Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:110
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑379/06)
«Concorrenza – Intese – Settore dei raccordi in rame e in lega di rame – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Diritti della difesa – Partecipazione all’infrazione – Durata dell’infrazione – Ammende – Circostanze attenuanti – Proporzionalità – Parità di trattamento»
1.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Omessa comunicazione
di un documento a carico – Conseguenze variabili a seconda dell’importanza del documento sotto il profilo dell'onere probatorio
gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 30-32)
2.
Concorrenza – Intese – Prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] (Art. 81,
n. 1, CE) (v. punto 47‑49)
3.
Concorrenza – Intese – Accordi fra imprese – Prova – Dichiarazione di un’impresa coinvolta contestata da altre imprese partecipanti
alla stessa intesa – Efficacia probatoria – Valutazione (Art. 81, n. 1, CE) (v. punto 50)
4.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione – Onere della
prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla [OSCURATO:PERSONA] – Portata dell’onere della prova (Art. 81, n. 1, CE)
(v. punto 51)
5.
Concorrenza – Intese – Partecipazione di un’impresa ad iniziative anticoncorrenziali – Sufficienza di un’approvazione tacita
senza pubblica dissociazione per il sorgere della responsabilità dell’impresa (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 86-88)
6.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo
o emulativo dell’impresa – Criteri di valutazione (Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03) (v. punti 98-99)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento
ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 – Raccordi), nonché, in subordine, domanda
di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione.
Dispositivo
1)
L’art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 settembre 2006, C (2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81
[CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 – Raccordi) è annullato nella parte in cui riguarda il periodo
dal 30 luglio 1996 al 31 luglio 1997 per la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. Holding KG e della [OSCURATO:PERSONA] GmbH &
Co. KG e il periodo dal 1° gennaio 1998 al 14 luglio 1999 per la partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA].
2)
L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] è fissato a EUR 7,15 milioni, di cui in solido con la [OSCURATO:PERSONA] per un importo
di EUR 7,15 milioni e in solido con la [OSCURATO:SOCIETA] per un importo di EUR 6, 325 milioni.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sopporteranno le proprie spese nonché il 50% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]
europea.
5)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà il 50% delle proprie spese.