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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 39567/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35800-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 869/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 35800 sez.

M3 - ud. 05-10-2021 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:SOCIETA] è stata conduttrice di un immobile ad uso commerciale concesso da [OSCURATO:PERSONA] srl, nel quale però si sono verificate infiltrazioni che secondo la [OSCURATO:SOCIETA], hanno danneggiato buona parte del materiale aziendale.

Per tale motivo, [OSCURATO:SOCIETA] ha omesso il pagamento di parte dei canoni di locazione. [OSCURATO:PERSONA] srl ha di conseguenza ottenuto un decreto ingiuntivo per tale morosità, e, nel giudizio di opposizione, [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepito l'inadempimento assumendo di essere, lei, creditrice di una somma a titolo di risarcimento del danno- essendo le infiltrazioni responsabilità della locatrice- per una somma superiore a quella dovuta per i canoni. 2.-In primo grado, dove è stata citata anche Unipol per la copertura assicurativa dei beni danneggiati, questa tesi è stata accolta, il decreto ingiuntivo revocato e la [OSCURATO:PERSONA] srl, locatrice, condannata a corrispondere la differenza tra i canoni non corrisposti ed il danno inferto alla conduttrice.

Ma, in appello, la decisione è stata riformata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto che non vi fosse alcuna prova attendibile dell'ammontare del danno, e che quelle offerte fossero insufficienti. 3.-[OSCURATO:SOCIETA] ricorre con sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl e Unipol hanno notificato controricorso con cui chiedono il rigetto.

Vi sono memorie di entrambe le parti.

Considerato che 5.-/ primi cinque motivi possono considerarsi insieme.

La premessa di questa unitaria valutazione è nella regola, più volte affermata da questa Corte, secondo cui la "censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione". (Sez. 6, n. 1229 / 2019; Sez.

L., 27000/2016; Sez.

L. 13960/ 2014).

Invero i motivi dal 3.1.al

3.5. denunciano una erronea valutazione delle prove testimoniali (3.1.), valutazione che viene ritenuta apodittica, o immotivata (3.3.), e dunque chiedono una rivalutazione di quelle prove che in questa sede non è ammissibile, compresa l'omessa considerazione di una perizia di parte (3.4.).

Anche ad ammettere che quei motivi debbano intendersi come censure di difetto di motivazione, in astratto ammissibile, resta la circostanza che, nel nuovo regime, che regola tale motivo di ricorso, il difetto di motivazione deve essere assoluto, tale che non si possa ricavare argomento alcuno posto a supporto della decisione, mentre chiaramente nella sentenza impugnata sono indicate le ragioni di sfiducia o di inattendibilità e comunque di insufficienza delle prove testimoniali.

Il motivo 3.2., che pur sempre denuncia violazione dell'articolo 116 c.p.c. oltre a 2727 e 2729 c.c., censura, nell'ambito sempre della valutazione delle prove, la circostanza che la Corte di merito ha ritenuto tardiva la proposizione dell'accertamento tecnico preventivo, configurandolo come un onere decisivo.

Questo motivo, oltre a quanto detto sopra, è inammissibile per un'altra ragione: non contesta infatti una ratio decidendi, ma un obiter, o comunque un argomento a sostegno della ratio, avendovi la Corte di merito fatto ricorso per rafforzare la sua decisione sulla insufficienza delle prove e non quale criterio autonomo di decisione.

E cosi il motivo 3.5 che lamenta l'omesso ricorso al criterio equitativo, denunciando violazione dell'articolo 1226 c.c., che deve ritenersi infondato, oltre che per la regola generale sopra detta, altresì perché il ricorso al criterio equitativo presuppone una oggettiva difficoltà di prova dell'ammontare del danno, e non può farsene uso quando invece l'ammontare non è stato provato da chi ne aveva onere. 6.-Gli altri due motivi attengono alle spese.

Il 3.6 assume una violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. ed assume che v'era stata una soccombenza reciproca nel fatto che comunque la somma inizialmente chiesta e ingiunta con il decreto era stata ridotta, mentre il giudice di merito ha liquidato sulla base di una totale soccombenza in entrambi i gradi.

Il motivo è infondato.

La riduzione della somma inizialmente richiesta può considerarsi soccombenza reciproca solo ove "abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto" (SEz. 3, 516/ 2020; 3438/ 2016).

E tale circostanza non è emersa né è allegata.

Il motivo

3.7. denuncia violazione del DM 2014 sulle spese di lite e ritiene errata la liquidazione nel medio, anziché nel minimo, per via della scarsa attività istruttoria e procedimentale.

Anche in tal caso il motivo è infondato: la scelta del valore di riferimento, cui commisurare la liquidazione, non dipende da quante memorie o atti sono stati compiuti nel giudizio, essendo quest'ultimo un indicatore che non influisce sullo scaglione di riferimento, né sulla scelta tra valore minimo e massimo all'interno dello scaglione. 7.-11 ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di 3000,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35800-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 869/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 35800 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -2- Ritenuto che 1.-[OSCURATO:SOCIETA] è stata conduttrice di un immobile ad uso commerciale concesso da [OSCURATO:PERSONA] srl, nel quale però si sono verificate infiltrazioni che secondo la [OSCURATO:SOCIETA], hanno danneggiato buona parte del materiale aziendale. Per tale motivo, [OSCURATO:SOCIETA] ha omesso il pagamento di parte dei canoni di locazione. [OSCURATO:PERSONA] srl ha di conseguenza ottenuto un decreto ingiuntivo per tale morosità, e, nel giudizio di opposizione, [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepito l'inadempimento assumendo di essere, lei, creditrice di una somma a titolo di risarcimento del danno- essendo le infiltrazioni responsabilità della locatrice- per una somma superiore a quella dovuta per i canoni. 2.-In primo grado, dove è stata citata anche Unipol per la copertura assicurativa dei beni danneggiati, questa tesi è stata accolta, il decreto ingiuntivo revocato e la [OSCURATO:PERSONA] srl, locatrice, condannata a corrispondere la differenza tra i canoni non corrisposti ed il danno inferto alla conduttrice. Ma, in appello, la decisione è stata riformata, avendo i giudici di secondo grado ritenuto che non vi fosse alcuna prova attendibile dell'ammontare del danno, e che quelle offerte fossero insufficienti. 3.-[OSCURATO:SOCIETA] ricorre con sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl e Unipol hanno notificato controricorso con cui chiedono il rigetto. Vi sono memorie di entrambe le parti. Considerato che 5.-/ primi cinque motivi possono considerarsi insieme. La premessa di questa unitaria valutazione è nella regola, più volte affermata da questa Corte, secondo cui la "censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione". (Sez. 6, n. 1229 / 2019; Sez. L., 27000/2016; Sez. L. 13960/ 2014). Invero i motivi dal 3.1.al 3.5. denunciano una erronea valutazione delle prove testimoniali (3.1.), valutazione che viene ritenuta apodittica, o immotivata (3.3.), e dunque chiedono una rivalutazione di quelle prove che in questa sede non è ammissibile, compresa l'omessa considerazione di una perizia di parte (3.4.). Anche ad ammettere che quei motivi debbano intendersi come censure di difetto di motivazione, in astratto ammissibile, resta la circostanza che, nel nuovo regime, che regola tale motivo di ricorso, il difetto di motivazione deve essere assoluto, tale che non si possa ricavare argomento alcuno posto a supporto della decisione, mentre chiaramente nella sentenza impugnata sono indicate le ragioni di sfiducia o di inattendibilità e comunque di insufficienza delle prove testimoniali. Il motivo 3.2., che pur sempre denuncia violazione dell'articolo 116 c.p.c. oltre a 2727 e 2729 c.c., censura, nell'ambito sempre della valutazione delle prove, la circostanza che la Corte di merito ha ritenuto tardiva la proposizione dell'accertamento tecnico preventivo, configurandolo come un onere decisivo. Questo motivo, oltre a quanto detto sopra, è inammissibile per un'altra ragione: non contesta infatti una ratio decidendi, ma un obiter, o comunque un argomento a sostegno della ratio, avendovi la Corte di merito fatto ricorso per rafforzare la sua decisione sulla insufficienza delle prove e non quale criterio autonomo di decisione. E cosi il motivo 3.5 che lamenta l'omesso ricorso al criterio equitativo, denunciando violazione dell'articolo 1226 c.c., che deve ritenersi infondato, oltre che per la regola generale sopra detta, altresì perché il ricorso al criterio equitativo presuppone una oggettiva difficoltà di prova dell'ammontare del danno, e non può farsene uso quando invece l'ammontare non è stato provato da chi ne aveva onere. 6.-Gli altri due motivi attengono alle spese. Il 3.6 assume una violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. ed assume che v'era stata una soccombenza reciproca nel fatto che comunque la somma inizialmente chiesta e ingiunta con il decreto era stata ridotta, mentre il giudice di merito ha liquidato sulla base di una totale soccombenza in entrambi i gradi. Il motivo è infondato. La riduzione della somma inizialmente richiesta può considerarsi soccombenza reciproca solo ove "abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto" (SEz. 3, 516/ 2020; 3438/ 2016). E tale circostanza non è emersa né è allegata. Il motivo 3.7. denuncia violazione del DM 2014 sulle spese di lite e ritiene errata la liquidazione nel medio, anziché nel minimo, per via della scarsa attività istruttoria e procedimentale. Anche in tal caso il motivo è infondato: la scelta del valore di riferimento, cui commisurare la liquidazione, non dipende da quante memorie o atti sono stati compiuti nel giudizio, essendo quest'ultimo un indicatore che non influisce sullo scaglione di riferimento, né sulla scelta tra valore minimo e massimo all'interno dello scaglione. 7.-11 ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di 3000,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que