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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46152/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per un tentativo di furto ai danni di un supermercato (in Bologna, il 17/11/2020), riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e le generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, oltre che per carenza di interesse, con esso essendo stato censurato il riconoscimento della recidiva, circostanza aggravante non contestata in imputazione, né ritenuta dal giudice di merito, trattandosi, ad ogni buon conto, di censura non deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché non ha formato oggetto del gravame (sul punto, sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato su un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] UgoljetfietiL__ -rhe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per un tentativo di furto ai danni di un supermercato (in Bologna, il 17/11/2020), riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e le generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, oltre che per carenza di interesse, con esso essendo stato censurato il riconoscimento della recidiva, circostanza aggravante non contestata in imputazione, né ritenuta dal giudice di merito, trattandosi, ad ogni buon conto, di censura non deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché non ha formato oggetto del gravame (sul punto, sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato su un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] UgoljetfietiL__ -rhe
Sentenza Cassazione n. 46152/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris