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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 10876/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 13 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino, in data 11 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato sostenendosi la violazione dell'art. 585 cod. proc pen. per la mancata comunicazione del dispositivo di sentenza all'imputato, come imposto dall'art. 23 bis, comma 3,

I. 176/2020, senza considerare: a) che il termine di quindici giorni per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio e nel caso previsto dall'art. 544, comma 1 (motivazione contestuale al dispositivo) decorre dalla comunicazione all'imputato assente; b) nel caso di specie, la sentenza risulta emessa il 13/07/2022 ed il ricorso proposto il 19/07/2022, sì che non solo il termine per impugnare risulta rispettato e non "ridotto drasticamente" ma non è stata dedotta alcuna specifica violazione del diritto di difesa in relazione alla proposizione del ricorso per cassazione; considerato che con i motivi nuovi di cui alla nota difensiva del 21 novembre 2022 i ricorrenti hanno rinunciato al secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità e di valutazione delle prove, peraltro non consentito in sede di legittimità perché privo di specificità e volto a prefigurare un nuovo esame delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio; ritenuto, per il resto, che le ulteriori argomentazioni a sostegno dell'eccezione processuale di cui al primo motivo sono reiterative; rilevato, inoltre, quanto al terzo motivo, che i ricorrenti hanno rinunciato anche ai rilievi sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, insistendo sul denunciato vizio di motivazione in ordine alla negata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., questione tuttavia che la corte territoriale ha esaminato correttamente alla stregua dei parametri di legge, escludendo la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 13 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino, in data 11 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato sostenendosi la violazione dell'art. 585 cod. proc pen. per la mancata comunicazione del dispositivo di sentenza all'imputato, come imposto dall'art. 23 bis, comma 3, I. 176/2020, senza considerare: a) che il termine di quindici giorni per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio e nel caso previsto dall'art. 544, comma 1 (motivazione contestuale al dispositivo) decorre dalla comunicazione all'imputato assente; b) nel caso di specie, la sentenza risulta emessa il 13/07/2022 ed il ricorso proposto il 19/07/2022, sì che non solo il termine per impugnare risulta rispettato e non "ridotto drasticamente" ma non è stata dedotta alcuna specifica violazione del diritto di difesa in relazione alla proposizione del ricorso per cassazione; considerato che con i motivi nuovi di cui alla nota difensiva del 21 novembre 2022 i ricorrenti hanno rinunciato al secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità e di valutazione delle prove, peraltro non consentito in sede di legittimità perché privo di specificità e volto a prefigurare un nuovo esame delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio; ritenuto, per il resto, che le ulteriori argomentazioni a sostegno dell'eccezione processuale di cui al primo motivo sono reiterative; rilevato, inoltre, quanto al terzo motivo, che i ricorrenti hanno rinunciato anche ai rilievi sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, insistendo sul denunciato vizio di motivazione in ordine alla negata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., questione tuttavia che la corte territoriale ha esaminato correttamente alla stregua dei parametri di legge, escludendo la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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