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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 09129/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31420/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 396, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1109/2019 depositata il13/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenzadel 13 marzo 2019, con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto della domanda volta alla condanna della suddetta banca a restituire somme indebitamente percepite nel corso del rapporto di gestione del conto corrente numero 18688 ed a risarcire il danno subito per la segnalazione effettuata alla Centrale dei rischi.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― L’unico mezzo denuncia violazione dell’articolo 111, sesto comma, della Costituzione, 99, 100, 112, 115 e 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente «censura il vizio dell’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. … stante l’omesso corretto e completo esame delle prove documentali da parte del giudice del gravame, che ha determinato una pronuncia che è risultata viziata nella parte in cui ha sostenuto da un lato che: “l’appellante non ha provato la richiesta di vendita dei titoli inoltrata alla Banca avendo prodotto unicamente fogli manoscritti che assume inviati alla Banca, ma non vi è alcuna traccia della spedizione e della ricezione da parte del destinatario”… e dall’altro che: “Essendo la Santambrogio l’unico soggetto legittimato a chiedere la vendita dei titoli, in assenza di prova della richiesta alla banca deve escludersi la violazione del principio di buona fede da parte di quest’ultima”».

Ciò detto, è sufficiente rammentare che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso di specie, secondo la ricorrente, l’asserito omesso esame «di alcuni documenti, nonostante l’evidente rilevanza in ordine alla decisione della causa, ha dato forma ad una motivazione che, complessivamente, può definirsi “apparente” nella misura in cui è stata fondata sul fatto storico dell’asserita mancata prova della comunicazione da parte della Santambrogio la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro … che risultava, al contrario, compiutamente dimostrata»: in particolare due rapporti di trasmissione a mezzo fax di lettere provenienti da essa Santambrogio ed indirizzate alla banca, oltre ad ulteriore corrispondenza.

Ciò non ha però nulla a che vedere con la motivazione apparente, la quale ricorre allorquando il giudice, in violazione dell’obbligo motivazionale previsto dalla legge, nell’esporre i motivi in fatto e diritto della decisione, omette di illustrare, sia pur concisamente, le ragioni seguite per pervenire alla decisione assunta, ed in particolare di chiarire su quali prove abbia fondato il proprio convincimento (p. es.

Cass. 1° agosto 2018, n. 20414), sicché sia impedita la ricostruzione della ratio decidendi adottata: mentre, nel caso in esame, la Corte territoriale ha perfettamente chiarito le ragioni del proprio convincimento, assumendo che la Santambrogio avesse posto a fondamento del proprio assunto ― secondo cui la banca non aveva venduto determinati titoli della cliente per portare il ricavato a deconto del debito ― « unicamente fogli manoscritti che assume inviati alla banca, ma di cui non vi è alcuna traccia della spedizione e della ricezione da parte del destinatario».

A fronte di una ratio decidendi tanto palese, dunque, la censura di apparenza della motivazione risulta essere totalmente priva di pertinenza al decisum, e così pertanto inammissibile.

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, , oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31420/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 396, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1109/2019 depositata il13/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenzadel 13 marzo 2019, con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto della domanda volta alla condanna della suddetta banca a restituire somme indebitamente percepite nel corso del rapporto di gestione del conto corrente numero 18688 ed a risarcire il danno subito per la segnalazione effettuata alla Centrale dei rischi. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― L’unico mezzo denuncia violazione dell’articolo 111, sesto comma, della Costituzione, 99, 100, 112, 115 e 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. La ricorrente «censura il vizio dell’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. … stante l’omesso corretto e completo esame delle prove documentali da parte del giudice del gravame, che ha determinato una pronuncia che è risultata viziata nella parte in cui ha sostenuto da un lato che: “l’appellante non ha provato la richiesta di vendita dei titoli inoltrata alla Banca avendo prodotto unicamente fogli manoscritti che assume inviati alla Banca, ma non vi è alcuna traccia della spedizione e della ricezione da parte del destinatario”… e dall’altro che: “Essendo la Santambrogio l’unico soggetto legittimato a chiedere la vendita dei titoli, in assenza di prova della richiesta alla banca deve escludersi la violazione del principio di buona fede da parte di quest’ultima”». Ciò detto, è sufficiente rammentare che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie, secondo la ricorrente, l’asserito omesso esame «di alcuni documenti, nonostante l’evidente rilevanza in ordine alla decisione della causa, ha dato forma ad una motivazione che, complessivamente, può definirsi “apparente” nella misura in cui è stata fondata sul fatto storico dell’asserita mancata prova della comunicazione da parte della Santambrogio la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro … che risultava, al contrario, compiutamente dimostrata»: in particolare due rapporti di trasmissione a mezzo fax di lettere provenienti da essa Santambrogio ed indirizzate alla banca, oltre ad ulteriore corrispondenza. Ciò non ha però nulla a che vedere con la motivazione apparente, la quale ricorre allorquando il giudice, in violazione dell’obbligo motivazionale previsto dalla legge, nell’esporre i motivi in fatto e diritto della decisione, omette di illustrare, sia pur concisamente, le ragioni seguite per pervenire alla decisione assunta, ed in particolare di chiarire su quali prove abbia fondato il proprio convincimento (p. es. Cass. 1° agosto 2018, n. 20414), sicché sia impedita la ricostruzione della ratio decidendi adottata: mentre, nel caso in esame, la Corte territoriale ha perfettamente chiarito le ragioni del proprio convincimento, assumendo che la Santambrogio avesse posto a fondamento del proprio assunto ― secondo cui la banca non aveva venduto determinati titoli della cliente per portare il ricavato a deconto del debito ― « unicamente fogli manoscritti che assume inviati alla banca, ma di cui non vi è alcuna traccia della spedizione e della ricezione da parte del destinatario». A fronte di una ratio decidendi tanto palese, dunque, la censura di apparenza della motivazione risulta essere totalmente priva di pertinenza al decisum, e così pertanto inammissibile. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, , oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif
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