CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 10338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27424/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].S.R.L.; -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 36/2018 , pubblicatail 06/03/2018 , R.G.N. 605/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — La Corte d’Appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Pavia, con la quale, a seguito di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. era stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno da maggio 2010 a luglio 2013 e condannata la società a corrispondere la somma di € 1.218 a titolo di differenze retributive e di € 3.884,05 per TFR. ed ha così rigettato il ricorso originario, assolvendo la società da ogni pretesa formulata nei suoi confronti, con ordine di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. 2. — È stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dell’appellato con due motivi; non si è costituita nel grado la società intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. — I n via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore, nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto, in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato, senza data o altro elemento identificativo relativo alla specifica volontà di proporre ricorso per cassazione. 2. — Alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 cod. proc. civ. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede, e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposta in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173; Cass. 24 giugno 2021, n. 18144; Cass. 11 agosto 2022, n. 24671; Cass. 15 novembre 2022, n. 33518).3. — La mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto difese. 4. — Si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. S.U. 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del procuratore del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso a