CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Fato avviso a e if1-5ffr-- 3ti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; til Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini di impugnazione ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c) e 591 cod.proc.pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 26 maggio 2021, con riserva di deposito dei motivi, ex art. 544 c:od.proc.pen., in giorni trenta. Le motivazioni sono state depositate nei termini, in data 07/06/2021, e il termine per proporre impugnazione, di quarantacinque giorni fissato dall'art. 544 comma 2 lett. c) cod.proc.pen., scadeva al 09/08/2021. Il ricorso per cassazione, depositato in data 01/10/2021, è dunque tardivo. Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022