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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34124/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la !evoca della pena sospesa concessa all'imputato con due distinte decisioni, rispettivamente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e dei Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], manifestamente infondato, risolvendosi in una critica ai poteri officio' del giudice di merito legittimamente esercitati.

La Corte di appello evidenza, infatti, che l'imputato ha già goduto del beneficio per ben tre volte, di talché si imponeva per. legge la revoca della prima decisione, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., e della seconda decisione, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese-' processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la !evoca della pena sospesa concessa all'imputato con due distinte decisioni, rispettivamente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e dei Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], manifestamente infondato, risolvendosi in una critica ai poteri officio' del giudice di merito legittimamente esercitati. La Corte di appello evidenza, infatti, che l'imputato ha già goduto del beneficio per ben tre volte, di talché si imponeva per. legge la revoca della prima decisione, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., e della seconda decisione, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese-' processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34124/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris