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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 26809/2022

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a seguente ORbItvANt.,S. .1~An sul ricorso iscritto al n. 34312/ 2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] scpa, in Liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino, 12, ie 12 rappresentata e difesa dall'avv., [OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:PERSONA]; /177 g - controricorrente - C--»12- r:Te_ e:cif ( 1.) avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1733/ 2019, depositata il 11.9.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.6.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, che è ente a prevalente partecipazione e controllo regionale, è subentrata, per incorporazione, alla società [OSCURATO:SOCIETA] in una convenzione che quest'ultima aveva stipulato per l'appunto con la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Il rapporto in questione deriva dalla entrata in vigore della legge regionale numero 11 del 2001, la quale ha previsto la possibilità di finanziare progetti rivolti al miglioramento dei sistemi di qualità delle prestazioni sanitarie e della relativa loro certificazione.

La medesima legge ha individuato direttamente in [OSCURATO:SOCIETA] il soggetto che avrebbe dovuto attuare questa finalità pubblica di miglioramento e certificazione delle prestazioni sanitarie.

Precisamente alla società [OSCURATO:SOCIETA] era demandato di studiare e di redigere i bandi, di accogliere dunque le domande degli enti e delle società interessate, di formulare la graduatoria, di erogare i finanziamenti pagati dalla Regione ed infine di controllare i risultati ottenuti.

Come si è detto, [OSCURATO:SOCIETA] è stata incorporata nella società [OSCURATO:PERSONA], che è subentrata nelle convenzioni che la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato con la dante causa.

Ciò che interessa in particolare in questa serie di rapporti è che la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, con la predetta convenzione, un aggio del 10% degli investimenti complessivi alla società demandata all'attuazione del programma, ossia a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di rimborso spese.

In sostanza, del totale degli investimenti complessivi, il 90% andava ai soggetti vincitori del bando e il restante 10% a Sviluppo Italia.2.-Sulla base di tale convenzione sono stati emanati bandi per gli anni 2002 e 2003 con relative graduatorie, e con erogazione alla società ricorrente di anticipazioni sul 10% del suo compenso.

Il bando del 2004 ha avuto, invece, dei rallentamenti anche perché, con un patto aggiuntivo, la Regione ha previsto che a controllare i rendiconti e l'attuazione della convenzione avrebbe dovuto esserci un comitato di controllo della qualità, che è stato di seguito istituito, ma il cui funzionamento ha comportato ritardi nella successiva erogazione dell'aggio dovuto a sviluppo Italia. 3.-Quest'ultima società ha però, una volta effettuati i conti finali, ritenuto che la Regione non aveva corrisposto del tutto il 10% che aveva promesso di erogare, quale rimborso spese per l'attività di cui si è detto, ed ha dunque citato la Regione [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Catanzaro.

Il giudice di primo grado ha tuttavia rilevato la nullità della convenzione per essere stata sottoscritta dalla Presidente della Giunta anziché dal Direttore generale competente, e ciò in base alla considerazione che, data la ripartizione di competenze tra organi di indirizzo politico e organi esecutivi, il potere di stipulare spettava al secondo e non al primo dei due soggetti.

La Corte d'appello di Catanzaro ha tuttavia riformato questa decisione, salvo però a rigettare nel merito la pretesa di sviluppo Italia [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, la Corte d'appello ha rilevato che la convenzione era validamente stipulata dal Presidente della Giunta, sia in quanto costui può avocare a sé il compimento di determinati atti esecutivi, sia in quanto si trattava di affidamento a una società in house, ossia controllata e partecipata dalla Regione, sia infine in quanto la procedura di evidenza pubblica non era necessaria a cagione del fatto che l'attività devoluta a Sviluppo Italia era un'attività legata ad un servizio pubblico, un' attività di ricerca, che naturalmente era possibile affidare direttamente, ossia senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Tuttavia, la Corte d'appello ha ritenuto che nulla fosse ancora da pretendere da parte di Sviluppo Italia, in quanto il 10% pattuito in convenzione era da calcolarsi sull' ammontare degli investimenti effettivamente realizzati, quindi sull' ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati, e non già sullo stanziamento complessivo preventivamente effettuato dalla Regione.

R-7.<E, se per l'appunto, la percentuale del 10% doveva calcolarsi non sullo stanziamento complessivo ma sulla parte di questo effettivamente destinata ai finanziamenti, allora le somme erogate per il triennio erano più che sufficienti a coprire il 10% pattuit 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione con quattro motivi di ricorso mentre la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale condizionato basato su sei motivi.

Considerato che 5.- il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile.

La tesi della ricorrente è la seguente. [OSCURATO:PERSONA] aveva sia allegato le somme che le spettavano sia dato dimostrazione del loro ammontare, depositando i rendiconti ed i documenti che servivano a tal fine. [OSCURATO:PERSONA], né con la comparsa di risposta né tantomeno negli atti successivi, aveva mai contestato questa rendicontazione: dunque aveva dato per ammesso che le spese allegate e documentate erano state sostenute effettivamente, avendo unicamente eccepito la nullità della convenzione e l'intervenuta confusione tra creditore e debitore, essendo la Regione debitrice, quale socia di maggioranza di Sviluppo Italia, subentrata nel rapporto anche quale creditrice.

Ma mai aveva contestato né la rendicontazione delle prestazioni né la sua regolarità formale né il fatto che la rendicontazione era stata trasmessa alla Regione [OSCURATO:PERSONA].

Questa mancata contestazione, oltre al fatto che il deposito era regolarmente avvenuto, risultava altresì pacificamente dalla sentenza.

Con la conseguenza che, essendo i fatti non contestati da considerarsi come provati, il giudice avrebbe dovuto prenderne atto e in tal modo dare per l'appunto per dimostrato che le spese sostenute da Sviluppo Italia erano quelle contenute nella rendicontazione e negli altri documenti non contestati. 5.1-Questi argomenti sono posti sotto altro aspetto nel secondo motivo che sempre denuncia violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e con cui si rimprovera al giudice di appello di aver violato le regole relative alla valutazione dei fatti e quelle che impongono la decisione in base alle prove offerte ed ai fatti non contestati. 6.-Il terzo motivo denuncia omessa decisione nonché omessa motivazione su un punto decisivo e rilevante.

La tesi è la seguente.

Dopo avere trascurato la documentazione non contestata da controparte, e dunque dopo aver trascurato la circostanza che le spese affrontate erano documentate ed erano nell'ammontare indicato dalla ricorrente, il giudice di merito avrebbe deciso su tutt'altro presupposto, ossia sulla base di una interpretazione, peraltro errata, vuoi della legge regionale numero 11 del 2001 vuoi della successiva convenzione del 6 agosto 2002, che pedissequamente attua la predetta legge.

Ciò nel senso che il giudice d'appello, trascurando la prova della spesa sostenuta, avrebbe affermato che ,e somme comunque erogate sulla base dello stesso rendiconto proposto dalla parte erano rispettose del 10%, cui la Regione si era impegnata, poiché quel 10% era da valutarsi sulle somme concretamente finanziate, anziché sull' astratto e preventivo stanziamento, ma con ciò facendo il giudice avrebbe trascurato di decidere sulla base delle prove documentali, ed assunto una decisione raggiunta per altre vie e peraltro errata.

Infatti, avrebbe frainteso il vero documento rappresentativo della somma spesa da Sviluppo Italia, che era contenuto nei documenti 37 e 38, anziché nel documento 40 del fascicolo di parte che conteneva il rendiconto finale. 7.- Il quarto motivo costituisce svolgimento del precedente, in quanto denuncia errata interpretazione della legge regionale numero 11 del 2001 e conseguentemente della convenzione del 06/08/2002 oltre che violazione dell'articolo 1362 secondo comma del codice civile.

La ricorrente rimprovera alla Corte di appello di aver male inteso sia la legge che il patto tra lei e la Regione, nel senso di ritenere che il 10% andasse calcolato sull'ammontare concreto degli interventi ammessi, anziché su quello preventivamente stanziato per il triennio, con ciò disattendendo la reale intenzione delle parti, quale canone determinante decisivo in questo caso di interpretazione, e il comportamento successivamente tenuto dalle parti stesse. ‘;\ Inoltre, la decisione impugnata avrebbe preso a base il documento numero 40 anziché i documenti 37 e 38 che erano quelli effettivamente decisivi per stabilire l'ammontare di spesa da ammettere a rimborso.

Questi motivi possono essere esaminati insieme e sono infondati.

L' esame congiunto di questi motivi deriva dalla presa d'atto di quella che è la ratio della decisione impugnata.

Come si è accennato, la Corte d'appello si è posta il problema dell'ammontare su cui andava calcolato il 10% riconosciuto alla ricorrente.

Vale a dire: posto che alla ricorrente spettava rimborso delle spese sostenute nella misura del 10% dell'investimento complessivo, investimento che, sia secondo la legge che secondo la convenzione andava dunque ripartito al 90% per finanziare gli interventi previsti dalla legge e al 10% per coprire i costi per la realizzazione di quegli interventi, posto ciò, il problema era di stabilire se il 10% fosse da calcolare sulla stanziamento complessivo che la Regione doveva per legge prevedere, e che si sostanziava nello 0,2% annuale del Fondo sanitario regionale, oppure se andasse calcolato sull'investimento effettivamente erogato in base alle graduatorie dei bandi.

Va precisato che, nella misura in cui questa interpretazione ha ad oggetto la convenzione e dunque il contratto, la ricorrente ne denuncia l'erroneità per violazione del canone interpretativo di cui all'articolo 1362 secondo comma c.c., vale a dire per non aver tenuto conto della reale intenzione delle parti, e soprattutto del comportamento successivo di esse.

Ma, in questa censura, la ricorrente si limita a denunciare violazione di tale canone interpretativo ma nulla dice su quale fosse il comportamento successivo delle parti che avrebbe dovuto comportare un'interpretazione di segno opposto: per contro, a ben vedere, la sentenza impugnata, a pagina 17, fa riferimento ad un documento del 30 giugno 2004, redatto dal revisore dei conti, nominato dalla stessa ricorrente con lo scopo di definire i criteri e la modalità per la rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, nel quale si dà atto che la misura del 10% va calcolata sul valore degli investimenti finanziati, e non su quello delle somme stanziate per tali finanziamenti. - Ad ogni modo, l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello è un'interpretazione corretta, posto che l'articolo 8 della legge 11 del 2001 prevede per l'appunto che l'investimento complessivo per gli interventi debba essere sostenuto al 50% dell'ente pubblico e al 50% dei soggetti ammessi, facendo quindi riferimento all'investimento complessivo, e non allo stanziamento complessivo.

Del resto, lo 0,2% del Fondo sanitario indica la misura massima delle risorse erogabili, ossia del fondo da costituire a sostegno dei finanziamenti, mentre il rimborso delle spese è previsto per le somme, parte di quel fondo, che concretamente vengono gestite dalla società incaricata dalla Regione in concreto.

Del resto, essendo pattuito quel 10%, sia pure a titolo di rimborso spese, quale corrispettivo dell'attività svolta, esso va riferito alle prestazioni pattuite con la convenzione, nel senso che si pone come rimborso spese per l'appunto di quelle prestazioni.

E le prestazioni pattuite non sono di gestione del complessivo fondo preventivamente stanziato per quegli investimenti, ma sono di gestione degli investimenti singoli, ossia di quelli concretamente erogati: con la conseguenza che la percentuale non può che essere calcolata in relazione a questi ultimi, quale corrispettivo della prestazione dedotta in contratto e già stabilita dalla legge.

Ora, ritenuta come corretta l'interpretazione che la Corte d'appello ha fornito sia della legge che della convenzione, ogni altra ragione di censura può considerarsi assorbita, nel senso che ciò che risultava dalla rendicontazione di spesa, quale che fosse la somma, andava comunque rimborsata nel limite massimo del 10% così interpretato, con la conseguenza che è irrilevante che quei documenti non siano stati contestati, dovendo per l'appunto essere letti alla luce di questa interpretazione.

Peraltro, i documenti provavano la spesa sostenuta da Sviluppo Italia ma non già il diritto della medesima all'integrale rimborso: con la conseguenza che il fatto che la Regione non li abbia contestati, semmai, dà per provato che la spesa è stata quella, ma non dà per provato che la ricorrente ne avesse diritto nei termini da lei rivendicati, essendo tale diritto contenuto nei limiti del 10% del l'investimento concretamente realizzato e non della somma preventivamente stanziata nel fondo.

Il rigetto del ricorso principale rende assorbito il ricorso incidentale che espressamente è stato proposto dalla controricorrente come condizionato all'accoglimento del ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite , che liquida in 7000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, d3 parte ricorrente, dell'ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORbItvANt.,S. .1~An sul ricorso iscritto al n. 34312/ 2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] scpa, in Liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino, 12, ie 12 rappresentata e difesa dall'avv., [OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:PERSONA]; /177 g - controricorrente - C--»12- r:Te_ e:cif ( 1.) avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1733/ 2019, depositata il 11.9.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.6.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, che è ente a prevalente partecipazione e controllo regionale, è subentrata, per incorporazione, alla società [OSCURATO:SOCIETA] in una convenzione che quest'ultima aveva stipulato per l'appunto con la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Il rapporto in questione deriva dalla entrata in vigore della legge regionale numero 11 del 2001, la quale ha previsto la possibilità di finanziare progetti rivolti al miglioramento dei sistemi di qualità delle prestazioni sanitarie e della relativa loro certificazione. La medesima legge ha individuato direttamente in [OSCURATO:SOCIETA] il soggetto che avrebbe dovuto attuare questa finalità pubblica di miglioramento e certificazione delle prestazioni sanitarie. Precisamente alla società [OSCURATO:SOCIETA] era demandato di studiare e di redigere i bandi, di accogliere dunque le domande degli enti e delle società interessate, di formulare la graduatoria, di erogare i finanziamenti pagati dalla Regione ed infine di controllare i risultati ottenuti. Come si è detto, [OSCURATO:SOCIETA] è stata incorporata nella società [OSCURATO:PERSONA], che è subentrata nelle convenzioni che la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato con la dante causa. Ciò che interessa in particolare in questa serie di rapporti è che la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, con la predetta convenzione, un aggio del 10% degli investimenti complessivi alla società demandata all'attuazione del programma, ossia a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di rimborso spese. In sostanza, del totale degli investimenti complessivi, il 90% andava ai soggetti vincitori del bando e il restante 10% a Sviluppo Italia.2.-Sulla base di tale convenzione sono stati emanati bandi per gli anni 2002 e 2003 con relative graduatorie, e con erogazione alla società ricorrente di anticipazioni sul 10% del suo compenso. Il bando del 2004 ha avuto, invece, dei rallentamenti anche perché, con un patto aggiuntivo, la Regione ha previsto che a controllare i rendiconti e l'attuazione della convenzione avrebbe dovuto esserci un comitato di controllo della qualità, che è stato di seguito istituito, ma il cui funzionamento ha comportato ritardi nella successiva erogazione dell'aggio dovuto a sviluppo Italia. 3.-Quest'ultima società ha però, una volta effettuati i conti finali, ritenuto che la Regione non aveva corrisposto del tutto il 10% che aveva promesso di erogare, quale rimborso spese per l'attività di cui si è detto, ed ha dunque citato la Regione [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Catanzaro. Il giudice di primo grado ha tuttavia rilevato la nullità della convenzione per essere stata sottoscritta dalla Presidente della Giunta anziché dal Direttore generale competente, e ciò in base alla considerazione che, data la ripartizione di competenze tra organi di indirizzo politico e organi esecutivi, il potere di stipulare spettava al secondo e non al primo dei due soggetti. La Corte d'appello di Catanzaro ha tuttavia riformato questa decisione, salvo però a rigettare nel merito la pretesa di sviluppo Italia [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, la Corte d'appello ha rilevato che la convenzione era validamente stipulata dal Presidente della Giunta, sia in quanto costui può avocare a sé il compimento di determinati atti esecutivi, sia in quanto si trattava di affidamento a una società in house, ossia controllata e partecipata dalla Regione, sia infine in quanto la procedura di evidenza pubblica non era necessaria a cagione del fatto che l'attività devoluta a Sviluppo Italia era un'attività legata ad un servizio pubblico, un' attività di ricerca, che naturalmente era possibile affidare direttamente, ossia senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Tuttavia, la Corte d'appello ha ritenuto che nulla fosse ancora da pretendere da parte di Sviluppo Italia, in quanto il 10% pattuito in convenzione era da calcolarsi sull' ammontare degli investimenti effettivamente realizzati, quindi sull' ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati, e non già sullo stanziamento complessivo preventivamente effettuato dalla Regione. R-7.<E, se per l'appunto, la percentuale del 10% doveva calcolarsi non sullo stanziamento complessivo ma sulla parte di questo effettivamente destinata ai finanziamenti, allora le somme erogate per il triennio erano più che sufficienti a coprire il 10% pattuit 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione con quattro motivi di ricorso mentre la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale condizionato basato su sei motivi. Considerato che 5.- il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile. La tesi della ricorrente è la seguente. [OSCURATO:PERSONA] aveva sia allegato le somme che le spettavano sia dato dimostrazione del loro ammontare, depositando i rendiconti ed i documenti che servivano a tal fine. [OSCURATO:PERSONA], né con la comparsa di risposta né tantomeno negli atti successivi, aveva mai contestato questa rendicontazione: dunque aveva dato per ammesso che le spese allegate e documentate erano state sostenute effettivamente, avendo unicamente eccepito la nullità della convenzione e l'intervenuta confusione tra creditore e debitore, essendo la Regione debitrice, quale socia di maggioranza di Sviluppo Italia, subentrata nel rapporto anche quale creditrice. Ma mai aveva contestato né la rendicontazione delle prestazioni né la sua regolarità formale né il fatto che la rendicontazione era stata trasmessa alla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Questa mancata contestazione, oltre al fatto che il deposito era regolarmente avvenuto, risultava altresì pacificamente dalla sentenza. Con la conseguenza che, essendo i fatti non contestati da considerarsi come provati, il giudice avrebbe dovuto prenderne atto e in tal modo dare per l'appunto per dimostrato che le spese sostenute da Sviluppo Italia erano quelle contenute nella rendicontazione e negli altri documenti non contestati. 5.1-Questi argomenti sono posti sotto altro aspetto nel secondo motivo che sempre denuncia violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e con cui si rimprovera al giudice di appello di aver violato le regole relative alla valutazione dei fatti e quelle che impongono la decisione in base alle prove offerte ed ai fatti non contestati. 6.-Il terzo motivo denuncia omessa decisione nonché omessa motivazione su un punto decisivo e rilevante. La tesi è la seguente. Dopo avere trascurato la documentazione non contestata da controparte, e dunque dopo aver trascurato la circostanza che le spese affrontate erano documentate ed erano nell'ammontare indicato dalla ricorrente, il giudice di merito avrebbe deciso su tutt'altro presupposto, ossia sulla base di una interpretazione, peraltro errata, vuoi della legge regionale numero 11 del 2001 vuoi della successiva convenzione del 6 agosto 2002, che pedissequamente attua la predetta legge. Ciò nel senso che il giudice d'appello, trascurando la prova della spesa sostenuta, avrebbe affermato che ,e somme comunque erogate sulla base dello stesso rendiconto proposto dalla parte erano rispettose del 10%, cui la Regione si era impegnata, poiché quel 10% era da valutarsi sulle somme concretamente finanziate, anziché sull' astratto e preventivo stanziamento, ma con ciò facendo il giudice avrebbe trascurato di decidere sulla base delle prove documentali, ed assunto una decisione raggiunta per altre vie e peraltro errata. Infatti, avrebbe frainteso il vero documento rappresentativo della somma spesa da Sviluppo Italia, che era contenuto nei documenti 37 e 38, anziché nel documento 40 del fascicolo di parte che conteneva il rendiconto finale. 7.- Il quarto motivo costituisce svolgimento del precedente, in quanto denuncia errata interpretazione della legge regionale numero 11 del 2001 e conseguentemente della convenzione del 06/08/2002 oltre che violazione dell'articolo 1362 secondo comma del codice civile. La ricorrente rimprovera alla Corte di appello di aver male inteso sia la legge che il patto tra lei e la Regione, nel senso di ritenere che il 10% andasse calcolato sull'ammontare concreto degli interventi ammessi, anziché su quello preventivamente stanziato per il triennio, con ciò disattendendo la reale intenzione delle parti, quale canone determinante decisivo in questo caso di interpretazione, e il comportamento successivamente tenuto dalle parti stesse. ‘;\ Inoltre, la decisione impugnata avrebbe preso a base il documento numero 40 anziché i documenti 37 e 38 che erano quelli effettivamente decisivi per stabilire l'ammontare di spesa da ammettere a rimborso. Questi motivi possono essere esaminati insieme e sono infondati. L' esame congiunto di questi motivi deriva dalla presa d'atto di quella che è la ratio della decisione impugnata. Come si è accennato, la Corte d'appello si è posta il problema dell'ammontare su cui andava calcolato il 10% riconosciuto alla ricorrente. Vale a dire: posto che alla ricorrente spettava rimborso delle spese sostenute nella misura del 10% dell'investimento complessivo, investimento che, sia secondo la legge che secondo la convenzione andava dunque ripartito al 90% per finanziare gli interventi previsti dalla legge e al 10% per coprire i costi per la realizzazione di quegli interventi, posto ciò, il problema era di stabilire se il 10% fosse da calcolare sulla stanziamento complessivo che la Regione doveva per legge prevedere, e che si sostanziava nello 0,2% annuale del Fondo sanitario regionale, oppure se andasse calcolato sull'investimento effettivamente erogato in base alle graduatorie dei bandi. Va precisato che, nella misura in cui questa interpretazione ha ad oggetto la convenzione e dunque il contratto, la ricorrente ne denuncia l'erroneità per violazione del canone interpretativo di cui all'articolo 1362 secondo comma c.c., vale a dire per non aver tenuto conto della reale intenzione delle parti, e soprattutto del comportamento successivo di esse. Ma, in questa censura, la ricorrente si limita a denunciare violazione di tale canone interpretativo ma nulla dice su quale fosse il comportamento successivo delle parti che avrebbe dovuto comportare un'interpretazione di segno opposto: per contro, a ben vedere, la sentenza impugnata, a pagina 17, fa riferimento ad un documento del 30 giugno 2004, redatto dal revisore dei conti, nominato dalla stessa ricorrente con lo scopo di definire i criteri e la modalità per la rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, nel quale si dà atto che la misura del 10% va calcolata sul valore degli investimenti finanziati, e non su quello delle somme stanziate per tali finanziamenti. - Ad ogni modo, l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello è un'interpretazione corretta, posto che l'articolo 8 della legge 11 del 2001 prevede per l'appunto che l'investimento complessivo per gli interventi debba essere sostenuto al 50% dell'ente pubblico e al 50% dei soggetti ammessi, facendo quindi riferimento all'investimento complessivo, e non allo stanziamento complessivo. Del resto, lo 0,2% del Fondo sanitario indica la misura massima delle risorse erogabili, ossia del fondo da costituire a sostegno dei finanziamenti, mentre il rimborso delle spese è previsto per le somme, parte di quel fondo, che concretamente vengono gestite dalla società incaricata dalla Regione in concreto. Del resto, essendo pattuito quel 10%, sia pure a titolo di rimborso spese, quale corrispettivo dell'attività svolta, esso va riferito alle prestazioni pattuite con la convenzione, nel senso che si pone come rimborso spese per l'appunto di quelle prestazioni. E le prestazioni pattuite non sono di gestione del complessivo fondo preventivamente stanziato per quegli investimenti, ma sono di gestione degli investimenti singoli, ossia di quelli concretamente erogati: con la conseguenza che la percentuale non può che essere calcolata in relazione a questi ultimi, quale corrispettivo della prestazione dedotta in contratto e già stabilita dalla legge. Ora, ritenuta come corretta l'interpretazione che la Corte d'appello ha fornito sia della legge che della convenzione, ogni altra ragione di censura può considerarsi assorbita, nel senso che ciò che risultava dalla rendicontazione di spesa, quale che fosse la somma, andava comunque rimborsata nel limite massimo del 10% così interpretato, con la conseguenza che è irrilevante che quei documenti non siano stati contestati, dovendo per l'appunto essere letti alla luce di questa interpretazione. Peraltro, i documenti provavano la spesa sostenuta da Sviluppo Italia ma non già il diritto della medesima all'integrale rimborso: con la conseguenza che il fatto che la Regione non li abbia contestati, semmai, dà per provato che la spesa è stata quella, ma non dà per provato che la ricorrente ne avesse diritto nei termini da lei rivendicati, essendo tale diritto contenuto nei limiti del 10% del l'investimento concretamente realizzato e non della somma preventivamente stanziata nel fondo. Il rigetto del ricorso principale rende assorbito il ricorso incidentale che espressamente è stato proposto dalla controricorrente come condizionato all'accoglimento del ricorso principale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite , che liquida in 7000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, d3 parte ricorrente, dell'ul
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