di raccolta generale 11478/2026Data pubblicazione 28/04/2026di alcuni rami dell’azienda» senza la necessaria dichiarazione dirisoluzione proveniente dal terzo acquirente.Sostiene, al riguardo, che l’art. 14 del contratto [«in caso dialienazione dell’azienda al terzo, il contratto di affitto perderà efficacia(ovvero il terzo acquirente potrà risolvere il contratto di affitto)»]riconduceva la perdita di efficacia del contratto di affitto all’esercizio daparte del cessionario dell’azienda del potere – a lui riconosciuto – dirisolvere il contratto: la congiunzione «ovvero» rivestiva «funzioneesplicativa, equivalente a “cioè”, “ossia”, “per meglio dire”».4.1. Il motivo è inammissibile.Nell’esegesi della clausola de qua, la Corte di appello ha assegnatoalla congiunzione «ovvero» una valenza disgiuntiva, intendendola nelsenso della attribuzione «solo in subordine» al cessionario della facoltàdi risolvere il contratto, precisando inoltre che «un diverso significatorenderebbe la previsione incompatibile con la volontà espressanell’inserire la locuzione tra parentesi e con lo stesso senso dell’art. 14che espressamente condiziona la perdita d’efficacia alla cessione a terzie non alla determinazione di questi ultimi».Anche in questo caso, l’interpretazione offerta dal giudice di meritoappare non implausibile, ma anzi ancorata alla formulazione testualedella clausola ed oltremodo corroborata da una valutazione coordinatadi quest’ultima con le altre pattuizioni contrattuali.Ed invero, secondo l’etimologia corrente, «ovvero» è una formarafforzata della congiunzione disgiuntiva «o», adoperata soprattuttoquando il secondo termine, a cui si premette, è costituito da un’interaproposizione: rappresenta cioè un sinonimo di «oppure».Tale il senso conferito alla parola dalla sentenza impugnata, risultachiaro come la censura del ricorrente si risolva (e, ad un tempo, siesaurisca) nel prospettare una diversa lettura degli elementi (nellaspecie, testuali) già valutati dal giudice di merito nella condotta attivitàr.g. n. 13608/2021 11Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 13608/2021Numero sezionale 4640/2025Numero di raccolta generale 11478/2026Data pubblicazione 28/04/2026ermeneutica, così finendo con l’investire il risultato interpretativo in séconsiderato, sottratto al controllo della Corte di legittimità.5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 1184, 1218, 1616, 1617, 1625, 2043 cod. civ. e dell’art. 96 cod.,proc. civ. nonché omessa motivazione integrante violazione e falsaapplicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., e 132, comma 2, num.4, cod. proc. civ..La rimostranza si rivolge qui al rigetto della domanda risarcitoriaper «l’ingiusta perdita del godimento dei rami aziendali» cagionatadalla riconsegna coattiva in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di due ramiavvenuta il 26 ottobre 2016, in violazione del termine per il rilasciofissato nel provvedimento cautelare – come integrato in sede didata fino alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di conservare ilgodimento dei rami aziendali.5.1. Il motivo è infondato.Come si inferisce dalla sequenza degli accadimenti processualipacificamente descritta negli atti del giudizio di legittimità, l’ordinanzaadottata (sull’istanza ai sensi dell’art. 669-duodecies cod. proc. civ.)dal Tribunale di Brescia il 21 novembre 2016 (ordinanza trascritta nelcontroricorso) determinava nel 31 dicembre 2016 la «data ultima perla consegna da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla Zerbimarkdell’azienda concessa in affitto con contratto del 16 dicembre 2014 edin particolare dei rami aziendali che non siano stati ancora rilasciati,esercenti altrettanti supermercati».Come ben evidente dal contenuto del provvedimento, il Tribunale,nel dettare le modalità di attuazione del provvedimento cautelare dirilascio adottato il 31 agosto 2016, dispose unicamente per il futuro,cioè in ordine ai rami aziendali non ancora rilasciati, facendo così salvir.g. n. 13608/2021 12Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 13608/2021Numero sezionale 4640/2025Numero di raccolta generale 11478/2026Data pubblicazione 28/04/2026gli effetti dell’esecuzione fino ad allora svolta: la quale, pertanto, deveconsiderarsi compiuta in maniera del tutto legittima.Conforme a diritto è, per l’effetto, la sentenza impugnata anchenella parte in cui ha escluso la configurabilità di qualsivoglia illecitonell’attività di rilascio coattivo intrapresa dalla [OSCURATO:SOCIETA].6. Il ricorso è complessivamente rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 percompensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 2 dicembre 2025.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 13608/2021 13Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]