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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23099/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato l'opposizione all'ordinanza, emessa dal Tribunale di Sorveglianza in composizione monocratica il 29/3/2021, che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e applicato la detenzione domiciliare a MAGRI' SALVATORE per l'esecuzione della pena residua di mesi 7 e giorni 28; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge, perché alla deliberazione del provvedimento impugnato ha partecipato anche il magistrato di sorveglianza che ha pronunciato l'ordinanza oggetto di opposizione, e il vizio di motivazione in quanto il giudizio di pericolosità si fonderebbe esclusivamente sui precedenti penali; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto l'ordinamento non prevede alcuna causa di incompatibilità per il magistrato di sorveglianza che abbia emesso il provvedimento impugnato di partecipare al giudizio di impugnazione sullo stesso, ciò anche considerato che eventuali ipotesi di incompatibilità possono essere fatte valere esclusivamente a mezzo della ricusazione e che non determinano alcuna nullità (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852 - 01); Rilevato che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla censura oggetto del secondo motivo in quanto il Tribunale, con gli specifici riferimenti ai precedenti e all'inidoneità del lavoro prospettato, che esclude la possibilità di effettuare i necessari controlli sul soggetto quanto al percorso di risocializzazione (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), ha dato adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione in ordine alla specifica e migliore idoneità della detenzione domiciliare a favorire la rieducazione del ricorrente e prevenire il pericolo che commetta altri reati; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha rigettato l'opposizione all'ordinanza, emessa dal Tribunale di Sorveglianza in composizione monocratica il 29/3/2021, che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e applicato la detenzione domiciliare a MAGRI' SALVATORE per l'esecuzione della pena residua di mesi 7 e giorni 28; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge, perché alla deliberazione del provvedimento impugnato ha partecipato anche il magistrato di sorveglianza che ha pronunciato l'ordinanza oggetto di opposizione, e il vizio di motivazione in quanto il giudizio di pericolosità si fonderebbe esclusivamente sui precedenti penali; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto l'ordinamento non prevede alcuna causa di incompatibilità per il magistrato di sorveglianza che abbia emesso il provvedimento impugnato di partecipare al giudizio di impugnazione sullo stesso, ciò anche considerato che eventuali ipotesi di incompatibilità possono essere fatte valere esclusivamente a mezzo della ricusazione e che non determinano alcuna nullità (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852 - 01); Rilevato che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla censura oggetto del secondo motivo in quanto il Tribunale, con gli specifici riferimenti ai precedenti e all'inidoneità del lavoro prospettato, che esclude la possibilità di effettuare i necessari controlli sul soggetto quanto al percorso di risocializzazione (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), ha dato adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato la conclusione in ordine alla specifica e migliore idoneità della detenzione domiciliare a favorire la rieducazione del ricorrente e prevenire il pericolo che commetta altri reati; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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