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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 21807/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 18 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla prova di penale responsabilità del prevenuto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici conformi alla consolidata giurisprudenza, peraltro richiamata in sentenza, dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità di beni della cui origine non ha saputo fornire alcuna plausibile giustificazione, e dunque di provenienza illecita (ex plurimis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 18 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla prova di penale responsabilità del prevenuto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici conformi alla consolidata giurisprudenza, peraltro richiamata in sentenza, dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento nella sua disponibilità di beni della cui origine non ha saputo fornire alcuna plausibile giustificazione, e dunque di provenienza illecita (ex plurimis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21807/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris