CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41080/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdat-e-a~-e-1+~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per reati fallimentari; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 dicembre 2022, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 20 febbraio 2023, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 6 aprile 2023; - non torna applicabile ratione temporis l'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. che riguarda soltanto le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate dal 30 dicembre 2022; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 13 aprile 2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. peri. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso