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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 19575/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9042-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 115/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/09/2018 R.G.N. 168/2016; Oggetto R.G.N.9042/2019 Cron.

Rep.

Ud.13/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 9042/19 Rilevato che: Con sentenza del 24.9.18 n. 115, la Corte d’appello di Perugia accoglieva parzialmente l’appello dell’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Orvieto che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta a far accertare il diritto a percepire la pensione di reversibilità, per effetto della morte del padre, [OSCURATO:PERSONA].

Il tribunale accoglieva la domanda, ritenendo il ricorrente, pur se maggiorenne all’epoca della morte del padre, tuttavia inabile al lavoro e a carico del genitore.

La Corte d’appello, a sostegno dell’accoglimento parziale del gravame dell’Inps, pur ritenendo inammissibile la censura proposta dall’Inps sulla vivenza a carico , per difetto di specificità, accoglieva tuttavia quella sul difetto del requisito sanitario, essendo richiesto per ottenere il beneficio,ad avviso della Corte, l’impossibilità a dedicarsi a una qualunque attività lavorativa e non solo una riduzione tale da compromettere o rendere difficoltosa la collocazione in un’attività remunerativa.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 8 della legge n. 222/84, in coordinamento con l’art. 22 commi 1 e 7 della legge n. 903/65, perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che l’inabilità richiesta, ai fini del conseguimento della pensione ai superstiti, dovesse implicare l’assoluta impossibilità di dedicarsi a una qualunque attività lavorativa e non invece una riduzione tale da compromettere o rendere difficoltosa la collocazione in un’attività remunerativa.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla violazione dell’art. 8 comma 2 della legge n. 222/84, in coordinamento con il d.lgs. n. 509/88, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché sarebbe stato omesso l’accertamento del requisito della inabilità verificando, in caso di mancato raggiungimento di una riduzione del 100% dell’astratta possibilità di lavoro, la residua capacità lavorativa, tenendo conto del tipo di infermità e delle generali attitudini del soggetto.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico(cfr. Cass.n. 28614/20, secondo cui l'inabilità al lavoro rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice; v edi fra le altre, Cass. n. 1367 del 1998 e successive conformi,fra le più recenti anche Cass. n. 30859 del 2019) .

Nella specie, è dirimente l’accertamento in fatto della Corte d’appello sulla base di una seconda CTU disposta nel corso del giudizio di secondo grado, in ragione della quale, la Corte del merito reputava il richiedente in possesso di una residua capacità lavorativa, “da impiegare in mansioni semplici, senza autonomia decisionale”.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., non si fa luogo a liquidazione delle spese.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9042-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 115/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/09/2018 R.G.N. 168/2016; Oggetto R.G.N.9042/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 9042/19 Rilevato che: Con sentenza del 24.9.18 n. 115, la Corte d’appello di Perugia accoglieva parzialmente l’appello dell’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Orvieto che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta a far accertare il diritto a percepire la pensione di reversibilità, per effetto della morte del padre, [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale accoglieva la domanda, ritenendo il ricorrente, pur se maggiorenne all’epoca della morte del padre, tuttavia inabile al lavoro e a carico del genitore. La Corte d’appello, a sostegno dell’accoglimento parziale del gravame dell’Inps, pur ritenendo inammissibile la censura proposta dall’Inps sulla vivenza a carico , per difetto di specificità, accoglieva tuttavia quella sul difetto del requisito sanitario, essendo richiesto per ottenere il beneficio,ad avviso della Corte, l’impossibilità a dedicarsi a una qualunque attività lavorativa e non solo una riduzione tale da compromettere o rendere difficoltosa la collocazione in un’attività remunerativa. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 8 della legge n. 222/84, in coordinamento con l’art. 22 commi 1 e 7 della legge n. 903/65, perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che l’inabilità richiesta, ai fini del conseguimento della pensione ai superstiti, dovesse implicare l’assoluta impossibilità di dedicarsi a una qualunque attività lavorativa e non invece una riduzione tale da compromettere o rendere difficoltosa la collocazione in un’attività remunerativa. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla violazione dell’art. 8 comma 2 della legge n. 222/84, in coordinamento con il d.lgs. n. 509/88, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché sarebbe stato omesso l’accertamento del requisito della inabilità verificando, in caso di mancato raggiungimento di una riduzione del 100% dell’astratta possibilità di lavoro, la residua capacità lavorativa, tenendo conto del tipo di infermità e delle generali attitudini del soggetto. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico(cfr. Cass.n. 28614/20, secondo cui l'inabilità al lavoro rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice; v edi fra le altre, Cass. n. 1367 del 1998 e successive conformi,fra le più recenti anche Cass. n. 30859 del 2019) . Nella specie, è dirimente l’accertamento in fatto della Corte d’appello sulla base di una seconda CTU disposta nel corso del giudizio di secondo grado, in ragione della quale, la Corte del merito reputava il richiedente in possesso di una residua capacità lavorativa, “da impiegare in mansioni semplici, senza autonomia decisionale”. Pertanto, il ricorso va rigettato. Ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., non si fa luogo a liquidazione delle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso,
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