CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 45973/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore general€ dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 luglio 2021, il Tribunale del Riesame di oma dichiarava inammissibile l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 26 aprile 2021 del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, con cui era stata rigettata la richiesta di variazione del luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale capitolino, Elia, tramite suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 284 e 310 cod. proc. pen., evidenziando che la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare, per quanto fondato su una pronuncia di legittimità (Sez. 6 n. 49076 del 2013), si pone in aperto contrasto con il sistema delle impugnazioni cautelari disegnato dal legislatore, che consente di proporre riesame e poi appello contro tutte le ordinanze in materia di misure cautelari, sia genetiche che successive. Peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte (anche della stessa Sesta Sezione) successiva al precedente richiamato dall'ordinanza impugnata è orientata nel senso di escludere interpretazioni restrittive delle impugnazioni, anche alla luce del raffronto con il sistema previsto dal codice previgente, nel quale semmai poteva avere cittadinanza una declaratoria di inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Premesso che l'appello cautelare avanzato nell'interesse cl Elia riguardava la decisione con cui era stata disattesa la sola richiesta di variazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari applicata all'imputato, deve osservarsi che sulla impugnabilità delle decisioni cautelari riferite non alla legittimità formale e sostanziale, ma soltanto alle modalità esecutive della misura, tra cui anche l'individuazione del luogo di domicilio coatto, si re gistra una diversità di vedute nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo orientamento, recepito anche nell'ordinanza impugnata, è inammissibile l'appello cautelare avverso i provvedimenti con cui ve nono imposte determinate prescrizioni in ordine all'esecuzione di ma rnisura cautelare, come quelle relative alla scelta del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (in termini, cfr. Sez. 6, n. 49076 del 06/11/2013, Rv. 258360). Secondo un diverso orientamento, invece, è ammissibile l'appello cauzelare avverso i provvedimenti con cui vengono imposte o negate deterninate prescrizioni in ordine all'esecuzione di una misura cautelare e che incidono in maniera più restrittiva sulla libertà personale, come ad esempio quelli ,:he si riferiscono alla scelta del luogo di esecuzione degli arresti domiciliar (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 36204 del 24/09/2010, Rv. 248593). Si colloca in una posizione intermedia un terzo e invero prevalente indirizzo ermeneutico (cfr. Sez. 1, n. 1536 del 03/10/2018, dep. 2019, Rv. 275220, Sez. 5, n. 26601 del 21/02/2018, Rv. 273227, Sez. 4, n. 11406 del 23/02/2015, Rv. 266303 e Sez. 2, n. 17857 del 12/03/2015, Rv. 263757), secondo cui, in :E ma di arrestisdomiciliari, sono impugnabili mediante appello, ai sensi dell'art. 31(.1 cod. proc. pen., i provvedimenti che incidono sulla misura per periodi permanenti o prolungati ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen., come ad esempio il diniego dell'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, trattancicsi di provvedimenti che si riverberano in misura apprezzabile sul regime cautela .e e si qualificavano pertanto come ordinanze cautelari; viceversa, sono inoppugnabili i provvedimenti relativi alla autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare riferiti a singoli eventi o necessità, in quanto non incidenti in modo stabile e significativo sul tasso di afflittività della misura cautelare. Tale impostazione appare senz'altro condivisibile, dovendosi ribadire che, come già rilevato nelle pronunce appena richiamate, mentre l'art. 254 quinqui,:s del codice abrogato consentiva di impugnare le ordinanze che decidevano in ordine alla "misura" degli arresti domiciliari, e, di conseguenza, in ordine all'applicazione e alla revoca della misura stessa, con esclusione di ogni questione relath, a alle prescrizioni imposte, l'art. 310 del codice vigente si riferisce in senso pi:1 lato all'impugnazione delle "ordinanze in materia di custodia cautelare", e cieè ad ogni provvedimento avente ad oggetto la materia della libertà personale e luindi anche a quelli che, imponendo o negando determinate prescrizioni, finiscono con l'incidere in modo più o meno restrittivo sulla privazione della libertà medesima. In quest'ottica è evidente che la decisione sulla richiesta di variaziore del luogo in cui scontare gli arresti domiciliari è tra quelle destinate a in:Adere concretamente sulla condizione del destinatario della misura, posto che la collocazione spazio-territoriale del detenuto, anche nel caso della restrizione domestica, non è un certo un aspetto indifferente o secondario nell'economia generale della valutazione degli elementi favorevoli o sfavorevoli per l'indagato. Di qui la conclusione della censurabilità della decisione sul punto, che è d4Inque impugnabile con il rimedio dell'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen., avendo ad oggetto una modifica, non contingente, ma duratura e permanente delle modalità di esecuzione che tipicizzano la concreta rtisura cautelare, la quale incide inevitabilmente sullo "status libertatis" del soggetto. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, Sezione Riesame, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasme