CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della deciisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila il 17 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Teramo il 19 febbraio 2020 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede, è inammissibile. Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma dell'imputato avverso sentenza del 17 febbraio 2022, successiva cioè all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. Le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)». La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1., rispettivamente, comma 62 e comma 50). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de