CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 21115/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva, con allegati, nell’interesse del ricorrente con la qualeinsiste nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 19/02/2026, il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari delTribunale di Bologna ha rigettato l’istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di revocadell’obbligo di presentazione imposto con il provvedimento di Daspo del [OSCURATO:PERSONA] in data 6 maggio 2025, convalidato dal medesimo giudice in data 17maggio 2025. Rilevava, il [OSCURATO:PERSONA], che persisteva, per le stesse ragioni indicatenel provvedimento di convalida, che richiamava per relationem, la pericolositàsociale del prevenuto anche a prescindere dalla integrazione di fattispecie di reato,e, per l’effetto, rigetta l’istanza.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore delCosta e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo, la violazionedi legge in relazione all’assenza di motivazione sulla persistenza dei presuppostidi cui all’art. 6 legge n. 401 del 1989, legittimanti la misura di prevenzionedell’obbligo di prestazione.Argomenta il ricorrente che la misura del divieto di accesso ai luoghi ove sisvolgono manifestazioni sportive con obbligo di presentazione, imposta conprovvedimento del Questore di Bologna, si fondava sull’addebito di avereconcorso, come esterno, nel delitto di rissa, non essendo emersa la prova dellasua partecipazione attiva alla violenza; che, dapprima il Tribunale del riesame diBologna annullava l’ordinanza di applicazione della misura cautelare ritenendoinsussistenti i gravi indizi della partecipazione, quale concorrente esterno delCosta, e poi il [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del medesimo Tribunale archiviavail procedimento penale, in assenza di elementi indiziari validi per dimostrare lapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA], oltre che degli altri indagati del reato di rissa, anche solonella forma del concorso morale nel fatti di violenza tra i tifosi in occasionedell’incontro di calcio [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso divalutare i fatti successivi ed avrebbe confermato con motivazione apodittica lapersistenza della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.La difesa ha depositato memoria di replica ed ha insistito nell’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è fondato.Va premesso che, nel caso di provvedimento impositivo dell’obbligo dipresentazione di cui all’art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, la competenzasulla revoca o modifica della misura dell’obbligo di presentazione appartiene alGiudice delle indagini preliminari già investito della convalida del provvedimentomedesimo (Sez. 3, n. 15704 del 04/03/2026, Zaccagnino, Rv. 289768 – 01; Sez.3, n. 24819 del 08/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267199 – 01).Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento di rigetto dellarichiesta di revoca dell’obbligo di presentazione (non di revoca del daspo dicompetenza del giudice amministrativo) è carente e non si confronta con glielementi sopravvenuti allegati dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura del divieto di accesso ai luoghi ovesi svolgono le manifestazioni sportive, con doppio obbligo di presentazione, conprovvedimento del Questore di Bologna, convalidato dal [OSCURATO:PERSONA] delle indaginipreliminari del Tribunale di Bologna il 17 maggio 2025, sul presupposto di cuiall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 401 del 1989, ossia perché denunciatoper avere preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasioneo a causa di manifestazioni sportive, o indotto alla violenza, ove l’episodio diriferimento è indicato nella partecipazione ad un rissa la sera del 14 gennaio 2025,che ha coinvolto le opposte tifoserie del Bologna e del [OSCURATO:PERSONA], da cui due personeriportavano lesioni personali, la sera prima della disputa dell’incontro di calcioBologna-[OSCURATO:PERSONA] e che, comunque, la spedizione punitiva in massa al [OSCURATO:PERSONA] IrishPub precludeva un confronto con gli avversari, da cui anche il presuppostodell’incitazione alla violenza.La difesa ha presentato istanza di revoca, allegando quale elemento nuovoprocedimento penale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa aggravata.[OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha rigettatol’istanza di revoca argomentando che persisteva, per le stesse ragioni indicate nelprovvedimento di convalida, che richiamava per relationem, la pericolosità socialedel prevenuto anche a prescindere dalla integrazione di fattispecie di reato.Se è certamente condivisibile, e corretta in diritto, l’affermazione contenutanel provvedimento impugnato, secondo cui il presupposto della misura diprevenzione non è ancorato alla commissione di fattispecie di reato e ciò in quanto,come risulta chiaro dal disposto di cui all’art. 6 comma 1, legge n. 401 del 1989,la misura può essere adottata anche nei confronti di chi abbia incitato, inneggiatoo indotto la violenza, e ciò anche nel caso in cui tali condotte non abbiano assuntola rilevanza in termini di concorso negli episodi di violenza integranti fattispecie direato, e che, come si legge a pag. 3 del provvedimento di convalida, ilcomportamento del [OSCURATO:PERSONA], quand’anche non integrasse il concorso nella rissaaggravata, rivelerebbe comunque per l’applicazione della misura di prevenzionequale incitazione alla violenza essendo evidente come la spedizione punitiva inmassa al [OSCURATO:PERSONA] precludesse un confronto con gli avversari,motivazione espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, non dimeno, il [OSCURATO:PERSONA] non si è confrontato con gli elementi sopravvenuti e prodotti dalladifesa.Segnatamente la difesa ha allegato all’istanza di revoca, il provvedimentodi annullamento della misura cautelare disposto nell’ambito del separatoprocedimento penale per il reato di rissa aggravata, e il decreto di archiviazionedel G.I.P., che, per come risulta dalla lettura della pag. 11 dell’ordinanza del T.L.,ha escluso la partecipazione alla rissa e ha ritenuto non dimostrata la condotta diistigazione alla violenza con riguardo alla contestazione elevato alla lett. a) edanche con riferimento alla lett b) che, con riguardo alla partecipazione al corteo,ha rilevato che non vi erano elementi per ritenere un suo coinvolgimento in atti diviolenza.Il provvedimento impugnato nel rigettare l’istanza di revoca fondata suglielementi sopravvenuti e allegati dalla difesa, si è sottratta all’obbligo di confrontoed ha argomentato la persistenza della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] con motivazioneapodittica e assertiva avendo richiamato l’ordinanza di convalida per relationem,senza confrontarsi con le emergenze successive che, in parte, superano la ratiodecidendi, essendo mancata ogni valutazione sulla pericolosità del prevenutoidonea a fondare la misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione.In conclusione, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alTribunale di Bologna per nuovo esame limitatamente all’obbligo di presentazione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]