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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2025

Cassazione n. 15283/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/3/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la pronuncia impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso :hiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del mandato il arresto europeo, emessi dall'autorità giudiziaria spagnola il 24 febbraio 2025 ir relazione al reato di inosservanza della condanna. n 2.

Avverso l'anzidetta sentenza il difensore di fiducia del consegr ando ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'ai t. 18 -bis L. n. 69/2005, per non avere la Corte di appello considerato che la -elazione affettiva del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] era iniziata prima del ma :rimonio, celebrato il 5 febbraio 2025, e che il medesimo ricorrente era stato dr tracciato agevolmente dalle forze di polizia italiane e aveva chiesto di potere sc )ntare la pena in Italia: circostanze, queste, dimostrative del radicamento sul territorio italiano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbr ìio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il ri erimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, ?.ssendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli moti-i previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c).

Riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europe ), quindi, questa Corte non è più giudice del merito e il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazion( (Sez. 6, n. 8299 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], PG c/Gheorghe, Rv. 282911 - 01).

In particolare, è stato più volte affermato il principio secondo cui, ii tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che Involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in naltà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 21H05 n. 69, come modificato dall'art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il r corso per cessazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, -iuzu, Rv. 282260 - 01; Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, PG in proc.

Rafa, Rv. 282911 - 01).

3. Nel caso in esame, il motivo di ricorso, pur rubricato com a erronea applicazione di legge, si risolve essenzialmente nella deduzione di pr ?sunti vizi motivazionali della sentenza impugnata.

Il ricorrente, infatti, ha censurato aspetti attinenti essenzialmente al merito della valutazione della Corte di appello in ordine al suo radicamento in Italia, ma non spetta a questa Corte veri icare la tenuta logica di questa valutazione, né tantomeno riesamir are la documentazione in atti per stabilire se il controllo effettuato in sede d merito possa condurre a differenti esiti.

In particolare, la Corte territoriale ha chiarito — con argomentazior i esenti da qualsivoglia censura — che la documentazione offerta dimostrava unii amente una presenza recentissima del consegnando nel nostro Stato, post( che il matrimonio con [OSCURATO:PERSONA], intestataria del contratto di locazione dell alloggio abitativo, era stato celebrato a febbraio 2025 e dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] risultava solo che Omri lavorava presso il suo autolavaggir , senza specificare da che data.

La menzionata Corte ha affermato, quindi, ch non vi era prova del radicamento del consegnando in Italia.

4. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò, ai sensi dell'art. 1,16 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila, equitativamente determ [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

5. [OSCURATO:PERSONA] è onerata di effettuare gli adempimenti di cui al 'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaAl‘ ricorrente al pagam( nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ;sa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2; , comma 5, legge n. 69 del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/3/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la pronuncia impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso :hiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del mandato il arresto europeo, emessi dall'autorità giudiziaria spagnola il 24 febbraio 2025 ir relazione al reato di inosservanza della condanna. n 2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore di fiducia del consegr ando ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'ai t. 18 -bis L. n. 69/2005, per non avere la Corte di appello considerato che la -elazione affettiva del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] era iniziata prima del ma :rimonio, celebrato il 5 febbraio 2025, e che il medesimo ricorrente era stato dr tracciato agevolmente dalle forze di polizia italiane e aveva chiesto di potere sc )ntare la pena in Italia: circostanze, queste, dimostrative del radicamento sul territorio italiano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbr ìio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il ri erimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, ?.ssendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli moti-i previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c). Riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europe ), quindi, questa Corte non è più giudice del merito e il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazion( (Sez. 6, n. 8299 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], PG c/Gheorghe, Rv. 282911 - 01). In particolare, è stato più volte affermato il principio secondo cui, ii tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che Involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in naltà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 21H05 n. 69, come modificato dall'art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna il r corso per cessazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, -iuzu, Rv. 282260 - 01; Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, PG in proc. Rafa, Rv. 282911 - 01). 3. Nel caso in esame, il motivo di ricorso, pur rubricato com a erronea applicazione di legge, si risolve essenzialmente nella deduzione di pr ?sunti vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, ha censurato aspetti attinenti essenzialmente al merito della valutazione della Corte di appello in ordine al suo radicamento in Italia, ma non spetta a questa Corte veri icare la tenuta logica di questa valutazione, né tantomeno riesamir are la documentazione in atti per stabilire se il controllo effettuato in sede d merito possa condurre a differenti esiti. In particolare, la Corte territoriale ha chiarito — con argomentazior i esenti da qualsivoglia censura — che la documentazione offerta dimostrava unii amente una presenza recentissima del consegnando nel nostro Stato, post( che il matrimonio con [OSCURATO:PERSONA], intestataria del contratto di locazione dell alloggio abitativo, era stato celebrato a febbraio 2025 e dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] risultava solo che Omri lavorava presso il suo autolavaggir , senza specificare da che data. La menzionata Corte ha affermato, quindi, ch non vi era prova del radicamento del consegnando in Italia. 4. In definitiva, il ricorso è inammissibile e ciò, ai sensi dell'art. 1,16 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila, equitativamente determ [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 5. [OSCURATO:PERSONA] è onerata di effettuare gli adempimenti di cui al 'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaAl‘ ricorrente al pagam( nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ;sa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2; , comma 5, legge n. 69 del 2