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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07805/2026

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ORDINANZAsul ricorso per revocazione iscritto al n. 21429/2025 R.G. proposto dae dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (brevemente anche “[OSCURATO:SOCIETA].”),rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 25526/2025,pubblicata il 17 settembre 2025.Numero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi FarmadistribuzioneS.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, oggi incorporata in2013, la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) S.p.A., esponendo di averestipulato in data 27 aprile 2011 con quest’ultima un contratto difactoring, avente ad oggetto la cessione, con garanzia pro soluto neilimiti di un plafond, dei crediti vantati verso le farmacie Grottasanta,pari al valore nominale dei crediti e suscettibile di anticipazione totale oparziale.Dedusse che [OSCURATO:SOCIETA] aveva indebitamente dichiarato la decadenzadalla garanzia pro soluto per l’asserito inadempimento di obblighi dicollaborazione (mancata trasmissione di documentazione) e la mancatacomunicazione di un insoluto della [OSCURATO:PERSONA].Chiese, pertanto, previo accertamento negativo dei presupposti didetta decadenza, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento del corrispettivodei crediti ceduti, quantificato in euro 368.939,62, oltre accessori,nonché al risarcimento dei danni per violazione dei doveri di buona fedee correttezza.[OSCURATO:SOCIETA] contestò le domande e chiese, in via riconvenzionale, ladeclaratoria di decadenza di [OSCURATO:SOCIETA] dalla garanzia prosoluto in relazione ai crediti insoluti verso i debitori Grottasanta, Freni,Cavaliere e Librizzi, con condanna dell’attrice alla restituzione delleanticipazioni corrisposte, poi rideterminate nel corso del giudizio in euro682.800, oltre interessi.2.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6415/2016, rigettò ladomanda risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA] e rigettò anche le domandericonvenziali di declaratoria di decadenza dalla garanzia pro soluto e diNumero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026conseguente restituzione delle somme corrisposte dalla cessionaria;accolse invece la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] volta alla condannadella convenuta al pagamento in garanzia limitatamente all’importo dieuro 136.166,43, riferito ai crediti verso le farmacie Librizzi e Freni.3.

Avverso detta sentenza interpose appello [OSCURATO:SOCIETA], dolendosi, insintesi, della mancata declaratoria di decadenza dalla garanzia prosoluto, del rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione delleanticipazioni e sostenendo, con riferimento alla posizione del debitoreCavaliere, l’avvenuta formazione di un giudicato interno sulla natura prosolvendo della cessione, desumibile dal rigetto della domanda dipagamento in garanzia per la parte a quello riferita e dalla mancataimpugnazione di tale statuizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA].4.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 889/2018, rigettòl’appello di [OSCURATO:SOCIETA], escludendo la sussistenza di un giudicato internosulla posizione Cavaliere e confermando la sentenza di primo grado.5.

Pronunciando sul ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] conquattro motivi, questa Corte, con ordinanza n. 31885/2019, rigettò ilsecondo, il terzo e il quarto motivo, concernenti, in sintesi, la disciplinacontrattuale della garanzia pro soluto e le valutazioni sulla condotta diaveva lamentato la violazione di un giudicato interno in ordine allaposizione della [OSCURATO:PERSONA].

La S.C. ritenne infatti che, in ragionedel rigetto della domanda di pagamento in garanzia e della mancataimpugnazione sul punto da parte di [OSCURATO:SOCIETA], si fosse formatoun giudicato interno sulla natura pro solvendo della relativa cessione.

LaCorte cassò pertanto la sentenza n. 889/2018 con rinvio alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione.6.

Riassunto il giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] chiese alla Corte d’appello di Milano,in sede di rinvio, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dieuro 255.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo direstituzione delle anticipazioni afferenti ai crediti verso la FarmaciaNumero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026Cavaliere, oltre interessi, sul presupposto della natura pro solvendodella cessione, e la regolazione delle spese di tutti i gradi.un lato, il rigetto delle domande e propose, dall’altro, contestualmente,istanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado,assumendo che la mancata menzione, nel dispositivo, della quotarelativa alla [OSCURATO:PERSONA] costituisse un mero refuso, da emendareelevando l’importo della condanna di [OSCURATO:SOCIETA] da euro 136.166,43 a euro369.912,59.7.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2574/2021, rigettòl’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA], confermando nel merito la sentenza delTribunale, e in accoglimento dell’istanza di correzione di erroremateriale, dispose, ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., lasostituzione, nel dispositivo della sentenza n. 6415/2016 del Tribunale,dell’importo di euro 136.166,43 con quello di euro 369.912,59,comprensivo anche della quota riferibile alla [OSCURATO:PERSONA];condannò, quindi, [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese del grado e di quellodi legittimità definito con ordinanza n. 31885/2019.8. [OSCURATO:PERSONA] notificò, in data 30 settembre 2021, attoqualificato in epigrafe come «citazione in appello avverso la sentenza diprimo grado come corretta», instaurando innanzi alla Corte d’appello diMilano il giudizio iscritto al n. 2812/2021 R.G., avente ad oggetto lasentenza del Tribunale di Milano n. 6415/2016 così come corretta dallasentenza d’appello n. 2574/2021.

La Corte d’appello di Milano,pronunciando su tale impugnazione, con sentenza n. 2737/2023, ladichiarò inammissibile, rilevando che essa era stata proposta avversouna sentenza di primo grado già sostituita dalle sentenze d’appellointervenute nel frattempo, e che le doglianze ivi svolte risultavanosovrapponibili a quelle già devolute alla Corte di cassazione con i motiviterzo e quarto del precedente ricorso per cassazione.9.

In parallelo, [OSCURATO:SOCIETA], propose ricorso per cassazione avverso laNumero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026sentenza n. 2574/2021, iscritto al n. 29715/2021 R.G., articolandoquattro motivi.10.

Successivamente propose anche ricorso per cassazione avversola sentenza n. 2737/2023, iscritto al n. 22727/2023 R.G.11.

Su entrambi detti ricorsi questa Corte, previa riunione, hapronunciato ordinanza n. 25526/2025, depositata il 17 settembre 2025,con la quale:─ da un lato, quanto al ricorso n. 29715/2021, ha accolto il primo,il secondo e il quarto motivo, dichiarato assorbito il terzo, ritenendo, perun verso, violato, da parte del giudice di rinvio, il giudicato interno sullaposizione Cavaliere formatosi per effetto dell’ordinanza n. 31885/2019nel senso della natura pro solvendo della cessione dei crediti relativi alladella correzione di errore materiale per riesaminare il merito dellacontroversia e modificare l’importo della condanna in assenza dispecifica impugnazione; ha quindi cassato, in relazione alle censureaccolte, la sentenza n. 2574/2021, con rinvio alla Corte d’appello diMilano, in diversa composizione, anche per le spese dei giudizi dilegittimità;─ dall’altro, quanto al ricorso n. 22727/2023, lo ha dichiaratoinammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragionedell’accoglimento del quarto motivo del ricorso n. 29715/2021, attinentealla medesima correzione di errore materiale.12.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso perrevocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.,deducendo un errore di fatto decisivo in relazione alla preliminareeccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione n.29715/2021. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, con il quale propone, asua volta, ricorso incidentale condizionato per revocazione dellamedesima ordinanza, da esaminarsi solo nell’ipotesi di accoglimento delricorso principale.Numero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/202613.

In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art. 391-bis,quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuovaformulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblicaudienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quater cod. proc. civ.,ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) – la trattazionedel ricorso è stata fissata in adunanza camerale.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso Farmarket deduce, ai sensi dell’art.395 n. 4 cod. proc. civ., errore di fatto revocatorio, assumendo chel’ordinanza n. 25526/2025 avrebbe falsamente percepito il contenutodell’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazionen. 29715/2021 da essa sollevata nel relativo controricorso.In particolare, la ricorrente espone di avere eccepito l’inammissibilitàdel ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] sul presupposto che il termine breve di cui all’art.325 cod. proc. civ. dovesse decorrere dalla notifica, in data 30 settembre2021, di un atto di citazione in appello «avverso la sentenza di primogrado come corretta» dalla sentenza della Corte d’appello di Milano n.2574/2021, atto qualificabile come autonoma impugnazione idonea adeterminare la conoscenza legale della sentenza d’appello; e che,pertanto, il ricorso per cassazione notificato il 2 dicembre 2021 sarebbestato tardivo.L’ordinanza revocanda avrebbe invece ricondotto l’eccezione alladiversa tesi, fatta valere da [OSCURATO:SOCIETA] nella propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe preteso difar decorrere il termine breve dalla «produzione in giudizio» dellasentenza impugnata nell’ambito di un procedimento ex artt. 287 e 288cod. proc. civ.La ricorrente sostiene che tale ricostruzione integra una svistamateriale nella percezione del contenuto del controricorso, giacché essoNumero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026non avrebbe mai fatto riferimento alla «produzione» della sentenza,bensì esclusivamente alla sua «impugnazione» e, segnatamente, allanotificazione dell’atto di appello del 30 settembre 2021, dalla quale ─ inconformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite sulla consumazionedel diritto di impugnare ─ sarebbe potuto decorrere il termine breve dicui all’art. 325 cod. proc. civ.

Da tale errore percettivo deriverebbe lamancata valutazione della reale eccezione di inammissibilità e, quindi,l’erronea affermazione della tempestività del ricorso iscritto al n.29715/2021 R.G.2.

Il ricorso è inammissibile.Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della SupremaCorte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sonoampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte leaffermazioni secondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n.a) deve consistere non in un errore di giudizio ma in un errore difatto (svista percettiva immediatamente riconoscibile come tale) cheabbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza ol'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertatoalla stregua degli atti di causa; esso postula l'esistenza di un contrasto– risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolariindagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra duerappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali ([OSCURATO:PERSONA].

U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);b) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza diesso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concretoadottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038;Cass. 14/11/2014, n. 24334);c) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che laCorte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto,Numero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, edeve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamentesulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causadeterminante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documentiche sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, ilvizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi diimpugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass. 18/02/2014, n.3820);d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente vienesupposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cuierroneamente viene supposta l'inesistenza) non deve aver costituitooggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare unpunto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su unfatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano datoluogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice nonsi configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assumenecessariamente natura valutativa delle risultanze processuali,sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n.2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);e) sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo ilfatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra leparti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un attodifensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formarecomunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia concui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anchese concerne una questione rilevabile d'ufficio) – una volta che sulla basedi poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria)o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo onell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggettoNumero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e,dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso trale parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435);f) muovendo da tale configurazione dell'errore revocatorio, questaCorte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi più recentireiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente, non rientra nellaprevisione dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo dauna falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell’erroriuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime(riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nelladistorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi dellaviolazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922);ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione dellaCorte sia conseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motividel ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanzeprocessuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori lasindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione(Cass. n. 7064 del 2022; n. 13915 del 2005; n. 14608 del 2007; n.20635 del 2017; n. 10179 del 22020; n. 10040 del 2022);g) pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizioespresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principidi autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare imotivi di ricorso per cassazione (Cass. 04/06/2025, n. 14969;31/08/2017, n. 20635; 12/10/2022, n. 29750; 13/05/2024, n. 13109),né nella pronuncia che abbia omesso l'esame di alcune delleargomentazioni svolte nei motivi di ricorso, perché in tal caso è dedottonon già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamentepercepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazionedell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez.

U. n.31032 del 2019; Cass. n. 14969 del 2025).Con la pronuncia da ultimo ricordata, le Sezioni Unite hanno inNumero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026particolare chiarito che «l’impugnazione per revocazione delle sentenzedella Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore da questacompiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il qualepresuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stessooggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti dicausa.È, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n.4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudicedi legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, aifini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversiriguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudicedell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte lapronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in talcaso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio».3.

Nel caso in esame, il motivo di revocazione si risolve, all’evidenza,nella contestazione della lettura che l’ordinanza n. 25526/2025 ha datodelle deduzioni difensive svolte da [OSCURATO:SOCIETA] nel controricorsoe delle difese di [OSCURATO:SOCIETA] nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.,nonché nella valutazione giuridica, ivi compiuta, del rapporto traprocedimento di correzione ex art. 288 cod. proc. civ. e decorrenza deltermine breve per l’impugnazione.La ricorrente, infatti, lamenta che la Corte avrebbe “mal letto” ilcontroricorso, attribuendole una tesi – quella dell’equipollenza traproduzione della sentenza e notificazione – che essa assume di nonavere mai sostenuto, e chiede, in sostanza, che si proceda, in via direvocazione, a una diversa interpretazione del contenuto dell’eccezione,Numero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026valorizzando l’atto di appello del 30 settembre 2021 quale momento di“conoscenza legale” della sentenza n. 2574/2021.Una simile doglianza, tuttavia, non attinge un errore percettivo suun fatto storico non contestato, ma investe direttamente la valutazione,da parte della Corte, degli “argomenti posti a fondamento del ricorso percassazione” e delle contrapposte difese, vale a dire l’attivitàinterpretativa degli atti processuali e delle eccezioni, che appartiene alnucleo decisorio della pronuncia revocanda.

È proprio questa attivitàvalutativa a essere posta in discussione dal ricorso, che mira, per tal via,a ottenere un nuovo apprezzamento della portata dell’eccezione ditardività, inammissibile in sede di revocazione.È dirimente in tal senso che, una volta proposta con il controricorso,l’eccezione di tardività del ricorso è entrata necessariamente a far partedel tema oggetto di dibattito processuale e, dunque, quale che sial’opinamento sulle ragioni addotte nell’ordinanza a fondamento del suoscrutinio e dell’esito reiettivo della stessa, non può dubitarsi che conesso la Corte si sia pronunciata su un punto controverso, esprimendodunque un giudizio, per ciò solo restando la relativa questione exnecesse sottratta al chiesto sindacato revocatorio.4.

Varrà peraltro soggiungere che, comunque, indipendentementedal riferimento alla «produzione» anziché alla «impugnazione», lavalutazione espressa dalla S.C. è in iure corretta dal momento che, comesi evince proprio dalle specifiche allegazioni dell'odierna ricorrente,l'impugnazione ex art. 288, quarto comma, c.p.c. era stata proposta(conformemente, del resto, al chiaro disposto della norma: v.

Cass. Sez.U. 14/11/2024, n. 29432, in motivazione, par. 17) non contro lasentenza d'appello n. 2574 del 2021 (fatta coevamente oggetto delricorso per cassazione la cui tardività è stata esclusa dall'ordinanza quiimpugnata per revocazione) ma «avverso la sentenza di primo gradocome corretta».Numero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026In altri termini, la stessa prospettazione di Farmarket – che valorizzal’atto del 30 settembre 2021 come “impugnazione” della «sentenza diprimo grado come corretta» e non come produzione della sentenzad’appello che quella sentenza aveva corretto – conferma che quellaimpugnazione aveva un oggetto diverso da quello del ricorso percassazione del quale da quella impugnazione si pretendeva fardiscendere la tardività, non potendo dunque essa integrare l’ipotesi, deltutto diversa, di proposizione di un mezzo di impugnazione alternativoal ricorso per cassazione idoneo, secondo la giurisprudenza dilegittimità, a determinare la decorrenza del termine breve per tutte leparti ai sensi dell’art. 326, secondo comma, cod. proc. civ.5.

Il ricorso principale per revocazione deve, dunque, esseredichiarato inammissibile.Il ricorso incidentale per revocazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA] in viaespressamente subordinata all’eventuale accoglimento del ricorsoprincipale, resta conseguentemente assorbito.6.

Le spese del presente giudizio di revocazione seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.7.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previstoper il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso per revocazione principale, assorbitoquello incidentale.Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 8.200,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso per revocazione iscritto al n. 21429/2025 R.G. proposto dae dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (brevemente anche “[OSCURATO:SOCIETA].”),rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 25526/2025,pubblicata il 17 settembre 2025.Numero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi FarmadistribuzioneS.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, oggi incorporata in2013, la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) S.p.A., esponendo di averestipulato in data 27 aprile 2011 con quest’ultima un contratto difactoring, avente ad oggetto la cessione, con garanzia pro soluto neilimiti di un plafond, dei crediti vantati verso le farmacie Grottasanta,pari al valore nominale dei crediti e suscettibile di anticipazione totale oparziale.Dedusse che [OSCURATO:SOCIETA] aveva indebitamente dichiarato la decadenzadalla garanzia pro soluto per l’asserito inadempimento di obblighi dicollaborazione (mancata trasmissione di documentazione) e la mancatacomunicazione di un insoluto della [OSCURATO:PERSONA].Chiese, pertanto, previo accertamento negativo dei presupposti didetta decadenza, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento del corrispettivodei crediti ceduti, quantificato in euro 368.939,62, oltre accessori,nonché al risarcimento dei danni per violazione dei doveri di buona fedee correttezza.[OSCURATO:SOCIETA] contestò le domande e chiese, in via riconvenzionale, ladeclaratoria di decadenza di [OSCURATO:SOCIETA] dalla garanzia prosoluto in relazione ai crediti insoluti verso i debitori Grottasanta, Freni,Cavaliere e Librizzi, con condanna dell’attrice alla restituzione delleanticipazioni corrisposte, poi rideterminate nel corso del giudizio in euro682.800, oltre interessi.2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6415/2016, rigettò ladomanda risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA] e rigettò anche le domandericonvenziali di declaratoria di decadenza dalla garanzia pro soluto e diNumero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026conseguente restituzione delle somme corrisposte dalla cessionaria;accolse invece la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] volta alla condannadella convenuta al pagamento in garanzia limitatamente all’importo dieuro 136.166,43, riferito ai crediti verso le farmacie Librizzi e Freni.3. Avverso detta sentenza interpose appello [OSCURATO:SOCIETA], dolendosi, insintesi, della mancata declaratoria di decadenza dalla garanzia prosoluto, del rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione delleanticipazioni e sostenendo, con riferimento alla posizione del debitoreCavaliere, l’avvenuta formazione di un giudicato interno sulla natura prosolvendo della cessione, desumibile dal rigetto della domanda dipagamento in garanzia per la parte a quello riferita e dalla mancataimpugnazione di tale statuizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA].4. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 889/2018, rigettòl’appello di [OSCURATO:SOCIETA], escludendo la sussistenza di un giudicato internosulla posizione Cavaliere e confermando la sentenza di primo grado.5. Pronunciando sul ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] conquattro motivi, questa Corte, con ordinanza n. 31885/2019, rigettò ilsecondo, il terzo e il quarto motivo, concernenti, in sintesi, la disciplinacontrattuale della garanzia pro soluto e le valutazioni sulla condotta diaveva lamentato la violazione di un giudicato interno in ordine allaposizione della [OSCURATO:PERSONA]. La S.C. ritenne infatti che, in ragionedel rigetto della domanda di pagamento in garanzia e della mancataimpugnazione sul punto da parte di [OSCURATO:SOCIETA], si fosse formatoun giudicato interno sulla natura pro solvendo della relativa cessione. LaCorte cassò pertanto la sentenza n. 889/2018 con rinvio alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione.6. Riassunto il giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] chiese alla Corte d’appello di Milano,in sede di rinvio, la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dieuro 255.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo direstituzione delle anticipazioni afferenti ai crediti verso la FarmaciaNumero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026Cavaliere, oltre interessi, sul presupposto della natura pro solvendodella cessione, e la regolazione delle spese di tutti i gradi.un lato, il rigetto delle domande e propose, dall’altro, contestualmente,istanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado,assumendo che la mancata menzione, nel dispositivo, della quotarelativa alla [OSCURATO:PERSONA] costituisse un mero refuso, da emendareelevando l’importo della condanna di [OSCURATO:SOCIETA] da euro 136.166,43 a euro369.912,59.7. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2574/2021, rigettòl’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA], confermando nel merito la sentenza delTribunale, e in accoglimento dell’istanza di correzione di erroremateriale, dispose, ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., lasostituzione, nel dispositivo della sentenza n. 6415/2016 del Tribunale,dell’importo di euro 136.166,43 con quello di euro 369.912,59,comprensivo anche della quota riferibile alla [OSCURATO:PERSONA];condannò, quindi, [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese del grado e di quellodi legittimità definito con ordinanza n. 31885/2019.8. [OSCURATO:PERSONA] notificò, in data 30 settembre 2021, attoqualificato in epigrafe come «citazione in appello avverso la sentenza diprimo grado come corretta», instaurando innanzi alla Corte d’appello diMilano il giudizio iscritto al n. 2812/2021 R.G., avente ad oggetto lasentenza del Tribunale di Milano n. 6415/2016 così come corretta dallasentenza d’appello n. 2574/2021. La Corte d’appello di Milano,pronunciando su tale impugnazione, con sentenza n. 2737/2023, ladichiarò inammissibile, rilevando che essa era stata proposta avversouna sentenza di primo grado già sostituita dalle sentenze d’appellointervenute nel frattempo, e che le doglianze ivi svolte risultavanosovrapponibili a quelle già devolute alla Corte di cassazione con i motiviterzo e quarto del precedente ricorso per cassazione.9. In parallelo, [OSCURATO:SOCIETA], propose ricorso per cassazione avverso laNumero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026sentenza n. 2574/2021, iscritto al n. 29715/2021 R.G., articolandoquattro motivi.10. Successivamente propose anche ricorso per cassazione avversola sentenza n. 2737/2023, iscritto al n. 22727/2023 R.G.11. Su entrambi detti ricorsi questa Corte, previa riunione, hapronunciato ordinanza n. 25526/2025, depositata il 17 settembre 2025,con la quale:─ da un lato, quanto al ricorso n. 29715/2021, ha accolto il primo,il secondo e il quarto motivo, dichiarato assorbito il terzo, ritenendo, perun verso, violato, da parte del giudice di rinvio, il giudicato interno sullaposizione Cavaliere formatosi per effetto dell’ordinanza n. 31885/2019nel senso della natura pro solvendo della cessione dei crediti relativi alladella correzione di errore materiale per riesaminare il merito dellacontroversia e modificare l’importo della condanna in assenza dispecifica impugnazione; ha quindi cassato, in relazione alle censureaccolte, la sentenza n. 2574/2021, con rinvio alla Corte d’appello diMilano, in diversa composizione, anche per le spese dei giudizi dilegittimità;─ dall’altro, quanto al ricorso n. 22727/2023, lo ha dichiaratoinammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragionedell’accoglimento del quarto motivo del ricorso n. 29715/2021, attinentealla medesima correzione di errore materiale.12. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso perrevocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ.,deducendo un errore di fatto decisivo in relazione alla preliminareeccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione n.29715/2021. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, con il quale propone, asua volta, ricorso incidentale condizionato per revocazione dellamedesima ordinanza, da esaminarsi solo nell’ipotesi di accoglimento delricorso principale.Numero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/202613. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art. 391-bis,quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuovaformulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblicaudienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quater cod. proc. civ.,ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) – la trattazionedel ricorso è stata fissata in adunanza camerale.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso Farmarket deduce, ai sensi dell’art.395 n. 4 cod. proc. civ., errore di fatto revocatorio, assumendo chel’ordinanza n. 25526/2025 avrebbe falsamente percepito il contenutodell’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per cassazionen. 29715/2021 da essa sollevata nel relativo controricorso.In particolare, la ricorrente espone di avere eccepito l’inammissibilitàdel ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] sul presupposto che il termine breve di cui all’art.325 cod. proc. civ. dovesse decorrere dalla notifica, in data 30 settembre2021, di un atto di citazione in appello «avverso la sentenza di primogrado come corretta» dalla sentenza della Corte d’appello di Milano n.2574/2021, atto qualificabile come autonoma impugnazione idonea adeterminare la conoscenza legale della sentenza d’appello; e che,pertanto, il ricorso per cassazione notificato il 2 dicembre 2021 sarebbestato tardivo.L’ordinanza revocanda avrebbe invece ricondotto l’eccezione alladiversa tesi, fatta valere da [OSCURATO:SOCIETA] nella propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe preteso difar decorrere il termine breve dalla «produzione in giudizio» dellasentenza impugnata nell’ambito di un procedimento ex artt. 287 e 288cod. proc. civ.La ricorrente sostiene che tale ricostruzione integra una svistamateriale nella percezione del contenuto del controricorso, giacché essoNumero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026non avrebbe mai fatto riferimento alla «produzione» della sentenza,bensì esclusivamente alla sua «impugnazione» e, segnatamente, allanotificazione dell’atto di appello del 30 settembre 2021, dalla quale ─ inconformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite sulla consumazionedel diritto di impugnare ─ sarebbe potuto decorrere il termine breve dicui all’art. 325 cod. proc. civ. Da tale errore percettivo deriverebbe lamancata valutazione della reale eccezione di inammissibilità e, quindi,l’erronea affermazione della tempestività del ricorso iscritto al n.29715/2021 R.G.2. Il ricorso è inammissibile.Con specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della SupremaCorte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sonoampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte leaffermazioni secondo cui l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n.a) deve consistere non in un errore di giudizio ma in un errore difatto (svista percettiva immediatamente riconoscibile come tale) cheabbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza ol'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertatoalla stregua degli atti di causa; esso postula l'esistenza di un contrasto– risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolariindagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra duerappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenzaimpugnata e l'altra dagli atti processuali ([OSCURATO:PERSONA]. U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);b) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza diesso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concretoadottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038;Cass. 14/11/2014, n. 24334);c) deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che laCorte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto,Numero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, edeve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamentesulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causadeterminante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documentiche sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, ilvizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi diimpugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass. 18/02/2014, n.3820);d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente vienesupposta l'esistenza (o quello positivamente accertato di cuierroneamente viene supposta l'inesistenza) non deve aver costituitooggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare unpunto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su unfatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano datoluogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice nonsi configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assumenecessariamente natura valutativa delle risultanze processuali,sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n.2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);e) sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo ilfatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra leparti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un attodifensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formarecomunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia concui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anchese concerne una questione rilevabile d'ufficio) – una volta che sulla basedi poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria)o dal giudice (nel corso dell'ordinaria direzione del processo onell'esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggettoNumero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e,dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso trale parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435);f) muovendo da tale configurazione dell'errore revocatorio, questaCorte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi più recentireiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente, non rientra nellaprevisione dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo dauna falsa percezione di norme giuridiche, integri gli estremi dell’erroriuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime(riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nelladistorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi dellaviolazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922);ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione dellaCorte sia conseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motividel ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanzeprocessuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori lasindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione(Cass. n. 7064 del 2022; n. 13915 del 2005; n. 14608 del 2007; n.20635 del 2017; n. 10179 del 22020; n. 10040 del 2022);g) pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizioespresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principidi autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare imotivi di ricorso per cassazione (Cass. 04/06/2025, n. 14969;31/08/2017, n. 20635; 12/10/2022, n. 29750; 13/05/2024, n. 13109),né nella pronuncia che abbia omesso l'esame di alcune delleargomentazioni svolte nei motivi di ricorso, perché in tal caso è dedottonon già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamentepercepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazionedell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U. n.31032 del 2019; Cass. n. 14969 del 2025).Con la pronuncia da ultimo ricordata, le Sezioni Unite hanno inNumero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026particolare chiarito che «l’impugnazione per revocazione delle sentenzedella Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore da questacompiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il qualepresuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stessooggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti dicausa.È, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n.4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudicedi legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, aifini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversiriguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudicedell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte lapronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure conmotivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delleargomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in talcaso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettivaimmediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione einterpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio».3. Nel caso in esame, il motivo di revocazione si risolve, all’evidenza,nella contestazione della lettura che l’ordinanza n. 25526/2025 ha datodelle deduzioni difensive svolte da [OSCURATO:SOCIETA] nel controricorsoe delle difese di [OSCURATO:SOCIETA] nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.,nonché nella valutazione giuridica, ivi compiuta, del rapporto traprocedimento di correzione ex art. 288 cod. proc. civ. e decorrenza deltermine breve per l’impugnazione.La ricorrente, infatti, lamenta che la Corte avrebbe “mal letto” ilcontroricorso, attribuendole una tesi – quella dell’equipollenza traproduzione della sentenza e notificazione – che essa assume di nonavere mai sostenuto, e chiede, in sostanza, che si proceda, in via direvocazione, a una diversa interpretazione del contenuto dell’eccezione,Numero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026valorizzando l’atto di appello del 30 settembre 2021 quale momento di“conoscenza legale” della sentenza n. 2574/2021.Una simile doglianza, tuttavia, non attinge un errore percettivo suun fatto storico non contestato, ma investe direttamente la valutazione,da parte della Corte, degli “argomenti posti a fondamento del ricorso percassazione” e delle contrapposte difese, vale a dire l’attivitàinterpretativa degli atti processuali e delle eccezioni, che appartiene alnucleo decisorio della pronuncia revocanda. È proprio questa attivitàvalutativa a essere posta in discussione dal ricorso, che mira, per tal via,a ottenere un nuovo apprezzamento della portata dell’eccezione ditardività, inammissibile in sede di revocazione.È dirimente in tal senso che, una volta proposta con il controricorso,l’eccezione di tardività del ricorso è entrata necessariamente a far partedel tema oggetto di dibattito processuale e, dunque, quale che sial’opinamento sulle ragioni addotte nell’ordinanza a fondamento del suoscrutinio e dell’esito reiettivo della stessa, non può dubitarsi che conesso la Corte si sia pronunciata su un punto controverso, esprimendodunque un giudizio, per ciò solo restando la relativa questione exnecesse sottratta al chiesto sindacato revocatorio.4. Varrà peraltro soggiungere che, comunque, indipendentementedal riferimento alla «produzione» anziché alla «impugnazione», lavalutazione espressa dalla S.C. è in iure corretta dal momento che, comesi evince proprio dalle specifiche allegazioni dell'odierna ricorrente,l'impugnazione ex art. 288, quarto comma, c.p.c. era stata proposta(conformemente, del resto, al chiaro disposto della norma: v. Cass. Sez.U. 14/11/2024, n. 29432, in motivazione, par. 17) non contro lasentenza d'appello n. 2574 del 2021 (fatta coevamente oggetto delricorso per cassazione la cui tardività è stata esclusa dall'ordinanza quiimpugnata per revocazione) ma «avverso la sentenza di primo gradocome corretta».Numero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026In altri termini, la stessa prospettazione di Farmarket – che valorizzal’atto del 30 settembre 2021 come “impugnazione” della «sentenza diprimo grado come corretta» e non come produzione della sentenzad’appello che quella sentenza aveva corretto – conferma che quellaimpugnazione aveva un oggetto diverso da quello del ricorso percassazione del quale da quella impugnazione si pretendeva fardiscendere la tardività, non potendo dunque essa integrare l’ipotesi, deltutto diversa, di proposizione di un mezzo di impugnazione alternativoal ricorso per cassazione idoneo, secondo la giurisprudenza dilegittimità, a determinare la decorrenza del termine breve per tutte leparti ai sensi dell’art. 326, secondo comma, cod. proc. civ.5. Il ricorso principale per revocazione deve, dunque, esseredichiarato inammissibile.Il ricorso incidentale per revocazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA] in viaespressamente subordinata all’eventuale accoglimento del ricorsoprincipale, resta conseguentemente assorbito.6. Le spese del presente giudizio di revocazione seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previstoper il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso per revocazione principale, assorbitoquello incidentale.Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 8.200,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 21429/2025Numero sezionale 1009/2026Numero di raccolta generale 7805/2026Data pubblicazione 31/03/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca
Sentenza Cassazione n. 07805/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris