CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11788/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso e di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale;Lella la memoria di replica del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel ricorso enella questione di legittimità costituzionale;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diMonza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione propostoex artt. 670 e 673 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la“disapplicazione” della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida o, insubordine, la sostituzione della stessa con quella della sospensione della patente a seguitodel passaggio in giudicato della sentenza pronunciata da quell’ufficio in data 9 febbraio2022, con la quale è stato condannato per il reato di omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, primo e secondo comma, cod. pen., con la revoca della patente ex art. 222, comma 2,decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).1.1. Il giudice dell'esecuzione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 88del 2019 e la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 25780 del 11/04/2024), ha ritenuto che,a differenza dell'ipotesi nella quale la revoca della patente è disposta per l'omicidio stradalecommesso non in stato di alterazione psicofisica, la più grave sanzione amministrativaaccessoria della revoca della patente di guida, pur avendo carattere punitivo, sia statadoverosamente applicata in considerazione della già valutata legittimità costituzionale di talepiù afflittiva previsione.2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, sviluppando un primo articolato motivo e unsecondo motivo che propone una questione di legittimità costituzionale.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e35 Cost. nonché all'art. 222 cod. strada, e il vizio della motivazione.Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente affermato di non avere “margini didiscrezionalità” in merito alla previsione normativa che impone, nel caso della condanna perl'omicidio stradale aggravato, la revoca della patente di guida; sarebbe doveroso invecetenere in considerazione, in relazione ai principi di proporzionalità e di colpevolezza, lapericolosità sociale del condannato che, nel caso di specie, è del tutto assente.Infatti, tra la data del commesso reato (18 giugno 2018) e la revoca della patente, sonodecorsi oltre sei anni e mezzo senza che XXXXXX sia stato denunciato per qualsiasi reato;egli, inoltre, ha seguito un positivo percorso rieducativo dopo il fatto per il quale ha riportatocondanna; egli ha ottenuto, a seguito della sorveglianza sanitaria espletata per molti anni, ilcertificato di idoneità alla guida da parte della competente Commissione medico legale.Pertanto, la revoca della patente disposta dal Prefetto, in esecuzione della sentenzapenale di condanna, appare del tutto sproporzionata e non correlata all’attuale condizionedel condannato.D'altra parte, la revoca della patente ha gravissime ricadute anche sull'attività lavorativadel condannato, sicché si palesa ingiustificatamente afflittiva a fronte di un soggetto privo dipericolosità sociale.Il giudice dell’esecuzione avrebbe, quindi, dovuto revocare la sanzione amministrativao, almeno, graduarla applicando la sospensione della patente di guida, come previsto dallasentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019.2.2. Il secondo motivo sollecita il Collegio a sollevare la questione di legittimitàcostituzionale dell'articolo 222 cod. strada, in riferimento agli articoli 3 e 27 dellaCostituzione, nel caso dell'omicidio stradale aggravato quando sia stata riconosciutal'attenuante prevista dal settimo comma dell'articolo 589-bis cod. pen. e in assenza dipericolosità sociale.Secondo la difesa, è palese la violazione dei principi di uguaglianza e colpevolezzapoiché l’art. 222 cod. strada, nel disporre sempre e comunque la revoca della patente, nonconsente al giudice di tenere conto della condotta tenuta in occasione dell'incidente e diquella successiva: XXXXXX prestò immediata assistenza alla vittima, che aveva concorsocon la propria condotta alla causazione dell'evento, e ha in seguito conseguito lacertificazione di idoneità alla guida da parte della competente Commissione medica, adimostrazione della intima consapevolezza del disvalore di quanto commesso.Nonostante tali positivi indicatori di un’attenuata responsabilità per il fatto e di acquisitaconsapevolezza del proprio agìto e di piena emenda, nonché di assenza di pericolosità, lapatente non può essere ottenuta per quindici anni ex art. 222, comma 3-bis, cod. strada,così determinandosi un grave vulnus al condannato che viene punito in modosproporzionato e subisce una menomazione dei propri diritti per un periodo di tempopalesemente eccessivo a fronte della concreta valutazione del fatto.In proposito, oltre a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2020,che riguarda l’ipotesi dell'articolo 120, comma 2, cod. strada, il ricorso richiama pure lasentenza n. 162 del 2024 che riguarda la verifica di pericolosità sociale in tema di misura diprevenzione; ad avviso della difesa vi sarebbe analogia con la situazione, dichiarataillegittima dal punto di vista costituzionale, relativa alla sanzione amministrativa della revocadella patente di guida che, anche in questo caso, è disposta in via automatica, senza alcunagraduazione e per il solo fatto di avere subìto una condanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato; la questione di legittimità costituzionale è manifestamenteinfondata e non rilevante.2. Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile del reato diomicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, primo e secondo comma, cod. pen., perchécommesso in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanzestupefacenti o psicotrope, e, con la circostanza attenuante del concorso colposo dellapersona offesa ex art. 589-bis, settimo comma, nonché con le circostanze attenuantigeneriche ex art. 62-bis cod. pen., è stato condannato alla pena di due anni di reclusionecon la revoca della patente di guida a norma dell'art. 222, comma 2, cod. strada.La condanna veniva confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 22marzo 2024, divenuta irrevocabile in data 10 ottobre 2024 a seguito della dichiarazione diinammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 44313 del 10/10/2024).3. È doveroso evidenziare che XXXXXX ha attivato l’incidente di esecuzione soltantodopo che il Prefetto ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida inesecuzione della sentenza penale irrevocabile; al momento del fatto la patente gli era statacautelativamente ritirata e poi sospesa per otto mesi.3.1. Né in sede di giudizio di merito, né in sede di legittimità XXXXXX ha mai censuratol’applicazione della sanzione amministrativa accessoria: non può, però, dirsi che sul punto sisia formato il cd. giudicato implicito, poiché viene dedotta l’illegalità della sanzione senza chesul punto nessun giudice si sia mai espressamente pronunciato.Ad avviso del Collegio, la denuncia dell’illegalità della pena, prescindendo dallafondatezza della questione, consente e impone l’intervento, in qualunque momento, delgiudice dell’esecuzione che sia investito della specifica richiesta di dichiarazione di noneseguibilità della sanzione amministrativa per una presunta illegalità della stessa.Appunto, XXXXXX ha chiesto, in sede di incidente di esecuzione, la “disapplicazione”della sanzione amministrativa in quanto contra legem, ovvero ne ha domandato larimodulazione con applicazione della sospensione della patente, richiamando i principiespressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, dai quali discenderebbe laillegalità della revoca della patente di guida poiché disposta senza motivazione sulla opzionesanzionatoria tra revoca e sospensione, come invece previsto dall’indicata sentenza.3.1. Va ribadito che la richiesta del condannato è consentita, indipendentemente dallafondatezza, poiché viene il rilievo la legalità della sanzione.Il concetto di illegalità della pena è stato recentemente precisato da Sez. U, n. 38809del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, anche con puntuali riferimenti ai poteri del giudicedell’esecuzione: «la pena è illegale […] non quando consegua a una mera erroneaapplicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla qualel'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quandonon sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge osia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. In definitiva, ènecessario che la nozione di pena illegale, come si diceva in principio, venga calibrata sullasua funzione di rappresentare l'altro polo del giudizio di bilanciamento da operare inrelazione alle garanzie sottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertàpersonale esposta al rischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorioriconosciuto al giudice. Tale conclusione si impone in quanto “irrogare una sanzione diversaper specie e/o quantità rispetto ai confini edittali impegna il valore costituzionale della legalitàdella pena di cui all'art. 25 Cost., che resterebbe vulnerato se non si potesse porre rimedio,anche d'ufficio, all'errore del giudice del grado precedente” (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013,Stagno, Rv. 255197; così anche Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265529;Sez. 1, n. 33326 del 14/02/2017, Vizzaccaro, non mass.; Sez. 1, n. 40896 del 28/03/2017,Pucci, non mass.). Può dunque concludersi nel senso che la pena che non sia prevista, nelgenere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una pena che attesta un abuso delpotere discrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore.Il rilievo dell'illegalità della pena, anche ab origine, deve, pertanto, prevalere sul giudicatosostanziale, in tal modo venendosi ad ampliare la casistica, già elaborata dallagiurisprudenza sopra ricordata, delle eccezioni alla regola dell'intangibilità del giudicato».Da quanto sopra rilevato, nonché dai pertinenti richiami giurisprudenziali di dettapronuncia (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01; Sez. U, n. 18821 del24/10/2013 - dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651 - 01; Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015, dep.2016, Mraidi, Rv. 266872; Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111 – 01;Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327), discende che la questioneposta in sede esecutiva è consentita e va esaminata ex artt. 666 e 673 cod. proc. pen.3.2. Per dare completezza all’inquadramento della questione all’esame del Collegio vaanche ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2021, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, in quantointerpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenzairrevocabile ex art. 222, comma 2, cod. strada.Conseguentemente è stato affermato che, in caso di condanna irrevocabile per il delittodi omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallostato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima dellasentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021, il giudice dell'esecuzione può sostituiredetta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua naturasostanzialmente punitiva (Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Lobbia, Rv. 281898 - 01).Ebbene, indipendentemente dal caso deciso con la richiamata sentenza, quanto nellaspecie affermato in merito ai poteri del giudice dell’esecuzione conferma l’opzioneermeneutica di consentire il sindacato esecutivo sull’illegalità della sanzione amministrativaaccessoria della revoca patente di guida a seguito della condanna per il delitto di omicidiostradale aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti.4. Tanto premesso, è utile ripercorre la giurisprudenza costituzionale che si è occupatadelle questioni rilevanti per la decisione del presente ricorso.4.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 89 del 2019, dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa alla revocadella patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dellostesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanzeaggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod.pen.La Corte ha chiaramente precisato che: «Orbene, nell’art. 222 cod. stradal’automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità delcaso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citatedisposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamentepiù gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dalsecondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.) o sottol’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita el’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali benifondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezzastradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi siadi omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime».Si comprende, dunque, che la questione di legittimità costituzionale oggi posta alCollegio è manifestamente infondata sotto i profili dedotti (art. 3 e 27 Cost.)4.2. È bene ricordare che, con la medesima sentenza, la Corte ha anche esaminato,giudicandola infondata, la questione relativa al divieto di bilanciamento della circostanzaLa Corte ha precisato: «15.– In conclusione, avendo il legislatore introdottoun’attenuante a effetto speciale legata all’apporto causale del colpevole, non è irragionevoleche, quando la valutazione sia limitata all’alternativa dell’efficacia “esclusiva”, o nonesclusiva, della condotta del colpevole, l’attenuante non possa essere bilanciata con leaggravanti “privilegiate” e segnatamente, quanto al reato di omicidio stradale (nel giudizio aquo innanzi al GUP del Tribunale ordinario di Roma), con l’aggravante di cui al secondocomma dell’art. 589-bis cod. pen. per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica oltre la sogliadi cui all’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, e, quanto al reato di lesioni personalistradali gravi (nel giudizio a quo innanzi al Tribunale ordinario di Torino), con l’aggravante dicui al quinto comma, numero 2), dell’art. 590-bis cod. pen. per aver attraversatoun’intersezione stradale con il semaforo disposto al rosso. Rientra nella discrezionalità dellegislatore, esercitata non irragionevolmente, graduare l’effetto diminuente della pena diquesta attenuante a effetto speciale in riferimento alle menzionate aggravanti “privilegiate”allorché ricorra un generico concorso della colpa della parte offesa o di altre concause cherendono non esclusivo l’apporto causale dell’azione o dell’omissione del colpevole».Da ciò deriva che, oltre alla legittimità del divieto di bilanciamento, è stata esaminata laquestione della rilevanza, sotto il profilo dell’attenuazione del grado di colpevolezza, delconcorso di colpa del danneggiato, escludendosi che, fermo l’effetto di mitigazione dellapena, detta circostanza possa ulteriormente rilevare rispetto al nucleo essenziale dellacondotta cui consegue la sanzione ammnistrativa accessoria della revoca della patente diguida.4.3. Il contesto ermeneutico di riferimento si è arricchito anche grazie alla sentenzadella Corte costituzionale n. 194 del 2023.In tale occasione il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili e infondate le questionidi legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzocomma, della Costituzione.Conviene ripercorre alcuni passaggi della citata sentenza che sono particolarmenterilevanti nel caso oggetto del giudizio.La Corte ha precisato: «6.– Il sindacato costituzionale sulla proporzionalità della pena –inizialmente affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., con lavalorizzazione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primocomma dell’art. 27 Cost., da leggersi alla luce della necessaria funzione rieducativa dellapena di cui al terzo comma dello stesso articolo – ha vieppiù ricompreso l’ulteriore canonedella sua individualizzazione, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fissenella loro misura (sentenza n. 222 del 2018, che richiama in senso conforme le sentenze n.50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963). In via generale, la pena deve essereadeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato pergli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, in mododa escludere che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultaremanifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato(sentenze n. 63 del 2022, n. 143 e n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020). Quanto alla necessità digraduare le sanzioni alla concreta gravità della condotta, questa Corte, con riferimento allesanzioni penali in senso stretto, ha più volte affermato in via di principio che previsionisanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale,potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo “a condizione che, per lanatura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaiaragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allospecifico tipo di reato” (sentenze n. 266 del 2022, n. 185 del 2021, n. 88 del 2019, n. 222 del2018 e, nello stesso senso, n. 50 del 1980). Se la “regola” è rappresentata dalla“discrezionalità”, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) èper ciò solo “indiziata” di illegittimità, e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito aun controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione attraverso lapuntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda “proporzionata”all’intera gamma dei comportamenti tipizzati (sentenza n. 222 del 2018). Tali principi valgonoanche per le sanzioni amministrative che condividono con quelle penali la finalità punitiva,per le quali – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore competenell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – si prospetta,allo stesso modo che per le pene, l’esigenza che non venga meno un rapporto di congruitàtra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione deldiritto diverrebbe irragionevole e non giustificata (sentenze n. 95 del 2022 e n. 185 del 2021;in senso conforme, le sentenze n. 40 del 2023, n. 266 e n. 246 del 2022, nonché le sentenzen. 212, n. 115, n. 112 e n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018)».Poste tali inequivoche premesse, la sentenza prosegue:«7.– Venendo alla particolarefattispecie della revoca della patente di guida, che ha connotazione sostanzialmente punitiva(sentenza n. 68 del 2021), questa Corte in numerose occasioni è stata chiamata a sindacarela legittimità costituzionale di norme che prevedevano la revoca stessa, sia come sanzioneamministrativa automatica disposta dal prefetto (sentenze n. 246 del 2022, n. 99 e n. 24 del2020 e n. 22 del 2018), che quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale(sentenze n. 266 del 2022 e n. 88 del 2019). In particolare, la sentenza n. 88 del 2019 hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cuiprevedeva “la sanzione amministrativa della revoca della patente, estesa indistintamente atutte le ipotesi – sia aggravate dalle circostanze “privilegiate” sia non aggravate – di omicidiostradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime”, senza che “il giudice possadisporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa aisensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorchénon ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzodegli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”. La Corte ha ritenuto che la disposizione censuratadesse luogo ad “un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibileindice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca”, mentre, alla luce delmedesimo criterio, ha escluso il contrasto con l’art. 3 Cost. della sanzione fissa della revocadella patente per le violazioni più gravi di omicidio stradale o lesioni personali gravi ogravissime stradali aggravate dalla presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Deveanche ricordarsi che l’art. 120, comma 2, cod. strada è stato dichiarato costituzionalmenteillegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere”– alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottopostia misure di sicurezza personali o di prevenzione (sentenze n. 99 e n. 24 del 2020). Analoghedichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno avuto l’effetto di rimuovere l’automatismodella revoca della patente di guida conseguente alla condanna per reati in materia distupefacenti (sentenza n. 22 del 2018) o alla condotta del custode di un veicolo sottoposto asequestro, il quale abusivamente circoli con il medesimo o, comunque, consenta ad altri dicircolare (sentenza n. 246 del 2022). Più recentemente, la sentenza n. 266 del 2022 ha,invece, ritenuto non fondata la questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., con cui erastato censurato l’art. 176, comma 22, cod. strada, nella parte in cui, con riguardo allaviolazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade, prevede la sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore perqualsiasi tratto autostradale, compresi i piazzali antistanti ai caselli di entrata e di uscita, sulrilievo che la revoca non possa ritenersi manifestamente irragionevole né sproporzionatarispetto alla gravità dell’illecito, poiché anche chi inverte il senso di marcia nel trattoimmediatamente successivo ai caselli di uscita dall’autostrada crea un gravissimo pericoloper la vita e l’incolumità propria e altrui».La decisione esamina, poi, in dettaglio la risposta sanzionatoria alla condotta di guida instato di ebbrezza, così fornendo una chiara indicazione della ragionevolezza della previsionenormativa anche in relazione all’ipotesi nella quale, a causa della citata condizione, sidetermini un incidente: «8.– Orbene, deve considerarsi che la fattispecie di guida in stato diebbrezza di cui all’art. 186 cod. strada si declina – come si è già visto (sopra punto 6 eseguenti) – secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale esanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore. In tal modo,l’impianto sanzionatorio, che punisce la guida in stato di ebbrezza, prevede diversi “gradi diintensità” della violazione, ai quali corrispondono differenti livelli di sanzioni in progressionecrescente finalizzati alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utentidella strada. Il divario tra le varie misure – detentive, pecuniarie e accessorie – è correlatoall’incremento della pericolosità della condotta, graduata sulla base del livello del tassoalcolemico. In particolare, la sanzione amministrativa accessoria è determinata in unintervallo che va dalla sospensione della patente di guida per tre mesi, per le condotte menogravi, fino alla revoca della patente, per la condotta più grave. Tale è la guida in stato diebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ove la condotta sia aggravata per aver ilconducente provocato un incidente. Tale circostanza aggravante, che mostra che ilsuperamento della soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico è stato tale, in concreto, da avercompromesso il controllo dell’autovettura, individua e sanziona una condotta particolarmentepericolosa, quale che sia l’entità dell’incidente, e rende non irragionevole che, anche a fini dideterrenza per la salvaguardia della sicurezza pubblica nella circolazione stradale, siacollocata in cima alla scala delle condotte sanzionate in misura progressivamente piùelevata. È vero – come indica il giudice a quo – che l’imputato potrebbe aver provocato, inconcreto, un “incidente” di modesta portata, come nel caso di specie. Ma ciò non esclude –secondo una valutazione non irragionevole del legislatore – che tale condotta si collochicomunque al livello più elevato della descritta graduazione. La modestia delle conseguenzedell’incidente non smentisce la gravità della condotta di chi si mette alla guida in stato diebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l in una condizione tale da non aver ilpieno controllo del veicolo condotto, come mostra ex post l’incidente provocato a causa ditale alterata condizione psico-fisica. Si tratta di un comportamento altamente pericoloso perla vita e l’incolumità delle persone, tenuto in spregio del dovuto rispetto di tali benifondamentali. La previsione di una severa misura amministrativa di natura preventiva tendealla protezione di beni giuridici primari ed è giustificata dalla condizione di temporaneainaffidabilità alla guida, alla quale si è posto consapevolmente il soggetto condannato, edalla maggiore pericolosità del comportamento censurato rispetto alle ipotesi non parimentiaggravate. Tenuto conto che “la ratio dell’aggravante è da ricercarsi nella volontà dellegislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, inquanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggettie dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa allacircolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida” (ordinanza n.247 del 2013), la scelta di non distinguere, ai fini dell’operatività della revoca, in funzionedella gravità dell’incidente corrisponde a un criterio di prevenzione generale nonirragionevole nei confronti di colui il quale, con un tasso alcolemico superiore al livello sogliadell’1,5 g/l, guidi in un evidente stato di alterazione e di compromissione delle sue condizionifisiche e psichiche. Pertanto, non vi è alcun “indifferenziato automatismo sanzionatorio, checostituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca”(sentenza n. 88 del 2019)».Per quanto riguarda, infine, la compatibilità costituzionale della revoca della patenterispetto alla durata della sanzione, la Corte costituzionale ha sottolineato che: «9.– Del resto,per il reato di guida in stato di ebbrezza il giudice ha già un margine di apprezzamentosufficiente perché la sanzione inflitta sia proporzionata alla complessiva considerazione dellepeculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, potendo l’aumento della pena oscillaretra un minimo e un massimo, raddoppiati nell’ipotesi aggravata, ma comunque dadeterminarsi in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro o del grado della colpa.L’eventualità che, a seguito della concessione di benefici di legge, la revoca della patente diguida mantenga un primario ruolo afflittivo, permanendo come unica misura punitivaconcretamente efficace, risulta, poi, coerente sia con la finalità preventiva della sanzione,perché consente di evitare che il reo ricrei la situazione di pericolo per un congruo periodo ditempo; sia con la finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza dellagravità del comportamento; sia con la funzione rieducativa, perché impone al condannato diaffrontare il percorso di esami che lo abilita alla guida per ottenere la nuova patente,instaurando un processo virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione.Infatti, la revoca della patente di guida non ha una efficacia ostativa permanente, in quanto iltitolare di patente revocata può conseguire un nuovo titolo abilitativo in un termine che l’art.219, comma 3-ter, cod. strada, nel caso in cui la misura consegua alle violazioni di cui agliartt. 186, 186-bis e 187 cod. strada, ha fissato in tre anni».La Corte costituzionale ha da ultimo precisato che: «10.– Infine, deve escludersiun’irrazionalità estrinseca che deriverebbe dal confronto, quale tertium comparationis, con laposizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi ogravissime di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che potrebbe invece beneficiare dellascelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente. Secondo il costanteindirizzo di questa Corte, la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualorasituazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quandoalla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n.171 del 2022, n. 172 e n. 71 del 2021, n. 165 e n. 85 e del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del2006, n. 340 e n. 136 del 2004). L’automatismo della revoca della patente ai sensi dell’art.222, comma 2, quarto periodo, cod. strada è stato censurato dalla sentenza n. 88 del 2019solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito incondizioni psico-fisiche non gravemente alterate, ossia “allorché non ricorra alcuna dellecircostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”, restando quindi vigente in particolare nel caso di conducenti con un tassoalcolemico superiore a 1,5 g/l. Il tertium comparationis non è quindi utilmente invocabile,ebbrezza alcolica, causi un incidente stradale con compromissione grave dell’integrità fisicadi un terzo, se non addirittura la sua morte. 11.– In conclusione, la sanzione accessoria dellarevoca della patente per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tassoalcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall’aver provocato un incidente in ragione di talestato di alterazione psico-fisica, costituisce misura non sproporzionata rispetto alla gravitàintrinseca dell’illecito sanzionato dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nell’ambito di unaprevisione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravisanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata».Anche sotto tale profilo, quindi, la questione di legittimità costituzionale si palesainconsistente, siccome manifestamente infondata, in quanto è già stata verificata lacompatibilità costituzionale della previsione della revoca della patente che consegue allacondotta di un soggetto che, in stato di ebbrezza alcolica, causi un incidente stradale concompromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, se non addirittura la sua morte.Si tratta, cioè, della positiva verifica di compatibilità costituzionale che, per ovvie ragioni,abbraccia anche lo stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti,come chiaramente risulta dalla citata sentenza n. 194 del 2023.4.4. In merito alla rilevanza nel giudizio penale della durata del divieto di conseguimentodella patente di guida che sia stata revocata, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 184del 2021, ha precisato, con riguardo alla questione sollevata in un procedimento per lesionistradali aggravate, che: è «manifestamente inammissibile è anche la questione avente adoggetto l’art. 222, comma 3-ter, cod. strada, per difetto di rilevanza, atteso che nel giudizio aquo non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuovapatente di guida dopo la sua revoca in ipotesi applicata dal giudice penale; che, infatti, comegià ritenuto da questa Corte (ancora sentenza n. 88 del 2019 e ordinanza n. 203 del 2019), ilgiudice a quo, in caso di pronuncia di condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi,è chiamato solo ad applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente, nondeterminando il periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente di guida cheè, invece, predeterminato dalla legge; che, dunque, soltanto in sede di eventualecontestazione, innanzi al giudice competente, della legittimità dell’eventuale diniego delprovvedimento autorizzatorio, perché richiesto prima del decorso dei cinque anni, può averingresso la questione di legittimità costituzionale della norma che tale periodo prevede».Da ciò discende, quindi, che la questione della durata della sanzione amministrativaaccessoria, sulla quale il ricorso fa leva per sostenere il proprio assunto, è estranea alperimetro dell’incidente di esecuzione.5. Da tale complesso di pronunce si desume che:- è già stata vagliata la legittimità costituzionale della revoca della patente di guida per ilcaso dell’omicidio stradale aggravato perché commesso in stato di alterazione conseguenteall’assunzione di sostanze stupefacenti, ove pure sussista la circostanza attenuante dell’art.589-bis, settimo comma, cod. pen.;- la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, nel casodell’omicidio stradale aggravato nei termini suddetti, non è manifestamente difforme daiprincipi costituzionali di uguaglianza e colpevolezza, non essendo irragionevole la previsionedi una sanzione “rigida” poiché l’automatismo della revoca della patente ai sensi dell’art.222, comma 2, quarto periodo, cod. strada è stato censurato dalla sentenza n. 89 del 2019solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito incondizioni psico-fisiche non gravemente alterate;- il tertium comparationis, costituito dall’omicidio stradale aggravato dall’assunzione dialcol in misura tale da non alterare gravemente le condizioni psicofisiche, non è quindiutilmente invocabile, atteso che esso disciplina in termini diversi la condotta di un soggettoche, in un più grave stato di alterazione per abuso di alcol o droga, causi un incidentestradale con compromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, se non addirittura la suamorte;- la durata del divieto di conseguire una nuova patente di guida, che sia stata revocataex art. 222 cod. strada, non è rilevante in questa sede poiché è semmai sindacabile nelprocedimento amministrativo avente a oggetto tale questione, ulteriormente eventualmentecriticabile davanti all’autorità giudiziaria amministrativa.6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11788/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO SIANI - Presidente - Sent. n. sez. 1139/2026STEFANO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]SILVIA MATTEI R.G.N. 40523/2025RAFFAELLO MAGIGIOVANNI GALLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di Monza;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA che ha conclusoper il rigetto del ricorso e di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale;Lella la memoria di replica del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel ricorso enella questione di legittimità costituzionale;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diMonza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione propostoex artt. 670 e 673 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la“disapplicazione” della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida o, insubordine, la sostituzione della stessa con quella della sospensione della patente a seguitodel passaggio in giudicato della sentenza pronunciata da quell’ufficio in data 9 febbraio2022, con la quale è stato condannato per il reato di omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, primo e secondo comma, cod. pen., con la revoca della patente ex art. 222, comma 2,decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).1.1. Il giudice dell'esecuzione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 88del 2019 e la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 25780 del 11/04/2024), ha ritenuto che,a differenza dell'ipotesi nella quale la revoca della patente è disposta per l'omicidio stradalecommesso non in stato di alterazione psicofisica, la più grave sanzione amministrativaaccessoria della revoca della patente di guida, pur avendo carattere punitivo, sia statadoverosamente applicata in considerazione della già valutata legittimità costituzionale di talepiù afflittiva previsione.2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, sviluppando un primo articolato motivo e unsecondo motivo che propone una questione di legittimità costituzionale.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e35 Cost. nonché all'art. 222 cod. strada, e il vizio della motivazione.Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente affermato di non avere “margini didiscrezionalità” in merito alla previsione normativa che impone, nel caso della condanna perl'omicidio stradale aggravato, la revoca della patente di guida; sarebbe doveroso invecetenere in considerazione, in relazione ai principi di proporzionalità e di colpevolezza, lapericolosità sociale del condannato che, nel caso di specie, è del tutto assente.Infatti, tra la data del commesso reato (18 giugno 2018) e la revoca della patente, sonodecorsi oltre sei anni e mezzo senza che XXXXXX sia stato denunciato per qualsiasi reato;egli, inoltre, ha seguito un positivo percorso rieducativo dopo il fatto per il quale ha riportatocondanna; egli ha ottenuto, a seguito della sorveglianza sanitaria espletata per molti anni, ilcertificato di idoneità alla guida da parte della competente Commissione medico legale.Pertanto, la revoca della patente disposta dal Prefetto, in esecuzione della sentenzapenale di condanna, appare del tutto sproporzionata e non correlata all’attuale condizionedel condannato.D'altra parte, la revoca della patente ha gravissime ricadute anche sull'attività lavorativadel condannato, sicché si palesa ingiustificatamente afflittiva a fronte di un soggetto privo dipericolosità sociale.Il giudice dell’esecuzione avrebbe, quindi, dovuto revocare la sanzione amministrativao, almeno, graduarla applicando la sospensione della patente di guida, come previsto dallasentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019.2.2. Il secondo motivo sollecita il Collegio a sollevare la questione di legittimitàcostituzionale dell'articolo 222 cod. strada, in riferimento agli articoli 3 e 27 dellaCostituzione, nel caso dell'omicidio stradale aggravato quando sia stata riconosciutal'attenuante prevista dal settimo comma dell'articolo 589-bis cod. pen. e in assenza dipericolosità sociale.Secondo la difesa, è palese la violazione dei principi di uguaglianza e colpevolezzapoiché l’art. 222 cod. strada, nel disporre sempre e comunque la revoca della patente, nonconsente al giudice di tenere conto della condotta tenuta in occasione dell'incidente e diquella successiva: XXXXXX prestò immediata assistenza alla vittima, che aveva concorsocon la propria condotta alla causazione dell'evento, e ha in seguito conseguito lacertificazione di idoneità alla guida da parte della competente Commissione medica, adimostrazione della intima consapevolezza del disvalore di quanto commesso.Nonostante tali positivi indicatori di un’attenuata responsabilità per il fatto e di acquisitaconsapevolezza del proprio agìto e di piena emenda, nonché di assenza di pericolosità, lapatente non può essere ottenuta per quindici anni ex art. 222, comma 3-bis, cod. strada,così determinandosi un grave vulnus al condannato che viene punito in modosproporzionato e subisce una menomazione dei propri diritti per un periodo di tempopalesemente eccessivo a fronte della concreta valutazione del fatto.In proposito, oltre a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2020,che riguarda l’ipotesi dell'articolo 120, comma 2, cod. strada, il ricorso richiama pure lasentenza n. 162 del 2024 che riguarda la verifica di pericolosità sociale in tema di misura diprevenzione; ad avviso della difesa vi sarebbe analogia con la situazione, dichiarataillegittima dal punto di vista costituzionale, relativa alla sanzione amministrativa della revocadella patente di guida che, anche in questo caso, è disposta in via automatica, senza alcunagraduazione e per il solo fatto di avere subìto una condanna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato; la questione di legittimità costituzionale è manifestamenteinfondata e non rilevante.2. Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile del reato diomicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, primo e secondo comma, cod. pen., perchécommesso in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanzestupefacenti o psicotrope, e, con la circostanza attenuante del concorso colposo dellapersona offesa ex art. 589-bis, settimo comma, nonché con le circostanze attenuantigeneriche ex art. 62-bis cod. pen., è stato condannato alla pena di due anni di reclusionecon la revoca della patente di guida a norma dell'art. 222, comma 2, cod. strada.La condanna veniva confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 22marzo 2024, divenuta irrevocabile in data 10 ottobre 2024 a seguito della dichiarazione diinammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 44313 del 10/10/2024).3. È doveroso evidenziare che XXXXXX ha attivato l’incidente di esecuzione soltantodopo che il Prefetto ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida inesecuzione della sentenza penale irrevocabile; al momento del fatto la patente gli era statacautelativamente ritirata e poi sospesa per otto mesi.3.1. Né in sede di giudizio di merito, né in sede di legittimità XXXXXX ha mai censuratol’applicazione della sanzione amministrativa accessoria: non può, però, dirsi che sul punto sisia formato il cd. giudicato implicito, poiché viene dedotta l’illegalità della sanzione senza chesul punto nessun giudice si sia mai espressamente pronunciato.Ad avviso del Collegio, la denuncia dell’illegalità della pena, prescindendo dallafondatezza della questione, consente e impone l’intervento, in qualunque momento, delgiudice dell’esecuzione che sia investito della specifica richiesta di dichiarazione di noneseguibilità della sanzione amministrativa per una presunta illegalità della stessa.Appunto, XXXXXX ha chiesto, in sede di incidente di esecuzione, la “disapplicazione”della sanzione amministrativa in quanto contra legem, ovvero ne ha domandato larimodulazione con applicazione della sospensione della patente, richiamando i principiespressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, dai quali discenderebbe laillegalità della revoca della patente di guida poiché disposta senza motivazione sulla opzionesanzionatoria tra revoca e sospensione, come invece previsto dall’indicata sentenza.3.1. Va ribadito che la richiesta del condannato è consentita, indipendentemente dallafondatezza, poiché viene il rilievo la legalità della sanzione.Il concetto di illegalità della pena è stato recentemente precisato da Sez. U, n. 38809del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, anche con puntuali riferimenti ai poteri del giudicedell’esecuzione: «la pena è illegale […] non quando consegua a una mera erroneaapplicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla qualel'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quandonon sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge osia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. In definitiva, ènecessario che la nozione di pena illegale, come si diceva in principio, venga calibrata sullasua funzione di rappresentare l'altro polo del giudizio di bilanciamento da operare inrelazione alle garanzie sottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertàpersonale esposta al rischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorioriconosciuto al giudice. Tale conclusione si impone in quanto “irrogare una sanzione diversaper specie e/o quantità rispetto ai confini edittali impegna il valore costituzionale della legalitàdella pena di cui all'art. 25 Cost., che resterebbe vulnerato se non si potesse porre rimedio,anche d'ufficio, all'errore del giudice del grado precedente” (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013,Stagno, Rv. 255197; così anche Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265529;Sez. 1, n. 33326 del 14/02/2017, Vizzaccaro, non mass.; Sez. 1, n. 40896 del 28/03/2017,Pucci, non mass.). Può dunque concludersi nel senso che la pena che non sia prevista, nelgenere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una pena che attesta un abuso delpotere discrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore.Il rilievo dell'illegalità della pena, anche ab origine, deve, pertanto, prevalere sul giudicatosostanziale, in tal modo venendosi ad ampliare la casistica, già elaborata dallagiurisprudenza sopra ricordata, delle eccezioni alla regola dell'intangibilità del giudicato».Da quanto sopra rilevato, nonché dai pertinenti richiami giurisprudenziali di dettapronuncia (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01; Sez. U, n. 18821 del24/10/2013 - dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651 - 01; Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015, dep.2016, Mraidi, Rv. 266872; Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111 – 01;Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327), discende che la questioneposta in sede esecutiva è consentita e va esaminata ex artt. 666 e 673 cod. proc. pen.3.2. Per dare completezza all’inquadramento della questione all’esame del Collegio vaanche ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2021, ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, in quantointerpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenzairrevocabile ex art. 222, comma 2, cod. strada.Conseguentemente è stato affermato che, in caso di condanna irrevocabile per il delittodi omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallostato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima dellasentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021, il giudice dell'esecuzione può sostituiredetta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua naturasostanzialmente punitiva (Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Lobbia, Rv. 281898 - 01).Ebbene, indipendentemente dal caso deciso con la richiamata sentenza, quanto nellaspecie affermato in merito ai poteri del giudice dell’esecuzione conferma l’opzioneermeneutica di consentire il sindacato esecutivo sull’illegalità della sanzione amministrativaaccessoria della revoca patente di guida a seguito della condanna per il delitto di omicidiostradale aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti.4. Tanto premesso, è utile ripercorre la giurisprudenza costituzionale che si è occupatadelle questioni rilevanti per la decisione del presente ricorso.4.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 89 del 2019, dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa alla revocadella patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dellostesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanzeaggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod.pen.La Corte ha chiaramente precisato che: «Orbene, nell’art. 222 cod. stradal’automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità delcaso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citatedisposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamentepiù gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dalsecondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.) o sottol’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita el’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali benifondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezzastradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi siadi omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime».Si comprende, dunque, che la questione di legittimità costituzionale oggi posta alCollegio è manifestamente infondata sotto i profili dedotti (art. 3 e 27 Cost.)4.2. È bene ricordare che, con la medesima sentenza, la Corte ha anche esaminato,giudicandola infondata, la questione relativa al divieto di bilanciamento della circostanzaLa Corte ha precisato: «15.– In conclusione, avendo il legislatore introdottoun’attenuante a effetto speciale legata all’apporto causale del colpevole, non è irragionevoleche, quando la valutazione sia limitata all’alternativa dell’efficacia “esclusiva”, o nonesclusiva, della condotta del colpevole, l’attenuante non possa essere bilanciata con leaggravanti “privilegiate” e segnatamente, quanto al reato di omicidio stradale (nel giudizio aquo innanzi al GUP del Tribunale ordinario di Roma), con l’aggravante di cui al secondocomma dell’art. 589-bis cod. pen. per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica oltre la sogliadi cui all’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, e, quanto al reato di lesioni personalistradali gravi (nel giudizio a quo innanzi al Tribunale ordinario di Torino), con l’aggravante dicui al quinto comma, numero 2), dell’art. 590-bis cod. pen. per aver attraversatoun’intersezione stradale con il semaforo disposto al rosso. Rientra nella discrezionalità dellegislatore, esercitata non irragionevolmente, graduare l’effetto diminuente della pena diquesta attenuante a effetto speciale in riferimento alle menzionate aggravanti “privilegiate”allorché ricorra un generico concorso della colpa della parte offesa o di altre concause cherendono non esclusivo l’apporto causale dell’azione o dell’omissione del colpevole».Da ciò deriva che, oltre alla legittimità del divieto di bilanciamento, è stata esaminata laquestione della rilevanza, sotto il profilo dell’attenuazione del grado di colpevolezza, delconcorso di colpa del danneggiato, escludendosi che, fermo l’effetto di mitigazione dellapena, detta circostanza possa ulteriormente rilevare rispetto al nucleo essenziale dellacondotta cui consegue la sanzione ammnistrativa accessoria della revoca della patente diguida.4.3. Il contesto ermeneutico di riferimento si è arricchito anche grazie alla sentenzadella Corte costituzionale n. 194 del 2023.In tale occasione il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili e infondate le questionidi legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzocomma, della Costituzione.Conviene ripercorre alcuni passaggi della citata sentenza che sono particolarmenterilevanti nel caso oggetto del giudizio.La Corte ha precisato: «6.– Il sindacato costituzionale sulla proporzionalità della pena –inizialmente affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., con lavalorizzazione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primocomma dell’art. 27 Cost., da leggersi alla luce della necessaria funzione rieducativa dellapena di cui al terzo comma dello stesso articolo – ha vieppiù ricompreso l’ulteriore canonedella sua individualizzazione, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fissenella loro misura (sentenza n. 222 del 2018, che richiama in senso conforme le sentenze n.50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963). In via generale, la pena deve essereadeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato pergli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, in mododa escludere che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultaremanifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato(sentenze n. 63 del 2022, n. 143 e n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020). Quanto alla necessità digraduare le sanzioni alla concreta gravità della condotta, questa Corte, con riferimento allesanzioni penali in senso stretto, ha più volte affermato in via di principio che previsionisanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale,potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo “a condizione che, per lanatura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaiaragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allospecifico tipo di reato” (sentenze n. 266 del 2022, n. 185 del 2021, n. 88 del 2019, n. 222 del2018 e, nello stesso senso, n. 50 del 1980). Se la “regola” è rappresentata dalla“discrezionalità”, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) èper ciò solo “indiziata” di illegittimità, e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito aun controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione attraverso lapuntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda “proporzionata”all’intera gamma dei comportamenti tipizzati (sentenza n. 222 del 2018). Tali principi valgonoanche per le sanzioni amministrative che condividono con quelle penali la finalità punitiva,per le quali – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore competenell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – si prospetta,allo stesso modo che per le pene, l’esigenza che non venga meno un rapporto di congruitàtra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione deldiritto diverrebbe irragionevole e non giustificata (sentenze n. 95 del 2022 e n. 185 del 2021;in senso conforme, le sentenze n. 40 del 2023, n. 266 e n. 246 del 2022, nonché le sentenzen. 212, n. 115, n. 112 e n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018)».Poste tali inequivoche premesse, la sentenza prosegue:«7.– Venendo alla particolarefattispecie della revoca della patente di guida, che ha connotazione sostanzialmente punitiva(sentenza n. 68 del 2021), questa Corte in numerose occasioni è stata chiamata a sindacarela legittimità costituzionale di norme che prevedevano la revoca stessa, sia come sanzioneamministrativa automatica disposta dal prefetto (sentenze n. 246 del 2022, n. 99 e n. 24 del2020 e n. 22 del 2018), che quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale(sentenze n. 266 del 2022 e n. 88 del 2019). In particolare, la sentenza n. 88 del 2019 hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cuiprevedeva “la sanzione amministrativa della revoca della patente, estesa indistintamente atutte le ipotesi – sia aggravate dalle circostanze “privilegiate” sia non aggravate – di omicidiostradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime”, senza che “il giudice possadisporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa aisensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorchénon ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzodegli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”. La Corte ha ritenuto che la disposizione censuratadesse luogo ad “un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibileindice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca”, mentre, alla luce delmedesimo criterio, ha escluso il contrasto con l’art. 3 Cost. della sanzione fissa della revocadella patente per le violazioni più gravi di omicidio stradale o lesioni personali gravi ogravissime stradali aggravate dalla presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Deveanche ricordarsi che l’art. 120, comma 2, cod. strada è stato dichiarato costituzionalmenteillegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere”– alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottopostia misure di sicurezza personali o di prevenzione (sentenze n. 99 e n. 24 del 2020). Analoghedichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno avuto l’effetto di rimuovere l’automatismodella revoca della patente di guida conseguente alla condanna per reati in materia distupefacenti (sentenza n. 22 del 2018) o alla condotta del custode di un veicolo sottoposto asequestro, il quale abusivamente circoli con il medesimo o, comunque, consenta ad altri dicircolare (sentenza n. 246 del 2022). Più recentemente, la sentenza n. 266 del 2022 ha,invece, ritenuto non fondata la questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., con cui erastato censurato l’art. 176, comma 22, cod. strada, nella parte in cui, con riguardo allaviolazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade, prevede la sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore perqualsiasi tratto autostradale, compresi i piazzali antistanti ai caselli di entrata e di uscita, sulrilievo che la revoca non possa ritenersi manifestamente irragionevole né sproporzionatarispetto alla gravità dell’illecito, poiché anche chi inverte il senso di marcia nel trattoimmediatamente successivo ai caselli di uscita dall’autostrada crea un gravissimo pericoloper la vita e l’incolumità propria e altrui».La decisione esamina, poi, in dettaglio la risposta sanzionatoria alla condotta di guida instato di ebbrezza, così fornendo una chiara indicazione della ragionevolezza della previsionenormativa anche in relazione all’ipotesi nella quale, a causa della citata condizione, sidetermini un incidente: «8.– Orbene, deve considerarsi che la fattispecie di guida in stato diebbrezza di cui all’art. 186 cod. strada si declina – come si è già visto (sopra punto 6 eseguenti) – secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale esanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore. In tal modo,l’impianto sanzionatorio, che punisce la guida in stato di ebbrezza, prevede diversi “gradi diintensità” della violazione, ai quali corrispondono differenti livelli di sanzioni in progressionecrescente finalizzati alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utentidella strada. Il divario tra le varie misure – detentive, pecuniarie e accessorie – è correlatoall’incremento della pericolosità della condotta, graduata sulla base del livello del tassoalcolemico. In particolare, la sanzione amministrativa accessoria è determinata in unintervallo che va dalla sospensione della patente di guida per tre mesi, per le condotte menogravi, fino alla revoca della patente, per la condotta più grave. Tale è la guida in stato diebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ove la condotta sia aggravata per aver ilconducente provocato un incidente. Tale circostanza aggravante, che mostra che ilsuperamento della soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico è stato tale, in concreto, da avercompromesso il controllo dell’autovettura, individua e sanziona una condotta particolarmentepericolosa, quale che sia l’entità dell’incidente, e rende non irragionevole che, anche a fini dideterrenza per la salvaguardia della sicurezza pubblica nella circolazione stradale, siacollocata in cima alla scala delle condotte sanzionate in misura progressivamente piùelevata. È vero – come indica il giudice a quo – che l’imputato potrebbe aver provocato, inconcreto, un “incidente” di modesta portata, come nel caso di specie. Ma ciò non esclude –secondo una valutazione non irragionevole del legislatore – che tale condotta si collochicomunque al livello più elevato della descritta graduazione. La modestia delle conseguenzedell’incidente non smentisce la gravità della condotta di chi si mette alla guida in stato diebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l in una condizione tale da non aver ilpieno controllo del veicolo condotto, come mostra ex post l’incidente provocato a causa ditale alterata condizione psico-fisica. Si tratta di un comportamento altamente pericoloso perla vita e l’incolumità delle persone, tenuto in spregio del dovuto rispetto di tali benifondamentali. La previsione di una severa misura amministrativa di natura preventiva tendealla protezione di beni giuridici primari ed è giustificata dalla condizione di temporaneainaffidabilità alla guida, alla quale si è posto consapevolmente il soggetto condannato, edalla maggiore pericolosità del comportamento censurato rispetto alle ipotesi non parimentiaggravate. Tenuto conto che “la ratio dell’aggravante è da ricercarsi nella volontà dellegislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, inquanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggettie dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa allacircolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida” (ordinanza n.247 del 2013), la scelta di non distinguere, ai fini dell’operatività della revoca, in funzionedella gravità dell’incidente corrisponde a un criterio di prevenzione generale nonirragionevole nei confronti di colui il quale, con un tasso alcolemico superiore al livello sogliadell’1,5 g/l, guidi in un evidente stato di alterazione e di compromissione delle sue condizionifisiche e psichiche. Pertanto, non vi è alcun “indifferenziato automatismo sanzionatorio, checostituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca”(sentenza n. 88 del 2019)».Per quanto riguarda, infine, la compatibilità costituzionale della revoca della patenterispetto alla durata della sanzione, la Corte costituzionale ha sottolineato che: «9.– Del resto,per il reato di guida in stato di ebbrezza il giudice ha già un margine di apprezzamentosufficiente perché la sanzione inflitta sia proporzionata alla complessiva considerazione dellepeculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, potendo l’aumento della pena oscillaretra un minimo e un massimo, raddoppiati nell’ipotesi aggravata, ma comunque dadeterminarsi in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro o del grado della colpa.L’eventualità che, a seguito della concessione di benefici di legge, la revoca della patente diguida mantenga un primario ruolo afflittivo, permanendo come unica misura punitivaconcretamente efficace, risulta, poi, coerente sia con la finalità preventiva della sanzione,perché consente di evitare che il reo ricrei la situazione di pericolo per un congruo periodo ditempo; sia con la finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza dellagravità del comportamento; sia con la funzione rieducativa, perché impone al condannato diaffrontare il percorso di esami che lo abilita alla guida per ottenere la nuova patente,instaurando un processo virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione.Infatti, la revoca della patente di guida non ha una efficacia ostativa permanente, in quanto iltitolare di patente revocata può conseguire un nuovo titolo abilitativo in un termine che l’art.219, comma 3-ter, cod. strada, nel caso in cui la misura consegua alle violazioni di cui agliartt. 186, 186-bis e 187 cod. strada, ha fissato in tre anni».La Corte costituzionale ha da ultimo precisato che: «10.– Infine, deve escludersiun’irrazionalità estrinseca che deriverebbe dal confronto, quale tertium comparationis, con laposizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi ogravissime di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che potrebbe invece beneficiare dellascelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente. Secondo il costanteindirizzo di questa Corte, la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualorasituazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quandoalla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n.171 del 2022, n. 172 e n. 71 del 2021, n. 165 e n. 85 e del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del2006, n. 340 e n. 136 del 2004). L’automatismo della revoca della patente ai sensi dell’art.222, comma 2, quarto periodo, cod. strada è stato censurato dalla sentenza n. 88 del 2019solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito incondizioni psico-fisiche non gravemente alterate, ossia “allorché non ricorra alcuna dellecircostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”, restando quindi vigente in particolare nel caso di conducenti con un tassoalcolemico superiore a 1,5 g/l. Il tertium comparationis non è quindi utilmente invocabile,ebbrezza alcolica, causi un incidente stradale con compromissione grave dell’integrità fisicadi un terzo, se non addirittura la sua morte. 11.– In conclusione, la sanzione accessoria dellarevoca della patente per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tassoalcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall’aver provocato un incidente in ragione di talestato di alterazione psico-fisica, costituisce misura non sproporzionata rispetto alla gravitàintrinseca dell’illecito sanzionato dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nell’ambito di unaprevisione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravisanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata».Anche sotto tale profilo, quindi, la questione di legittimità costituzionale si palesainconsistente, siccome manifestamente infondata, in quanto è già stata verificata lacompatibilità costituzionale della previsione della revoca della patente che consegue allacondotta di un soggetto che, in stato di ebbrezza alcolica, causi un incidente stradale concompromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, se non addirittura la sua morte.Si tratta, cioè, della positiva verifica di compatibilità costituzionale che, per ovvie ragioni,abbraccia anche lo stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti,come chiaramente risulta dalla citata sentenza n. 194 del 2023.4.4. In merito alla rilevanza nel giudizio penale della durata del divieto di conseguimentodella patente di guida che sia stata revocata, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 184del 2021, ha precisato, con riguardo alla questione sollevata in un procedimento per lesionistradali aggravate, che: è «manifestamente inammissibile è anche la questione avente adoggetto l’art. 222, comma 3-ter, cod. strada, per difetto di rilevanza, atteso che nel giudizio aquo non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuovapatente di guida dopo la sua revoca in ipotesi applicata dal giudice penale; che, infatti, comegià ritenuto da questa Corte (ancora sentenza n. 88 del 2019 e ordinanza n. 203 del 2019), ilgiudice a quo, in caso di pronuncia di condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi,è chiamato solo ad applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente, nondeterminando il periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente di guida cheè, invece, predeterminato dalla legge; che, dunque, soltanto in sede di eventualecontestazione, innanzi al giudice competente, della legittimità dell’eventuale diniego delprovvedimento autorizzatorio, perché richiesto prima del decorso dei cinque anni, può averingresso la questione di legittimità costituzionale della norma che tale periodo prevede».Da ciò discende, quindi, che la questione della durata della sanzione amministrativaaccessoria, sulla quale il ricorso fa leva per sostenere il proprio assunto, è estranea alperimetro dell’incidente di esecuzione.5. Da tale complesso di pronunce si desume che:- è già stata vagliata la legittimità costituzionale della revoca della patente di guida per ilcaso dell’omicidio stradale aggravato perché commesso in stato di alterazione conseguenteall’assunzione di sostanze stupefacenti, ove pure sussista la circostanza attenuante dell’art.589-bis, settimo comma, cod. pen.;- la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, nel casodell’omicidio stradale aggravato nei termini suddetti, non è manifestamente difforme daiprincipi costituzionali di uguaglianza e colpevolezza, non essendo irragionevole la previsionedi una sanzione “rigida” poiché l’automatismo della revoca della patente ai sensi dell’art.222, comma 2, quarto periodo, cod. strada è stato censurato dalla sentenza n. 89 del 2019solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito incondizioni psico-fisiche non gravemente alterate;- il tertium comparationis, costituito dall’omicidio stradale aggravato dall’assunzione dialcol in misura tale da non alterare gravemente le condizioni psicofisiche, non è quindiutilmente invocabile, atteso che esso disciplina in termini diversi la condotta di un soggettoche, in un più grave stato di alterazione per abuso di alcol o droga, causi un incidentestradale con compromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, se non addirittura la suamorte;- la durata del divieto di conseguire una nuova patente di guida, che sia stata revocataex art. 222 cod. strada, non è rilevante in questa sede poiché è semmai sindacabile nelprocedimento amministrativo avente a oggetto tale questione, ulteriormente eventualmentecriticabile davanti all’autorità giudiziaria amministrativa.6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.