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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15549/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], DahorrPuni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza.

Esaminato i ricorsi proposti dagli imputati; rilevato che il difensore, con atto unico di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 dei 2017; rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod, proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione dei giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex ad, 599-bis cod, proc. pen. che deduca motivi reiativ: alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, ai consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed ai contenuto difforme della pronuncia dei giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent, n, 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], DahorrPuni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato i ricorsi proposti dagli imputati; rilevato che il difensore, con atto unico di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 dei 2017; rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod, proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione dei giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex ad, 599-bis cod, proc. pen. che deduca motivi reiativ: alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, ai consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed ai contenuto difforme della pronuncia dei giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere essere dichiarati inammissibili secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent, n, 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M