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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19725/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/11/2023 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 30 novembre 2023 la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, inflitta con la sentenza della stessa Corte di appello n. 1619 nel 2022, con l'attività di volontariato presso la Misericordia di Andria da svolgere dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle

18.00. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che un'attività di volontariato, per le caratteristiche di tempo e di luogo (3 ore al giorno per 5 giorni la settimana), e per le modalità di realizzazione su base volontaria, non può costituire lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. per l'eccessiva limitatezza dell'impegno giornaliero rispetto all'entità della pena irrogata, e pertanto per la mancanza di efficacia rieducativa.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione si è limitato apoditticamente a sostenere che l'attività avesse carattere temporalmente limitato e che quindi non avesse carattere rieducativo, ma la ratio ispiratrice della riforma è nel senso che la rieducazione si ottiene con maggiori probabilità attraverso pene da eseguirsi nella comunità delle persone libere; inoltre l'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che, al fine di decidere sulla istanza di sostituzione, il giudice può chiedere all'U.E.P.E. il programma di lavoro di pubblica utilità, e nel caso in esame ciò non è stato fatto.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 58, comma 1,

I. n. 689 del 1981 dispone che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato".

E' la stessa rubrica della norma che ricorda che si tratta dell'esercizio di un "potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive", la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando manifestamente illogica o contraddittoria.

L'esercizio del potere discrezionale deve essere condotto sulla base dei tre criteri previsti dalla norma attributiva di potere: 1) le pene sostitutive devono tendere alla rieducazione del condannato; 2) esse devono assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva; 3) esse non possono essere applicate se vi sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni ad esse connesse non saranno adempiute.Nella vicenda oggetto del ricorso il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza per la mancanza di efficacia rieducativa della pena sostitutiva proposta.

La valutazione sull'efficacia rieducativa della pena sostitutiva, come detto sopra, appartiene senz'altro all'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 58

I. n. 689 del 1981.

Però, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha motivato il giudizio negativo sull'efficacia rieducativa della pena sostitutiva con la natura volontaria del lavoro (presso la Misericordia) e con la durata temporale limitata dello stesso (quindici ore a settimana), motivazione che si pone in contrasto con l'art. 56-bis

I. n. 689 del 1981, che prevede espressamente che il lavoro di pubblica utilità possa consistere anche "nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere (...) presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato", e che comporti "la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale".

Ne consegue che la valutazione sull'efficacia rieducativa di una prestazione di attività non retribuita presso una associazione di volontariato della durata di quindici ore a settimana è già svolta a monte dal legislatore, il che rende la motivazione del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione nel caso in esame in contrasto con la legge.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

Così deciso il 4 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/11/2023 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 novembre 2023 la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, inflitta con la sentenza della stessa Corte di appello n. 1619 nel 2022, con l'attività di volontariato presso la Misericordia di Andria da svolgere dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che un'attività di volontariato, per le caratteristiche di tempo e di luogo (3 ore al giorno per 5 giorni la settimana), e per le modalità di realizzazione su base volontaria, non può costituire lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. per l'eccessiva limitatezza dell'impegno giornaliero rispetto all'entità della pena irrogata, e pertanto per la mancanza di efficacia rieducativa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione si è limitato apoditticamente a sostenere che l'attività avesse carattere temporalmente limitato e che quindi non avesse carattere rieducativo, ma la ratio ispiratrice della riforma è nel senso che la rieducazione si ottiene con maggiori probabilità attraverso pene da eseguirsi nella comunità delle persone libere; inoltre l'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che, al fine di decidere sulla istanza di sostituzione, il giudice può chiedere all'U.E.P.E. il programma di lavoro di pubblica utilità, e nel caso in esame ciò non è stato fatto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L'art. 58, comma 1, I. n. 689 del 1981 dispone che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato". E' la stessa rubrica della norma che ricorda che si tratta dell'esercizio di un "potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive", la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando manifestamente illogica o contraddittoria. L'esercizio del potere discrezionale deve essere condotto sulla base dei tre criteri previsti dalla norma attributiva di potere: 1) le pene sostitutive devono tendere alla rieducazione del condannato; 2) esse devono assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva; 3) esse non possono essere applicate se vi sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni ad esse connesse non saranno adempiute.Nella vicenda oggetto del ricorso il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza per la mancanza di efficacia rieducativa della pena sostitutiva proposta. La valutazione sull'efficacia rieducativa della pena sostitutiva, come detto sopra, appartiene senz'altro all'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 58 I. n. 689 del 1981. Però, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha motivato il giudizio negativo sull'efficacia rieducativa della pena sostitutiva con la natura volontaria del lavoro (presso la Misericordia) e con la durata temporale limitata dello stesso (quindici ore a settimana), motivazione che si pone in contrasto con l'art. 56-bis I. n. 689 del 1981, che prevede espressamente che il lavoro di pubblica utilità possa consistere anche "nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere (...) presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato", e che comporti "la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale". Ne consegue che la valutazione sull'efficacia rieducativa di una prestazione di attività non retribuita presso una associazione di volontariato della durata di quindici ore a settimana è già svolta a monte dal legislatore, il che rende la motivazione del provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione nel caso in esame in contrasto con la legge. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Così deciso il 4 apr
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