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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 25486/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30481-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C.G.

CARBONE S. S.N.C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – opposizione a stato passivo R.G.N. 30481/2020 Cron.

Rep.

Ud. 05/07/2023 CC rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto REP. 677/2020 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositato il 08/10/2020 R.G.N. 1352/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con decreto 8 ottobre 2020 (comunicato il 14 ottobre 2020), il Tribunale di Gorizia ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 98 l. fall., da [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di C.G.

Scorianz S. Carbone s.n.c., dal quale era stato escluso il suo credito ad esso insinuato, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., per il complessivo importo di € 116.470,55, a titolo di retribuzioni e altre voci di lavoro subordinato, per mancanza di “normalità, ragionevolezza e diligenza nel comportamento tenuto dal dipendente”;2. anch’esso ha ritenuto non provato (per la documentazione di buste paga relative al periodo rivendicato e dei CUD di alcuni anni, senza altri riscontri) il dedotto rapporto di subordinazione, sempre con mansioni di operaio di 2° livello: in un primo tempo dal 1° gennaio 1994 al 13 agosto 2014, con interruzione del rapporto di subordinazione con la società fallita dal 13 aprile 2014 all’aprile 2015 (pur continuando il predetto a prestare la propria attività come lavoratore somministrato in favore della stessa società, senza che, al momento di cessazione del rapporto di subordinazione il 13 aprile 2014, essa lo avesse retribuito da un anno e mezzo) e successivamente, dopo la sua riassunzione dalla società del fratello il 13 aprile 2015, avendo continuato a lavorare per Artigianscavi fino al 17 dicembre 2018, senza percepire più nulla dall’anno 2016, né reclamare fino all’insinuazione del credito allo stato passivo del fallimento.

Sicché, il Tribunale ha reputato la ricostruzione fattuale del lavoratore “inverosimile e sospetta considerati i legami familiari tra l’opponente e i soci illimitatamente responsabili della società”;3. con atto notificato il 12 novembre 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito il Fallimento con controricorso;

4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2704, 2709, 2710 e 2735 c.c., nonché del combinato disposto degli artt. 39 d.l. 112/2008, conv. con mod. in legge n. 133/2008, 1, 2 e 5 legge n. 4/1953, del combinato disposto degli artt. 23, primo comma d.p.r. 600/1973 e 4, comma 1, 6ter, 6quater , 6 quinquies d.p.r. 322/1998 e del combinato disposto degli artt. 44, nono comma d.l. 269/2003 conv. con mod. in legge n. 326/2003, 116, ottavo e nono comma legge n. 388/2000, per la piena efficacia probatoria, ai fini di esistenza e durata del rapporto di lavoro e pertanto del credito insinuato, della produzione delle buste paga relative agli emolumenti retributivi non percepiti nel periodo da gennaio 2014 a dicembre 2018 (meglio specificati al penultimo capoverso di pg. 2 del ricorso), della copia del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dei Modelli CUD 2015 e 2019 e Uniemens, in quanto riproduzioni fedeli di libri e scritture contabili dell’imprenditore fallito, con efficacia di confessione stragiudiziale del credito certificato e per il loro contenuto obbligatorio e sanzionato in via ammnistrativa (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. nella medesima vicenda conco rsuale, riguardante lo stesso fallimento e la posizione creditoria, del tutto sovrapponibile a quella odierna, di altri due componenti (Marzio e Adriano) della famiglia Scorianz, questa Corte ha pronunciato due ordinanze (16 dicembre 2022, n. 36988 e n. 36998) di accoglimento dei ricorsi dei due creditori, identicamente articolati dallo stesso difensore;

3.1. anche nel presente, deve allora essere rilevata la generica contestazione del credito da parte della curatela e ritenuta l’estrema genericità della motivazione del decreto impugnato, sull’assunto di una ricostruzione della vicenda del lavoratore “inverosimile e sospetta considerati i legami familiari tra l’opponente e i soci illimitatamente responsabili della società” (primo capoverso di pg. 4 del decreto);

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Gorizia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Gorizia in diversa composizione.

Così deciso nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30481-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C.G. CARBONE S. S.N.C. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – opposizione a stato passivo R.G.N. 30481/2020 Cron. Rep. Ud. 05/07/2023 CC rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto REP. 677/2020 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositato il 08/10/2020 R.G.N. 1352/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con decreto 8 ottobre 2020 (comunicato il 14 ottobre 2020), il Tribunale di Gorizia ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 98 l. fall., da [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di C.G. Scorianz S. Carbone s.n.c., dal quale era stato escluso il suo credito ad esso insinuato, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., per il complessivo importo di € 116.470,55, a titolo di retribuzioni e altre voci di lavoro subordinato, per mancanza di “normalità, ragionevolezza e diligenza nel comportamento tenuto dal dipendente”;2. anch’esso ha ritenuto non provato (per la documentazione di buste paga relative al periodo rivendicato e dei CUD di alcuni anni, senza altri riscontri) il dedotto rapporto di subordinazione, sempre con mansioni di operaio di 2° livello: in un primo tempo dal 1° gennaio 1994 al 13 agosto 2014, con interruzione del rapporto di subordinazione con la società fallita dal 13 aprile 2014 all’aprile 2015 (pur continuando il predetto a prestare la propria attività come lavoratore somministrato in favore della stessa società, senza che, al momento di cessazione del rapporto di subordinazione il 13 aprile 2014, essa lo avesse retribuito da un anno e mezzo) e successivamente, dopo la sua riassunzione dalla società del fratello il 13 aprile 2015, avendo continuato a lavorare per Artigianscavi fino al 17 dicembre 2018, senza percepire più nulla dall’anno 2016, né reclamare fino all’insinuazione del credito allo stato passivo del fallimento. Sicché, il Tribunale ha reputato la ricostruzione fattuale del lavoratore “inverosimile e sospetta considerati i legami familiari tra l’opponente e i soci illimitatamente responsabili della società”;3. con atto notificato il 12 novembre 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito il Fallimento con controricorso; 4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2704, 2709, 2710 e 2735 c.c., nonché del combinato disposto degli artt. 39 d.l. 112/2008, conv. con mod. in legge n. 133/2008, 1, 2 e 5 legge n. 4/1953, del combinato disposto degli artt. 23, primo comma d.p.r. 600/1973 e 4, comma 1, 6ter, 6quater , 6 quinquies d.p.r. 322/1998 e del combinato disposto degli artt. 44, nono comma d.l. 269/2003 conv. con mod. in legge n. 326/2003, 116, ottavo e nono comma legge n. 388/2000, per la piena efficacia probatoria, ai fini di esistenza e durata del rapporto di lavoro e pertanto del credito insinuato, della produzione delle buste paga relative agli emolumenti retributivi non percepiti nel periodo da gennaio 2014 a dicembre 2018 (meglio specificati al penultimo capoverso di pg. 2 del ricorso), della copia del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dei Modelli CUD 2015 e 2019 e Uniemens, in quanto riproduzioni fedeli di libri e scritture contabili dell’imprenditore fallito, con efficacia di confessione stragiudiziale del credito certificato e per il loro contenuto obbligatorio e sanzionato in via ammnistrativa (unico motivo); 2. esso è fondato; 3. nella medesima vicenda conco rsuale, riguardante lo stesso fallimento e la posizione creditoria, del tutto sovrapponibile a quella odierna, di altri due componenti (Marzio e Adriano) della famiglia Scorianz, questa Corte ha pronunciato due ordinanze (16 dicembre 2022, n. 36988 e n. 36998) di accoglimento dei ricorsi dei due creditori, identicamente articolati dallo stesso difensore; 3.1. anche nel presente, deve allora essere rilevata la generica contestazione del credito da parte della curatela e ritenuta l’estrema genericità della motivazione del decreto impugnato, sull’assunto di una ricostruzione della vicenda del lavoratore “inverosimile e sospetta considerati i legami familiari tra l’opponente e i soci illimitatamente responsabili della società” (primo capoverso di pg. 4 del decreto); 6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Gorizia in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Gorizia in diversa composizione. Così deciso nella
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