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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 29348/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3797/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LUCCA n. 1077/2018 depositata il 29/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Presidentedr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lucca rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla sanzione irrogata dall’Agenzia delle Entrate di Lucca per aver, nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione [OSCURATO:PERSONA], conferito incarichi retribuiti a due dipendenti della ASL di Lucca, senza previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

A seguito di rituale impugnazione del Lazzari, il Tribunale di Lucca riformava la decisione di primo grado, annullando l’ordinanza- ingiunzione.

Il giudice di appello affermava che il divieto sancito dal comma 9° del D. Lgs. n. 165/2001 avrebbe dovuto essere spiegato alla luce della necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione da situazioni di incompatibilità.

Nella specie, tale rischio sarebbe stato escluso in radice, per il fatto che, nel corso degli anni, la ASL Lucca aveva stipulato apposite convenzioni con la Onlus, onde consentire ad alcuni dipendenti di prestare assistenza domiciliare retribuita.

In altri termini, l’autorizzazione de facto sarebbe stata ottenuta dalla Onlus, attraverso comportamenti concludenti, puntualmente reiterati.

Contro la predetta sentenza (n. 1077/2018) ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la censura, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Sostiene che la legge non prevederebbe né ammetterebbe un’autorizzazione tacita per comportamento concludente, alla luce del fatto che il rilascio della suddetta autorizzazione deve avvenire con provvedimento espresso e motivato, avente forma scritta, che l’ente adotta a seguito del procedimento, le cui fasi sono specificamente indicate dal legislatore, tanto che è prevista la formazione del c.d. silenzio-rigetto, in caso di mancata adozione del provvedimento richiesto entro il termine previsto per legge.

Il motivo è fondato.

L’art. 53 comma 9° D. Lgs. n. 165/2001 è di una chiarezza esemplare: “Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Ai fini d ell'autorizzazione, l'amministrazione verifical'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, esuccessive modificazioni ed integrazioni”.

Il Tribunale di Lucca ha all’uopo affermato: “la tesi (formalistica) dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui sarebbe stata necessaria una risposta scritta alla richiesta di prestazione di attività lavorativa retribuita, non soltanto non si fonda su alcuna precisa disposizione (il comma 9 parla soltanto di previa autorizzazione), ma è anche contraddetta dalla constatazione che il legislatore ubi voluit dixit (cfr. comma 2 dell’art. 53, ove è previsto che l’autorizzazione per il conferimento di in carichi a pubblici dipendenti da parte della stessa amministrazione pubblica sia espressa)”.

Tale interpretazione della norma di legge non ha ragion d’essere, sol che si consideri la sequenza procedimentale imposta dal legislatore – per evidenti motivi di imparzi alità e buon andamento della P.A. (art. 97 comma 2° Cost.) e dunque generali ed astratti, a prescindere dalle singole, concrete fattispecie – ai soggetti che intendano conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici.

E’ infatti prevista una richiesta da parte del soggetto privato o del dipendente, sulla quale l’amministrazione di appartenenza deve pronunziarsi entro trenta giorni, in esito ad un’adeguata istruttoria volta a valutare situazioni di conflitto di interessi (comma 10° D. Lgs. n. 165/2001).

Proprio dalla considerazione che la pubblica amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento formale e che, una volta decorso il termine, “l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”, segue la conseguenza logica che la comunicazione deve essere fatta per iscritto e non può essere affidata a comportamenti concludenti.

D’altronde, questa Corte ha già affermato che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente . (Sez. 2, n. 1623 del 19 gennaio 2022).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso in opposizione.

Le oscillazioni giurisprudenziali al momento della presentazione del ricorso autorizzano la compensazione integrale delle spese di lite, per tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3797/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LUCCA n. 1077/2018 depositata il 29/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Presidentedr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lucca rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla sanzione irrogata dall’Agenzia delle Entrate di Lucca per aver, nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione [OSCURATO:PERSONA], conferito incarichi retribuiti a due dipendenti della ASL di Lucca, senza previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. A seguito di rituale impugnazione del Lazzari, il Tribunale di Lucca riformava la decisione di primo grado, annullando l’ordinanza- ingiunzione. Il giudice di appello affermava che il divieto sancito dal comma 9° del D. Lgs. n. 165/2001 avrebbe dovuto essere spiegato alla luce della necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione da situazioni di incompatibilità. Nella specie, tale rischio sarebbe stato escluso in radice, per il fatto che, nel corso degli anni, la ASL Lucca aveva stipulato apposite convenzioni con la Onlus, onde consentire ad alcuni dipendenti di prestare assistenza domiciliare retribuita. In altri termini, l’autorizzazione de facto sarebbe stata ottenuta dalla Onlus, attraverso comportamenti concludenti, puntualmente reiterati. Contro la predetta sentenza (n. 1077/2018) ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la censura, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene che la legge non prevederebbe né ammetterebbe un’autorizzazione tacita per comportamento concludente, alla luce del fatto che il rilascio della suddetta autorizzazione deve avvenire con provvedimento espresso e motivato, avente forma scritta, che l’ente adotta a seguito del procedimento, le cui fasi sono specificamente indicate dal legislatore, tanto che è prevista la formazione del c.d. silenzio-rigetto, in caso di mancata adozione del provvedimento richiesto entro il termine previsto per legge. Il motivo è fondato. L’art. 53 comma 9° D. Lgs. n. 165/2001 è di una chiarezza esemplare: “Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini d ell'autorizzazione, l'amministrazione verifical'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, esuccessive modificazioni ed integrazioni”. Il Tribunale di Lucca ha all’uopo affermato: “la tesi (formalistica) dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui sarebbe stata necessaria una risposta scritta alla richiesta di prestazione di attività lavorativa retribuita, non soltanto non si fonda su alcuna precisa disposizione (il comma 9 parla soltanto di previa autorizzazione), ma è anche contraddetta dalla constatazione che il legislatore ubi voluit dixit (cfr. comma 2 dell’art. 53, ove è previsto che l’autorizzazione per il conferimento di in carichi a pubblici dipendenti da parte della stessa amministrazione pubblica sia espressa)”. Tale interpretazione della norma di legge non ha ragion d’essere, sol che si consideri la sequenza procedimentale imposta dal legislatore – per evidenti motivi di imparzi alità e buon andamento della P.A. (art. 97 comma 2° Cost.) e dunque generali ed astratti, a prescindere dalle singole, concrete fattispecie – ai soggetti che intendano conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici. E’ infatti prevista una richiesta da parte del soggetto privato o del dipendente, sulla quale l’amministrazione di appartenenza deve pronunziarsi entro trenta giorni, in esito ad un’adeguata istruttoria volta a valutare situazioni di conflitto di interessi (comma 10° D. Lgs. n. 165/2001). Proprio dalla considerazione che la pubblica amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento formale e che, una volta decorso il termine, “l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”, segue la conseguenza logica che la comunicazione deve essere fatta per iscritto e non può essere affidata a comportamenti concludenti. D’altronde, questa Corte ha già affermato che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente . (Sez. 2, n. 1623 del 19 gennaio 2022). Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso in opposizione. Le oscillazioni giurisprudenziali al momento della presentazione del ricorso autorizzano la compensazione integrale delle spese di lite, per tutti i gradi di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del
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