Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:435
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑319/07 P
3F, già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione — Misure di agevolazione fiscale relative ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese
— Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Nozione di “interessato” — Sindacato dei lavoratori — Ricevibilità del ricorso»
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine
formale — Interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Sindacato di lavoratori — Presupposti
(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE)
2.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine
formale — Interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Ricorso di un sindacato di lavoratori creato al fine di promuovere
gli interessi collettivi dei suoi membri che fa valere il pregiudizio causato alla sua posizione concorrenziale rispetto ad
altri sindacati dalla concessione dell’aiuto
(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE, 136, primo comma, CE e 230, quarto comma, CE)
3.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine
formale — Interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE — Ricorso di un sindacato di lavoratori del settore marittimo creato
al fine di promuovere gli interessi collettivi dei suoi membri — Esame degli aspetti sociali
(Artt. 88, nn. 2 e 3, CE e 230, quarto comma, CE)
1.
In conformità all’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione
presa nei confronti di un altro soggetto soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente e individualmente. I soggetti
diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li
concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque
altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari.
Nel caso di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti
di Stato di cui all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al
n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di formarsi una prima opinione sulla compatibilità
parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista al n. 2 del medesimo articolo. È solo
nell’ambito di tale fase, la quale è diretta a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di disporre di un’informazione completa su tutti
i dati del caso, che il Trattato prevede l’obbligo, per la [OSCURATO:PERSONA], di intimare agli interessati di presentare le proprie
osservazioni.
Qualora, senza promuovere il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, la [OSCURATO:PERSONA] rilevi, con una
decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari
di tali diritti procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione
dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una
simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con
la proposizione dello stesso, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione. Simili interessati
sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a
dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria.
Non è da escludersi che un’associazione sindacale di lavoratori sia considerata come «interessata» ai sensi dell’art. 88,
n. 2, CE quando dimostri che i suoi stessi interessi o quelli dei suoi aderenti sarebbero eventualmente pregiudicati dalla
concessione di un aiuto. È ciò nondimeno necessario che detta associazione sindacale dimostri, nella misura che il diritto
richiede nel caso specifico, che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione o su quella dei membri che
rappresenta.
(v. punti 28-33)
2.
Riguardo a un ricorso di annullamento diretto avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara la compatibilità di un
aiuto di Stato con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale, un sindacato di lavoratori, creato,
per definizione, al fine di promuovere gli interessi collettivi dei suoi membri, può tentare di dimostrare la sua legittimazione
ad agire derivante dall’eventuale pregiudizio arrecato ai suoi interessi dalla concessione dell’aiuto a causa dell’incidenza
delle misure in parola sulla sua posizione concorrenziale rispetto ad altri sindacati.
Non si può dedurre dalla circostanza che un accordo possa essere escluso, a causa della sua natura, del suo oggetto e degli
obiettivi di politica sociale perseguiti, dall’ambito di applicazione delle disposizioni dell’art. 81, n. 1, CE, che le trattative
collettive o le parti in queste coinvolte siano anch’esse, interamente e automaticamente, sottratte alle norme del Trattato
in materia di aiuti di Stato o che un ricorso di annullamento eventualmente proposto dalle parti in parola sarebbe pressoché
automaticamente considerato irricevibile a causa del loro coinvolgimento nelle menzionate trattative.
Escludere a priori la possibilità che un sindacato possa dimostrare di essere un soggetto interessato ai sensi dell’art. 88,
n. 2, CE, facendo valere il suo ruolo nel corso di trattative collettive e gli effetti su tale ruolo delle misure fiscali
nazionali considerate dalla [OSCURATO:PERSONA] come aiuti compatibili con il mercato comune, sarebbe idoneo a pregiudicare gli obiettivi
di politica sociale di cui, segnatamente, agli artt. 136, primo comma, CE e 138, n. 1, CE. Siffatta conclusione è corroborata
dalla circostanza che, in quanto la Comunità non ha soltanto una finalità economica ma anche una finalità sociale, i diritti
che derivano dalle disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato e alla concorrenza devono, eventualmente, essere
bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale, tra i quali figurano, in particolare, come risulta dall’art. 136,
primo comma, CE, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso,
una protezione sociale adeguata e il dialogo sociale.
(v. punti 46, 49, 55, 57-58)
3.
In occasione della valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato nel settore del trasporto marittimo, gli aspetti sociali
degli orientamenti comunitari possono essere presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di una valutazione complessiva
che comprenda un gran numero di considerazioni di diversa natura, collegate in particolare alla tutela della concorrenza,
alla politica marittima della Comunità, alla promozione dei trasporti marittimi comunitari o ancora alla promozione dell’occupazione.
Considerato che non può essere escluso che organismi di rappresentanza dei lavoratori delle imprese beneficiarie di un aiuto
possano, in quanto interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, presentare alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni su considerazioni
di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese in considerazione dalla stessa, il giudice comunitario, al fine di
verificare se gli argomenti dedotti dal ricorrente dagli orientamenti comunitari fossero sufficienti per stabilire la sua
qualità di soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, deve esaminare gli aspetti sociali derivanti dalla misura
in discussione alla luce dei citati orientamenti comunitari, dal momento che questi ultimi fissano le condizioni normative
per valutare la compatibilità dell’aiuto di Stato controverso.
(v. punti 64, 69-70)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 luglio 2009 (
*
)
«Impugnazione – Misure di agevolazione fiscale relative ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese
– Decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni − Ricorso di annullamento − Nozione di “interessato” − Sindacato dei
lavoratori − Ricevibilità del ricorso»
Nel procedimento C‑319/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 9 luglio 2007,
3F,
già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), con sede in Copenaghen ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal sig. A. Bentley, QC,
e dall’avv. A. Worsøe, advokat,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. N. Khan e H. van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] di Norvegia,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh (relatore), J. N. [OSCURATO:PERSONA], U. Lõhmus e A. Arabadjiev,
giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione il 3F (in prosieguo: il «ricorrente»), già Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), il sindacato
generale dei lavoratori della [OSCURATO:PERSONA], chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee 23 aprile 2007, causa T‑30/03, SID/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto
il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 novembre 2002, C (2002) 4370 def., di non sollevare
obiezioni avverso le misure fiscali danesi applicabili ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale
danese (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
L’art. 4, nn. 3 e 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo
[88] CE (GU L 83, pag. 1), è così formulato:
«3. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato
comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 1,
[CE], la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata “decisione di non sollevare obiezioni”). La decisione
specifica quale sia la deroga applicata a norma del Trattato.
4. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune
della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [88], paragrafo 2, [CE] (in seguito denominata
“decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”)».
3
Gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU 1997, C 205, pag. 5; in prosieguo: gli
«orientamenti comunitari») sono diretti, in conformità al punto 2.2, intitolato «Obiettivi generali dei nuovi orientamenti
in materia di aiuti di Stato», a migliorare la trasparenza e a chiarire quali regimi di aiuti di Stato possano essere introdotti
a sostegno degli interessi marittimi della Comunità. Ai sensi del medesimo punto:
«(...) Tale politica dovrebbe:
– salvaguardare l’occupazione comunitaria (…),
– preservare il know-how marittimo nella Comunità e sviluppare le qualificazioni della gente di mare, e
– migliorare la sicurezza
(...)».
4
Il punto 3.2 degli orientamenti comunitari, intitolato «Costo del lavoro», stabilisce quanto segue:
«(...)
Le misure di sostegno a favore del settore marittimo dovrebbero (...) mirare in linea prioritaria a ridurre i costi fiscali
ed altri costi e gli oneri sostenuti dagli armatori comunitari e dai marittimi della CE (vale a dire quelli soggetti alle
imposte e/o tenuti al versamento dei contributi di sicurezza sociale in uno Stato membro) verso livelli allineati a quelli
del resto del mondo. Tali misure dovrebbero incentivare direttamente lo sviluppo del settore e l’occupazione, piuttosto che
fornire un sostegno finanziario di tipo generico.
Coerentemente con tale obiettivo, quindi, per i trasporti marittimi della CE dovrebbe essere autorizzata la seguente azione
mirata al costo del lavoro:
– (…)
– aliquote di imposta ridotte per i marittimi CE occupati a bordo di navi immatricolate in uno Stato membro.
(...)».
Fatti
5
Il 1° luglio 1988 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la legge n. 408, entrata in vigore il 23 agosto 1988, che ha instaurato
un registro marittimo internazionale danese (in prosieguo: il «registro DIS»). Quest’ultimo registro ha affiancato il normale
registro marittimo danese (in prosieguo: il «registro DAS»). Il registro DIS si propone di contrastare l’indebito abbandono
delle bandiere marittime comunitarie a favore di bandiere di convenienza. Il vantaggio principale del registro DIS consiste
nella possibilità per gli armatori con navi iscritte in tale registro d’impiegare sulle dette navi marittimi di Stati terzi,
retribuendoli conformemente a quanto disposto dal diritto nazionale di questi ultimi.
6
Il medesimo giorno il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato le leggi nn.
361, 362, 363 e 364, entrate in vigore il 1° gennaio 1989, le quali hanno previsto svariate misure fiscali relative ai marittimi
occupati su navi immatricolate nel registro DIS (in prosieguo: le «misure fiscali in discussione»). In particolare, tali marittimi
sono stati esentati dalle imposte sui redditi, mentre i marittimi che lavorano su navi annoverate nel registro DAS erano soggetti
a detta imposizione.
7
Il 28 agosto 1998 il ricorrente ha presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] riguardo
alle misure fiscali in discussione, deducendo che sarebbero contrarie agli orientamenti comunitari e, di conseguenza, all’art. 87 CE.
8
Nella sua denuncia il ricorrente faceva valere che le misure fiscali in discussione costituivano aiuti di Stato non conformi
agli orientamenti comunitari in quanto, da un lato, l’esenzione fiscale era concessa a tutti i marittimi e non unicamente
ai marittimi comunitari e che, dall’altro, tali misure non erano state notificate alla [OSCURATO:PERSONA].
9
Il 13 novembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, in base alla quale decideva di non sollevare obiezioni
«nei confronti delle misure fiscali applicate a partire dal 1° gennaio 1989 ai marittimi occupati sulle navi immatricolate
in [OSCURATO:PERSONA], sia nel registro DAS che nel registro DIS, dato che, sebbene costituissero aiuti di Stato, erano tuttavia state
o erano ancora compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE» (punto 46, secondo trattino,
della decisione in parola).
Procedimento dinanzi al Tribunale
10
Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2003, il ricorrente ha proposto un ricorso
volto all’annullamento della decisione controversa e alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
11
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione
di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, chiedendogli di respingere il ricorso
propostogli in quanto manifestamente irricevibile e di condannare il ricorrente alle spese.
12
Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, presentate il 16 maggio 2003, il ricorrente ha concluso per il rigetto
di tale eccezione e per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese afferenti alla medesima.
13
Con ordinanza 18 giugno 2003 il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale, sentite le parti, ha autorizzato
gli interventi del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. Gli intervenienti hanno rinunciato
a depositare una memoria limitata alla ricevibilità del ricorso.
Ordinanza impugnata
14
A sostegno del suo ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa il ricorrente ha dedotto tre motivi relativi,
in primo luogo, alla violazione dell’art. 88, n. 2, CE e al principio di buon andamento dell’amministrazione, in quanto la
[OSCURATO:PERSONA] non aveva avviato la procedura d’indagine di cui alla citata disposizione; in secondo luogo, alla violazione dell’art. 87,
n. 3, CE, interpretato alla luce degli orientamenti comunitari e del principio di tutela del legittimo affidamento, e, in
terzo luogo, ad un errore manifesto di valutazione.
15
Al punto 24 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ricordato che, qualora, senza promuovere il procedimento d’indagine formale
ex art. 88, n. 2, CE, la [OSCURATO:PERSONA] rilevi, sulla base del n. 3 dello stesso articolo, che un aiuto è compatibile con il
mercato comune, il giudice comunitario dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto
da un interessato ai sensi del menzionato n. 2, quando l’autore di tale ricorso intenda, con l’introduzione dello stesso,
far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione.
16
Il Tribunale, al punto 25 dell’ordinanza impugnata, ha precisato che gli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, i quali
possono quindi, conformemente all’art. 230, quarto comma, CE, proporre ricorsi di annullamento, sono le persone, imprese o
associazioni eventualmente toccate nei loro interessi dall’erogazione dell’aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese
concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (sentenze della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82,
Intermills/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3809, punto 16, e 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
und [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10737, punto 36).
17
In seguito, al punto 26 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha osservato che, per contro, se il ricorrente mette in discussione
la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, egli deve allora dimostrare di avere una qualità particolare
ai sensi della giurisprudenza scaturita dalla sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 195).
Questo è quanto in particolare si verificherebbe nel caso in cui la posizione sul mercato del ricorrente fosse sostanzialmente
danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della decisione in discussione.
18
Al punto 28 dell’ordinanza impugnata il Tribunale si è così pronunciato:
«Qualora un ricorrente intenda, come nella fattispecie con il suo primo motivo, far rispettare i diritti procedurali che gli
derivano dall’art. 88, n. 2, CE al fine di ottenere l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni, il giudice
comunitario dichiara ricevibile il ricorso purché detto ricorrente sia un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE (sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA]], [cit.], punti 35 e 36)».
19
Ai punti 30‑33 dell’ordinanza impugnata il Tribunale si è espresso nei termini seguenti:
«30 (…) È stato dichiarato che un ricorso di annullamento proposto ex art. 230 CE avverso una decisione in materia di aiuti di
Stato adottata senza avviare la procedura d’indagine formale è irricevibile se la posizione concorrenziale del ricorrente
sul mercato non è pregiudicata dalla concessione dell’aiuto (sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T‑188/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3713, punto 62, e v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 marzo 2001, causa T‑69/96,
[OSCURATO:PERSONA]‑ und Lagerhaus e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1037, punto 41). È stato inoltre statuito che un ricorrente,
il quale non sia un’impresa la cui posizione concorrenziale sia stata danneggiata dalle misure statali denunciate come aiuti,
non dimostra un interesse personale ad invocare, nell’ambito di un ricorso contro il mancato avvio da parte della [OSCURATO:PERSONA]
della procedura ex art. 88, n. 2, CE, gli asseriti effetti anticoncorrenziali di dette misure (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 18 dicembre 1997, causa T‑178/94, ATM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2529, punto 63, e ordinanza [del Tribunale
25 giugno 2003, causa T‑41/01,] [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2157,] punto 46).
31 Orbene, né il ricorrente, come associazione sindacale dei marittimi, né i suoi membri sono concorrenti dei beneficiari dell’aiuto
in discussione, così come questi ultimi sono identificati nella decisione controversa, ossia gli armatori iscritti nel registro
DIS.
32 Dunque, per quanto concerne il ricorrente, esso non può sostenere che la propria posizione concorrenziale sia pregiudicata
dagli aiuti di cui trattasi. In primo luogo, è stato statuito che un’associazione dei dipendenti dell’impresa che si asserisce
beneficiaria di un aiuto pubblico non è in alcun modo una concorrente di questa impresa (sentenza ATM/[OSCURATO:PERSONA], [cit.],
punto 63). In secondo luogo, quanto al fatto che il ricorrente invoca la propria posizione concorrenziale rispetto agli altri
sindacati di marittimi nell’ambito della negoziazione dei contratti collettivi nel settore in questione, basta sottolineare
che gli accordi conclusi nell’ambito di trattative collettive non rientrano nella sfera di applicazione del diritto della
concorrenza [v., relativamente alla disapplicazione dell’art. 3, lett. g), CE e dell’art. 81 CE ai contratti collettivi, sentenza
della Corte 21 settembre 1999, causa C‑67/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5751, punti 52‑60].
33 Allo stesso modo, relativamente ai membri del ricorrente, nel fascicolo nulla indica che detti marittimi non siano ricompresi
nell’ambito di applicazione della nozione di lavoratori ai sensi dell’art. 39 CE, vale a dire le persone che forniscono, per
un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni in contropartita delle
quali ricevono una retribuzione. Nella loro qualità di lavoratori non rappresentano pertanto di per sé imprese (sentenza della
Corte 16 settembre 1999, causa C‑22/98, Becu e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5665, punto 26)».
20
Inoltre, al punto 35 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha fatto presente che non è escluso che organismi che rappresentano
i lavoratori dell’impresa beneficiaria di un aiuto possano, in quanto interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, presentare
alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni su considerazioni di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese in considerazione
dalla stessa, riferendosi, a tal proposito, all’ordinanza del Tribunale 18 febbraio 1998, causa T‑189/97, Comité d’entreprise
de la Société française de production e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑335, punto 41). Tuttavia, al punto 36 dell’ordinanza
in parola, esso ha rilevato che gli aspetti sociali connessi al registro DIS sono originati principalmente dall’istituzione
del registro stesso con la legge n. 408 e non da misure fiscali di accompagnamento, e che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’istituzione
del menzionato registro non costituisse un aiuto di Stato, limitando quindi la verifica della compatibilità con il mercato
comune delle misure statali alle sole misure fiscali in discussione. Il Tribunale ha concluso, sempre al punto 36, che gli
aspetti sociali del registro DIS sono collegati solo indirettamente all’oggetto della decisione controversa e che, di conseguenza,
il ricorrente non può invocare tali aspetti sociali al fine di dimostrare che la questione lo riguarda individualmente.
21
Il Tribunale, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, ha parimenti respinto l’argomento del ricorrente in base al quale esso
potrebbe essere considerato interessato individualmente per il solo fatto che l’aiuto in discussione viene trasferito ai destinatari
per mezzo di una riduzione delle rivendicazioni salariali dei marittimi che beneficiano dell’esenzione dall’imposta sui redditi
stabilita dalle misure fiscali in discussione. Secondo il Tribunale, la decisione controversa si basa sui vantaggi ricevuti
dai beneficiari dell’aiuto e non sulle modalità di trasferimento del detto aiuto.
22
Infine, il Tribunale ha dichiarato che il ricorrente non ha dimostrato che i suoi interessi di negoziatore potessero essere
direttamente pregiudicati dalle misure fiscali in discussione. Detto giudice, riferendosi alle sentenze 2 febbraio 1988, cause
riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 219), e 24 marzo 1993, causa C‑313/90, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1125), ha considerato, ai punti 39 e 40 dell’ordinanza impugnata, che il semplice fatto che
il ricorrente avesse inoltrato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia contro l’aiuto in discussione non significava che esso fosse
interessato individualmente. Inoltre, pur ammettendo il ruolo di negoziatore del ricorrente nelle trattative per i contratti
collettivi dei marittimi a bordo di navi immatricolate in uno dei registri danesi e, in quanto tale, la sua partecipazione
alla definizione del meccanismo di trasferimento degli aiuti agli armatori, il Tribunale ha constatato che il ricorrente non
aveva affatto dimostrato di aver preso parte ai negoziati con la [OSCURATO:PERSONA] per la stesura degli orientamenti comunitari,
fatti valere nel caso di specie, né a quelli per l’adozione delle misure fiscali in discussione con la [OSCURATO:PERSONA] o con il
governo danese.
23
Il Tribunale ha da ciò concluso, ai punti 41 e 42 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa non riguarda direttamente
né il ricorrente né i suoi membri e che, pertanto, il ricorso proposto dal ricorrente era irricevibile stante la mancanza
di legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 230 CE.
Impugnazione
24
Con la sua impugnazione il ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare integralmente l’ordinanza impugnata;
– dichiarare ricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dell’impugnazione.
25
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna del ricorrente alle spese.
26
A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi. Il primo è relativo alla circostanza che il Tribunale
avrebbe operato un’applicazione troppo ampia della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] per concludere che la posizione concorrenziale del
ricorrente non era pregiudicata dall’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione. Il secondo motivo consiste nell’affermare
che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che il ricorrente non potesse far valere gli aspetti sociali
connessi agli orientamenti comunitari per dimostrare che la decisione controversa lo riguardava individualmente. Il terzo
motivo è relativo all’errata applicazione delle citate sentenze Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
und [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non potesse essere considerato individualmente
interessato per il solo fatto che l’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione viene trasferito ai destinatari per
mezzo di una riduzione delle rivendicazioni salariali dei marittimi che beneficiano dell’esenzione dall’imposta sui redditi.
Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale ha scorrettamente applicato la giurisprudenza scaturita dalle
citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], poiché ha concluso che gli interessi di negoziatore
del ricorrente non erano pregiudicati dalle misure fiscali in discussione.
Osservazioni preliminari
27
Prima di esaminare i motivi invocati a sostegno dell’impugnazione, occorre ricordare le norme pertinenti relative alla legittimazione
ad agire contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato di un soggetto diverso dallo Stato membro destinatario
di tale decisione.
28
In conformità all’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione
presa nei confronti di un altro soggetto soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente e individualmente.
29
Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda
individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto
che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in particolare,
sentenze Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], cit., pag. 220; 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2487, punto 20;
15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3203, punto 14; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33, nonché 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2008, pag. I-10505,
punto 26).
30
Tenuto conto che il ricorso in primo grado verte su una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato, va rilevato
che, nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di Stato di cui all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato,
la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla
[OSCURATO:PERSONA] di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi, e, dall’altro,
la fase di esame prevista al n. 2 del medesimo articolo. È solo nell’ambito di tale fase, la quale è diretta a consentire
alla [OSCURATO:PERSONA] di disporre di un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato prevede l’obbligo, per
la [OSCURATO:PERSONA], di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (v. sentenze Cook/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22;
Matra/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 16; 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719,
punto 38; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27).
31
Ne deriva che, qualora la [OSCURATO:PERSONA], senza promuovere il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE, rilevi,
con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune,
i beneficiari di tali diritti procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare
detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento
di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda,
con la proposizione dello stesso, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (citate
sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], punto 35 e giurisprudenza ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 28).
32
La Corte ha avuto occasione di precisare che simili interessati sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente
lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari
di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 41; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], punto 36, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 29).
33
A tale proposito non è da escludersi che un’associazione sindacale di lavoratori sia considerata come «interessata» ai sensi
dell’art. 88, n. 2, CE quando dimostri che i suoi stessi interessi o quelli dei suoi aderenti sarebbero eventualmente pregiudicati
dalla concessione di un aiuto. È ciò nondimeno necessario che detta associazione sindacale dimostri, nella misura che il diritto
richiede nel caso specifico, che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione o su quella dei marittimi
che rappresenta.
34
La Corte ha inoltre precisato che, al contrario, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione
dell’aiuto in quanto tale, il semplice fatto che esso possa essere considerato come «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2,
CE non può bastare a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Esso deve quindi provare di beneficiare di uno status particolare
ai sensi della citata sentenza Plaumann/[OSCURATO:PERSONA]. Ciò si verificherebbe in particolare nel caso in cui la posizione del
ricorrente sul mercato fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in discussione
(sentenze 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 391, punti 22‑25; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 37; 11 settembre 2008, cause riunite C‑75/05 P e C‑80/05 P, Germania e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2008,
pag. 6619, punto 40, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35).
35
È certo vero, come risulta dall’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, che una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare
obiezioni è presa da quest’ultima allorché constata che la misura notificata non suscita dubbi quanto alla sua compatibilità
con il mercato comune. Quando un ricorrente domanda l’annullamento di una decisione del genere, esso mette in discussione
essenzialmente la circostanza che la decisione relativa all’aiuto sia stata adottata senza che la [OSCURATO:PERSONA] aprisse il procedimento
d’indagine formale, violando, così facendo, i suoi diritti procedurali. Al fine di un esito positivo della sua azione, il
ricorrente può tentare di dimostrare che la compatibilità della misura in discussione avrebbe dovuto suscitare dubbi. L’uso
di tali argomenti non può comunque avere quale conseguenza la trasformazione dell’oggetto del ricorso né la modifica delle
condizioni di ricevibilità.
36
Occorre constatare che, nella fattispecie in esame, come emerge chiaramente sia dall’ordinanza impugnata sia dal fascicolo
del procedimento di primo grado, il primo motivo del ricorso proposto dal ricorrente mirava a far rispettare i diritti procedurali
che gli derivano dall’art. 88, n. 2, CE, rimettendo in discussione, nelle circostanze del caso di specie, il mancato avvio
del procedimento d’indagine formale previsto dalla menzionata disposizione, il che è stato esplicitamente riconosciuto dal
Tribunale al punto 28 dell’ordinanza in parola.
37
Dal punto 8 dell’ordinanza impugnata risulta anche che il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale, dopo avere
sentito le parti, aveva, con ordinanza 16 febbraio 2005, sospeso il procedimento relativo al ricorso di cui era investito
il Tribunale in attesa della decisione della Corte nella causa all’origine della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], constatando che detto ricorso era diretto contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata senza avviare
la procedura d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE.
38
Inoltre, a seguito della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, con lettera del
24 gennaio 2006, ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni su tale sentenza e, segnatamente, sull’applicazione
al ricorso del sindacato ricorrente della citata sentenza Cook/[OSCURATO:PERSONA], cui la Corte aveva fatto riferimento ai punti
35 e 36 della stessa sentenza, relativamente alla ricevibilità del ricorso in parola, così come sullo status del ricorrente
quale soggetto interessato ai sensi del menzionato punto 36.
39
Ne deriva che, per quanto concerne il primo motivo dedotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale, relativo al fatto che non
sia stata avviata la procedura d’indagine formale, tale giudice ha cercato di stabilire, come emerge esplicitamente dal punto
28 dell’ordinanza impugnata, se si potesse ritenere il ricorrente soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
40
È quindi alla luce di siffatte considerazioni che occorre esaminare i quattro motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della
sua impugnazione.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
41
Il ricorrente, con riferimento alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], asserisce che, per concludere che non può fare valere la sua posizione
concorrenziale rispetto agli altri sindacati di marittimi nell’ambito della negoziazione dei contratti collettivi, il Tribunale
ha dato un’interpretazione eccessivamente lata di detta sentenza. La Corte non avrebbe indicato nulla a tale proposito nella
menzionata sentenza, che riguardava l’art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), quale applicato alle imprese pubbliche
in forza dell’art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE), quanto ad un qualsivoglia rapporto che potrebbe sussistere fra
i contratti collettivi e l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato contenute negli artt. 92 del Trattato CE
(divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE).
42
[OSCURATO:PERSONA] è del parere che il primo motivo debba essere respinto in quanto inconferente o, in subordine, infondato. Essa
fa valere che la giurisprudenza citata dal Tribunale nella prima parte del punto 32 dell’ordinanza impugnata, ossia la citata
sentenza ATM/[OSCURATO:PERSONA], costituiva una base sufficiente per la sua conclusione relativa all’irricevibilità di tale parte
del ricorso del sindacato ricorrente per ciò che concerneva la sua posizione concorrenziale. In siffatte circostanze, essa
sostiene che l’argomento di quest’ultimo relativo all’irrilevanza della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] è inconferente e che è inutile
che la Corte esamini nel merito detto motivo d’impugnazione.
43
In ogni caso, per quanto riguarda la seconda parte del punto 32 dell’ordinanza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la citata
sentenza [OSCURATO:PERSONA] e l’insieme delle sentenze che l’hanno confermata mostrerebbero che la negoziazione di contratti collettivi
non rientra nelle norme sulla concorrenza previste dal Trattato, incluse le norme in materia di aiuti di Stato. I contratti
collettivi di lavoro non sarebbero «prodotti» ai sensi dell’art. 81 CE e non potrebbero essere qualificati «produzioni» ai
sensi dell’art. 87 CE. Quando negoziano tali contratti collettivi i sindacati non sarebbero quindi nemmeno «imprese» attive
nella produzione di «prodotti» ai sensi delle menzionate disposizioni.
Giudizio della Corte
44
Al fine di accertare se il ricorrente dovesse essere considerato quale soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE
e se, di conseguenza il suo ricorso dovesse essere dichiarato ricevibile, il Tribunale ha, in primo luogo, esaminato la questione
se la concessione dell’aiuto incidesse sulla posizione concorrenziale del ricorrente sul mercato.
45
L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la citata sentenza ATM/[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata sufficiente per respingere gli
argomenti del ricorrente relativi alla sua posizione concorrenziale non può essere accolto. La prima parte del punto 32 dell’ordinanza
impugnata concerne, infatti, l’asserita posizione concorrenziale del ricorrente rispetto ai datori di lavoro dei suoi membri,
ossia gli armatori beneficiari dell’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione, e non la sua asserita posizione concorrenziale
rispetto ad altri sindacati nel corso della negoziazione dei contratti collettivi, la quale costituisce un argomento distinto,
oggetto della seconda parte del medesimo punto 32.
46
Anche qualora il ricorrente avesse fatto valere di essere in una posizione concorrenziale rispetto agli armatori – il che
esso ha negato in udienza − gli sarebbe stato sempre possibile, nonostante la citata sentenza ATM/[OSCURATO:PERSONA], tentare di
dimostrare la sua legittimazione ad agire derivante dall’eventuale pregiudizio arrecato ai suoi interessi dalla concessione
dell’aiuto a causa dell’incidenza delle misure in parola sulla sua posizione concorrenziale rispetto ad altri sindacati, i
cui membri lavorino su navi immatricolate nel registro DIS.
47
Quanto all’interpretazione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], operata dal Tribunale al punto 32 dell’ordinanza impugnata, occorre
ricordare che, nella causa all’origine della citata sentenza, era in discussione un accordo concluso nella forma di un contratto
collettivo che realizzava un regime pensionistico integrativo gestito da un fondo previdenziale del settore dell’industria
tessile, l’affiliazione al quale poteva essere resa obbligatoria dall’autorità pubblica. L’[OSCURATO:PERSONA] BV, un’impresa
del settore tessile, aveva rifiutato di versare al fondo in parola i contributi per un determinato periodo in quanto l’iscrizione
obbligatoria a detto fondo, per cui le si richiedevano tali contributi, era contraria, in particolare, all’art. 85, n. 1,
del Trattato.
48
Prima di concludere per l’inapplicabilità, nelle menzionate circostanze, dell’art. 85, n. 1, del Trattato, la Corte, al punto
54 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha, da un lato, ricordato che, a termini dell’art. 3, n. 1, lett. g) e i), del Trattato CE
[divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g) e j), CE], l’azione della Comunità comporta non solo «un regime inteso
a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno», ma anche «una politica nel settore sociale». L’art. 2
del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), stabilisce infatti che la Comunità ha il compito di promuovere,
in particolare, «uno sviluppo armonioso ed equilibrato (...) delle attività economiche», nonché «un elevato livello di occupazione
e di protezione sociale».
49
Inoltre, dall’art. 136, primo comma, CE risulta che la Comunità e gli Stati membri hanno come obiettivi, in particolare, la
promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel
progresso, una protezione sociale adeguata e il dialogo sociale. A termini dell’art. 138, n. 1, CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha il compito
di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario, la quale può sfociare, se esse lo ritengono opportuno,
in piattaforme contrattuali. [OSCURATO:PERSONA] adotta parimenti ogni misura utile al fine di facilitare il loro dialogo provvedendo
ad un sostegno equilibrato delle parti [v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 55‑58, relativamente alle disposizioni
del Trattato CEE e dell’accordo sulla politica sociale concluso tra gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU 1992, C 191, pag. 91) prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam].
50
Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha riconosciuto che taluni effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti agli
accordi collettivi stipulati tra organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tuttavia, a suo avviso,
gli obiettivi di politica sociale perseguiti da tali accordi sarebbero gravemente compromessi se le parti sociali fossero
soggette all’art. 85, n. 1, del Trattato nella ricerca comune di misure volte a migliorare le condizioni di occupazione e
di lavoro. In tale contesto la Corte ne ha dedotto che gli accordi conclusi nell’ambito di trattative collettive tra parti
sociali con il fine di conseguire detti obiettivi debbono essere considerati, per la loro natura ed il loro oggetto, esclusi
dall’ambito di applicazione della disposizione in parola. La Corte, d’altro canto, ha esaminato se la natura e l’oggetto dell’accordo
in discussione nella causa decisa con la menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA] giustificassero il fatto che esso fosse sottratto alla
sfera di applicazione di tale disposizione del Trattato e ha concluso che, nel caso di specie, l’esclusione dell’accordo dall’ambito
di applicazione del menzionato art. 85, n. 1, era giustificato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 59‑64).
51
Dalla menzionata sentenza [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle sentenze che l’hanno confermata in seguito, deriva quindi che spetta alle autorità
e agli organi giurisdizionali competenti verificare, in ogni fattispecie, se la natura e l’oggetto dell’accordo in discussione
e gli obiettivi di politica sociale perseguiti dal medesimo giustifichino la sua esclusione dalla sfera di applicazione dell’art. 81,
n. 1, CE (v., in tal senso, in particolare, sentenza 21 settembre 2000, causa C‑222/98, van der [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7111,
punto 23).
52
Nella fattispecie in esame, come risulta dal punto 34 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente, in quanto organismo rappresentativo
dei lavoratori, è creato, per definizione, al fine di promuovere gli interessi collettivi dei suoi membri. In base alle osservazioni
presentate al Tribunale, riportate ai punti 17 e 20 dell’ordinanza impugnata, esso è un operatore economico che negozia i
termini e le condizioni secondo cui la forza lavoro è prestata alle imprese. A suo avviso, l’aiuto derivante dalle misure
fiscali in discussione inciderebbe sulla capacità dei suoi membri a porsi in concorrenza con i marittimi extracomunitari nella
ricerca di un’occupazione presso le compagnie di navigazione, ossia le beneficiarie di detto aiuto, e, di conseguenza, la
posizione del ricorrente in quanto tale sul mercato sarebbe pregiudicata nella sua capacità concorrenziale sul mercato della
fornitura di forza lavoro alle compagnie in parola e, pertanto, relativamente alla sua capacità di attirare aderenti.
53
Va altresì ricordato che il ricorrente si è opposto alla disciplina danese applicabile al registro DIS, segnatamente alle
misure fiscali in discussione, poiché, da un lato, tale registro consentiva agli armatori le cui navi erano ivi registrate
di assumere marittimi cittadini di Stati terzi versando loro una retribuzione conforme al diritto nazionale di questi ultimi
e poiché, dall’altro, le misure fiscali in parola, costituenti l’oggetto della decisione controversa, hanno consentito di
esentare dall’imposta sui redditi tutti i marittimi occupati sulle navi immatricolate nel registro DIS, senza operare una
distinzione fra i marittimi cittadini di Stati membri e quelli provenienti da Stati terzi.
54
Ne risulta che, a differenza della causa all’origine della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie è controverso non tanto
il carattere restrittivo della concorrenza dei contratti collettivi conclusi fra il ricorrente o altri sindacati e gli armatori
beneficiari dell’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione, ma piuttosto la questione se la posizione concorrenziale
del ricorrente rispetto a quella di altri sindacati sia stata compromessa dalla concessione dell’aiuto in parola, così che
esso dovrebbe essere considerato persona interessata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e pertanto, in siffatte circostanze,
il suo ricorso di annullamento contro la decisione controversa risulterebbe ricevibile.
55
Orbene, non si può dedurre dalla circostanza che un accordo possa essere escluso, a causa della sua natura, del suo oggetto
e degli obiettivi di politica sociale perseguiti, dall’ambito di applicazione delle disposizioni dell’art. 81, n. 1, CE, che
le trattative collettive o le parti in queste coinvolte siano anch’esse, interamente e automaticamente, sottratte alle norme
del Trattato in materia di aiuti di Stato o che un ricorso di annullamento eventualmente proposto dalle parti in parola sarebbe
pressoché automaticamente considerato irricevibile a causa del loro coinvolgimento nelle menzionate trattative.
56
È infatti difficile ravvisare in che modo gli obiettivi di politica sociale perseguiti da contratti collettivi possano essere
seriamente compromessi – siffatto rischio costituisce appunto la ratio dell’esclusione di accordi del genere dall’ambito di
applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] − dal fatto di riconoscere che, quando negozia
i termini e le condizioni di lavoro dei suoi membri, un’associazione sindacale qual è il ricorrente possa trovarsi in una
posizione concorrenziale rispetto ad altri sindacati i cui membri godano di condizioni salariali diverse a causa della creazione
di un registro come il registro DIS.
57
Al contrario, invece, escludere a priori la possibilità, in un caso come quello all’origine della presente controversia, che
un sindacato possa dimostrare di essere un soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, facendo valere il suo ruolo
nel corso di trattative collettive e gli effetti su tale ruolo delle misure fiscali nazionali considerate dalla [OSCURATO:PERSONA]
come aiuti compatibili con il mercato comune, sarebbe idoneo a pregiudicare gli stessi obiettivi di politica sociale che hanno
indotto la Corte a escludere dall’applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato il contratto collettivo in discussione nella
citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]..
58
Siffatta conclusione è corroborata dalla circostanza che, in quanto la Comunità non ha soltanto una finalità economica ma
anche una finalità sociale, i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato e alla concorrenza
devono, eventualmente, essere bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale, tra i quali figurano, in particolare,
come risulta dall’art. 136, primo comma, CE, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione
nel progresso, una protezione sociale adeguata e il dialogo sociale (v., in tal senso, relativamente alle disposizioni del
Trattato sulla libertà di stabilimento, sentenza 11 dicembre 2007, causa C‑438/05, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10779, punto 79).
59
È ben vero che, come risulta dal punto 33 della presente sentenza, il ricorrente deve sempre dimostrare, adeguatamente al
caso specifico quanto al profilo del diritto, l’eventuale pregiudizio causato ai suoi interessi dalla concessione dell’aiuto,
il che gli è possibile fare dimostrando di essere, concretamente, in una posizione concorrenziale rispetto ad altri sindacati
attivi sul medesimo mercato. Tuttavia, una possibilità del genere non può essere esclusa a priori riferendosi alla giurisprudenza
derivante dalla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], o ad un’interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di «mercato» nell’ambito
dell’esame dello status d’interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE di un’organizzazione, come un’associazione sindacale,
che cerchi di far valere la ricevibilità del proprio ricorso di annullamento.
60
Dal momento che il Tribunale ha interpretato scorrettamente la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, non ha risposto all’argomento
del ricorrente relativo alla posizione concorrenziale dello stesso rispetto ad altri sindacati nell’ambito della negoziazione
di contratti collettivi applicabili ai marittimi, occorre di conseguenza annullare l’ordinanza impugnata su detto punto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
61
Il ricorrente, relativamente ai punti 35 e 36 dell’ordinanza impugnata, sostiene che il Tribunale, dopo aver richiamato la
citata ordinanza del Tribunale Comité d’entreprise de la Société française de production e a./[OSCURATO:PERSONA], ha a torto tralasciato
di esaminare gli aspetti sociali che discendono implicitamente dalle condizioni normative di autorizzazione delle riduzioni
fiscali per i marittimi della Comunità, ossia gli orientamenti comunitari, e ha concluso che esso non poteva far valere il
principio elaborato nella menzionata ordinanza.
62
Secondo il ricorrente, gli orientamenti comunitari operano una distinzione implicita fra i «marittimi della Comunità» e gli
altri marittimi. Tale distinzione costituirebbe una forma di riconoscimento dell’esistenza di un «quid pro quo» sociale da
soddisfare come contropartita dell’autorizzazione dell’aiuto di Stato alle società di trasporto marittimo. L’esenzione fiscale
di cui gode la retribuzione dei marittimi sarebbe giustificata dalla necessità di compensare il costo più elevato rappresentato
dall’assunzione di marittimi della Comunità rispetto a quello di marittimi di Stati terzi. Sarebbe dunque in questo modo che
si potrebbe raggiungere l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione comunitaria, che era uno degli obiettivi degli orientamenti
comunitari. Gli aspetti sociali degli orientamenti in parola riguarderebbero le condizioni stesse in base alle quali l’aiuto
può essere approvato o meno. Nella sua qualità di rappresentante dei marittimi danesi, il ricorrente avrebbe potuto presentare
osservazioni sugli aspetti sociali dell’aiuto derivanti dalle misure fiscali in discussione qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse
avviato un procedimento conformemente all’art. 88, n. 2, CE.
63
[OSCURATO:PERSONA] asserisce che, sebbene il secondo motivo, contrariamente al primo, non vada respinto in quanto inconferente,
esso è in ogni caso infondato. Il Tribunale avrebbe del tutto a ragione considerato che gli aspetti sociali presentavano una
connessione meramente indiretta con l’oggetto della decisione controversa. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, come
il Tribunale ha correttamente osservato, il registro DIS non concede un aiuto di Stato. Dall’altro, il ricorrente, la cui
impugnazione è diretta avverso un’ordinanza d’irricevibilità, con il motivo di cui trattasi tenterebbe di impegnare la discussione
nel merito tramite affermazioni relative alla portata degli orientamenti comunitari. L’oggetto di dette asserzioni sarebbe
semplicemente irrilevante al fine di stabilire la ricevibilità di un siffatto ricorso.
Giudizio della Corte
64
In via preliminare occorre rilevare che, in occasione della valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato nel settore
del trasporto marittimo come quello in discussione nel caso di specie, gli aspetti sociali degli orientamenti comunitari possono
essere presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di una valutazione complessiva che comprenda un gran numero di
considerazioni di diversa natura, collegate in particolare alla tutela della concorrenza, alla politica marittima della Comunità,
alla promozione dei trasporti marittimi comunitari o ancora alla promozione dell’occupazione (v., in tal senso, sentenza 23
maggio 2000, causa C‑106/98 P, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3659,
punto 52).
65
Inoltre, come emerge dal punto 33 della presente sentenza, non è da escludersi che un’associazione sindacale di lavoratori
sia considerata come soggetto «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE quando dimostri che i suoi stessi interessi o
quelli dei suoi aderenti possano essere eventualmente pregiudicati dalla concessione di un aiuto.
66
Al punto 36 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato che gli aspetti sociali relativi al registro DIS sono collegati
solo indirettamente all’oggetto della decisione controversa e al ricorso di annullamento propostogli dal ricorrente. Ne ha
pertanto concluso che quest’ultimo non può invocare tali aspetti sociali al fine di sostanziare la sua posizione di soggetto
individualmente interessato.
67
Non è in discussione che il registro DIS non costituisca di per sé un aiuto di Stato. Infatti, come risulta dalla sentenza
17 marzo 1993, cause riunite C‑72/91 e C‑73/91, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑887), un regime come quello realizzato dal registro
DIS, che consente di assoggettare i contratti di lavoro stipulati con marinai cittadini di paesi terzi, non domiciliati né
residenti nello Stato membro di cui si tratti, a condizioni di lavoro e di retribuzione diverse da quelle previste dal diritto
di detto Stato membro e sensibilmente più sfavorevoli rispetto a quelle dei marinai cittadini del medesimo Stato, non è da
considerare aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
68
È per tale ragione che il ricorso di annullamento presentato dal ricorrente non era diretto contro il registro DIS, bensì
contro le misure fiscali in discussione, che sono applicabili ai marittimi occupati sulle navi immatricolate nel registro
in parola.
69
Invece di accertare, come fatto al punto 36 dell’ordinanza impugnata, se gli aspetti sociali del registro DIS presentassero
un collegamento sufficientemente diretto con l’oggetto della decisione controversa, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare
gli aspetti sociali derivanti dalle misure fiscali in discussione alla luce degli orientamenti comunitari – dal momento che
questi ultimi fissano le condizioni normative per valutare la compatibilità del regime fiscale danese, come fatto valere dal
ricorrente – al fine di verificare se gli argomenti dedotti dal ricorrente dai citati orientamenti fossero sufficienti per
stabilire la sua qualità di soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
70
Considerato che non può essere escluso che organismi i quali rappresentano i lavoratori delle imprese beneficiarie di un aiuto
possano, in quanto interessati ai sensi della menzionata disposizione del Trattato, presentare alla [OSCURATO:PERSONA] le loro osservazioni
su considerazioni di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese in considerazione dalla stessa, la circostanza che
il Tribunale non abbia effettivamente risposto all’argomento del ricorrente relativo agli aspetti sociali derivanti dalle
misure fiscali in discussione tenuto conto degli orientamenti comunitari deve condurre all’annullamento dell’ordinanza impugnata
relativamente a tale punto.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
71
Con il suo terzo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al punto 37 dell’ordinanza
impugnata, respingendo in quanto irrilevante l’argomentazione sulle modalità di erogazione dell’aiuto derivante dalle misure
fiscali in discussione, ossia la circostanza che venga trasferito agli armatori tramite i membri del ricorrente.
72
A tal proposito quest’ultimo fa valere che, nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], la Corte
ha dichiarato che un’associazione, costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di persone, può essere
considerata individualmente interessata ai sensi della citata giurisprudenza Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] solo se la posizione sul
mercato dei suoi membri è sostanzialmente compromessa dal regime di aiuti che costituisce oggetto della decisione in discussione.
La Corte ha analizzato l’espressione «posizione sul mercato» dal punto di vista degli «operatori economici». Secondo il ricorrente,
non sussisterebbero ragioni di principio perché i lavoratori non possano essere considerati operatori economici dal momento
che la legislazione nazionale o gli orientamenti comunitari accordano loro un’attenzione particolare, stabilendo le condizioni
in cui si può ritenere l’aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE.
73
[OSCURATO:PERSONA] fa innanzitutto valere che la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], pronunciata
in una controversia riguardante un aiuto diretto concesso agli agricoltori, non presenta alcun rapporto con la constatazione
svolta dal Tribunale al punto 37 dell’ordinanza impugnata, secondo cui la decisione controversa sarebbe fondata sui vantaggi
ricevuti dai beneficiari dell’aiuto, ossia gli armatori, e non sulle modalità di erogazione dello stesso. Inoltre, detta sentenza
non sarebbe pertinente nel caso di specie, poiché concerneva l’adozione di una decisione in materia di aiuti di Stato da parte
della [OSCURATO:PERSONA] dopo che quest’ultima aveva avviato la procedura ex art. 88, n. 2, CE. Infine, anche se la menzionata sentenza
fosse pertinente nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che ciò non significa che i lavoratori siano individualmente interessati
da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che autorizza un aiuto. Il punto 72 della medesima sentenza si baserebbe esplicitamente
sull’affermazione secondo cui «taluni membri [dell’[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] sono] operatori economici che possono
essere considerati come concorrenti diretti dei beneficiari degli aiuti». Per contro, gli aderenti del ricorrente sono marittimi
che non possono essere considerati concorrenti diretti degli armatori e non sono «operatori economici» ai sensi della sentenza
in parola.
74
In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il terzo motivo d’impugnazione debba essere considerato infondato.
Giudizio della Corte
75
Va ricordato che, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che il ricorrente non può essere considerato
individualmente interessato per il solo fatto che l’aiuto in discussione viene erogato ai destinatari per mezzo di una riduzione
delle rivendicazioni salariali dei marittimi, che beneficiano dell’esenzione dall’imposta sui redditi stabilita dalle misure
fiscali in discussione. A suo avviso, infatti, la decisione controversa si basa sui vantaggi ricevuti dai beneficiari dell’aiuto
e non sulle modalità di erogazione del detto aiuto.
76
Diversamente dal ricorso di annullamento presentato dinanzi al Tribunale dal ricorrente, che addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di
non aver avviato la procedura d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE e diretto, in ultima analisi, a far rispettare i diritti
procedurali attribuiti da quest’ultima disposizione, il ricorso di annullamento nella controversia decisa dalla citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] riguardava la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che concludeva tale procedura.
77
Ne consegue che, in detta causa, la Corte si proponeva di accertare se la posizione sul mercato dei membri dell’[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA], un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti, fosse
pregiudicata in maniera sostanziale dal regime di aiuti oggetto della decisione in discussione.
78
Nel caso di specie, come risulta dal punto 28 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente doveva dimostrare al Tribunale la propria
qualità di soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, dal momento che l’applicazione della giurisprudenza derivata
dalla citata sentenza Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], come nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA],
non era di primo acchito pertinente.
79
Anche volendo ipotizzare che il Tribunale avrebbe dovuto considerare le modalità di erogazione dell’aiuto derivante dalle
misure fiscali in discussione e il relativo ruolo dei dipendenti degli armatori, membri del ricorrente, va ricordato che,
ai punti 31‑33 dell’ordinanza impugnata, tale organo giurisdizionale aveva già dichiarato nella fattispecie in parola che
né esso, in quanto associazione sindacale dei marittimi, né i suoi aderenti, in quanto lavoratori dipendenti dei beneficiari
dell’aiuto, sono concorrenti di questi ultimi. Riguardo, segnatamente, ai membri del sindacato di cui trattasi, il Tribunale
ha constatato che, in quanto apparivano come soggetti corrispondenti alla definizione di lavoratori ai sensi dell’art. 39 CE,
essi non rappresentano di per sé imprese.
80
Tranne l’errata applicazione nel caso di specie della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella seconda parte del punto 32 dell’ordinanza
impugnata − che rappresenta l’oggetto del primo motivo d’impugnazione − il ricorrente non ha contestato le conclusioni cui
il Tribunale è giunto ai menzionati punti 31‑33 della stessa. In tali circostanze, non può far valere la qualità di operatori
economici dei suoi membri, la cui posizione sul mercato è pregiudicata, per contestare la conclusione alla quale è giunto
il Tribunale al punto 37 dell’ordinanza impugnata, in base a cui il ricorso è irricevibile per il solo fatto che l’aiuto viene
erogato agli armatori per mezzo di una riduzione delle rivendicazioni salariali dei membri citati dato che essi beneficiano
dell’esenzione dall’imposta sui redditi stabilita dalle misure fiscali in discussione.
81
Tenuto conto di tali circostanze, occorre respingere il terzo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
82
Il ricorrente sostiene che, concludendo che non aveva dimostrato che i suoi interessi di negoziatore potessero essere direttamente
pregiudicati dall’aiuto derivante dalle misure fiscali in discussione e distinguendo la sua situazione nella fattispecie in
esame da quella del [OSCURATO:PERSONA], un ente di diritto pubblico che agiva in quanto rappresentante degli interessi del settore
dell’orticultura in serra nei [OSCURATO:PERSONA] nella citata sentenza Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA], e da quella del Comité
international de la rayonne et des fibres synthétiques ([OSCURATO:PERSONA]) nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale
ha operato un’interpretazione eccessivamente restrittiva di dette sentenze.
83
Il ricorrente afferma di svolgere un ruolo di negoziatore con le società di trasporto marittimo e che, in tale veste, negozia
le condizioni di assunzione dei propri aderenti e, di conseguenza, le condizioni secondo cui l’aiuto accordato è erogato dallo
Stato danese ai beneficiari. In questo senso ritiene di espletare una funzione analoga a quella del [OSCURATO:PERSONA], il quale
negoziava le condizioni secondo cui l’aiuto doveva essere erogato dallo Stato olandese agli orticultori, come riconosciuto
dal Tribunale al punto 40 dell’ordinanza impugnata, dove riferisce che il ricorrente ha partecipato «[alla definizione del]
meccanismo di trasferimento degli aiuti agli armatori». Analogamente, benché non abbia negoziato le condizioni previste dagli
orientamenti comunitari, esso rappresenterebbe ciò nondimeno un gruppo chiaramente identificato di marittimi della Comunità
che occupa una posizione particolare in forza di detti orientamenti.
84
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il quarto motivo deve essere respinto. Essa fa valere, segnatamente, che il Tribunale ha giustamente
considerato che la situazione di cui trattasi nel caso di specie non può essere paragonata a quelle delle controversie decise
dalle citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]. In tali cause, infatti, il ricorrente
occupava una posizione di negoziatore chiaramente circoscritta e intrinsecamente collegata allo scopo stesso della decisione
in discussione, tale da collocarlo in una situazione di fatto che lo caratterizzava rispetto a qualsiasi altro soggetto. Contrariamente
a quanto asserito dal ricorrente, esso non avrebbe affatto negoziato le condizioni in base alle quali l’aiuto derivante dalle
misure fiscali in discussione viene trasferito dallo Stato danese ai beneficiari del medesimo e nemmeno ha negoziato le condizioni
previste dagli orientamenti comunitari.
Giudizio della Corte
85
In via preliminare si deve ricordare che, nella causa all’origine della citata sentenza Van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA], il
[OSCURATO:PERSONA] aveva negoziato con il fornitore la tariffa preferenziale del gas criticata dalla [OSCURATO:PERSONA] e figurava, inoltre,
fra i firmatari dell’accordo che aveva stabilito tale tariffa. Sempre per questo motivo era stato obbligato ad intavolare
nuovi negoziati tariffari con il fornitore e a stipulare un nuovo accordo per attuare la decisione della [OSCURATO:PERSONA].
86
Nella controversia decisa con la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] era stato l’interlocutore della [OSCURATO:PERSONA]
per quanto riguardava l’istituzione di una «disciplina» in materia di aiuti nel settore delle fibre sintetiche, nonché per
la proroga e l’adeguamento della stessa, e aveva attivamente trattato con la [OSCURATO:PERSONA], durante il procedimento precedente
la lite, in particolare presentandole osservazioni scritte e tenendosi in stretto contatto con gli uffici competenti di detta
istituzione.
87
Secondo la giurisprudenza della Corte, le cause all’origine delle citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] riguardavano così situazioni particolari, nelle quali il ricorrente occupava una posizione di negoziatore
chiaramente circoscritta e intrinsecamente collegata allo scopo stesso della decisione, tale da posizionarlo in una situazione
di fatto che lo caratterizzava rispetto a qualsiasi altra persona (sentenza Comité d’entreprise de la Société française de
production e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 45).
88
Occorre precisare che la Corte è stata indotta a prendere in considerazione l’applicazione di tale giurisprudenza in ricorsi
diretti all’annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che concludeva un procedimento avviato ex art. 88, n. 2, CE. A
suo parere, talune associazioni di operatori economici che abbiano partecipato attivamente ad un procedimento in forza di
detta disposizione devono considerarsi individualmente interessate da una decisione di questo genere, in quanto essa le riguarda
nella loro qualità di negoziatrici della disciplina (v., in tal senso, sentenza Comité d’entreprise de la Société française
de production e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 40‑42).
89
La Corte, verificando la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dal [OSCURATO:PERSONA], ha anche constatato che esso doveva
essere interpretato come diretto all’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di instaurare il procedimento previsto dall’art. 88,
n. 2, CE.
90
Ne risulta che la menzionata giurisprudenza potrebbe trovare applicazione, nei limiti precisati dalla Corte, ai ricorsi diretti
all’annullamento sia di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che conclude un procedimento avviato ex art. 88, n. 2, CE, sia di
una decisione di non sollevare obiezioni e, pertanto, di non avviare la procedura d’indagine formale prevista da tale disposizione.
91
Quanto alla questione se, applicando detta giurisprudenza alla situazione del ricorrente nel caso di specie, il Tribunale
abbia commesso un errore di diritto, occorre ricordare che la decisione controversa concerne misure fiscali adottate dal legislatore
danese e relative ai marittimi occupati su navi immatricolate nel registro DIS, che tale registrazione consente, come emerge
dal punto 5 della presente sentenza, di corrispondere a detti marittimi una retribuzione conforme al diritto nazionale dei
medesimi e che la denuncia presentata dal ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] concerneva la compatibilità delle misure fiscali in
parola con gli orientamenti comunitari, adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] senza la benché minima partecipazione del ricorrente.
92
Tenuto conto di tali circostanze, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto considerando che la situazione del ricorrente
non può essere paragonata a quella del [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA], situazioni che, correttamente, ha qualificato come del
tutto particolari, di fatto eccezionali. Il ricorrente, infatti, che è solo una fra le numerose associazioni sindacali dell’Unione
europea che rappresentano, nello specifico, i marittimi, così come solo uno fra gli svariati sindacati attivi in [OSCURATO:PERSONA],
e che non è l’unico rappresentante dei marittimi, non ha ricoperto una posizione di negoziatore chiaramente circoscritta e
intrinsecamente collegata allo scopo stesso della decisione controversa. Il ricorrente non è stato direttamente coinvolto
dal legislatore danese nell’adozione delle misure fiscali in discussione e rispetto alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di
non sollevare obiezioni, per cui la sua opposizione alle stesse non è sufficiente per qualificarlo come negoziatore ai sensi
delle citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA].
93
Detta associazione sindacale non è nemmeno stata intrinsecamente associata all’iter di adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
degli orientamenti comunitari, dal cui contenuto, a suo parere, risulterebbe l’incompatibilità delle misure fiscali in discussione
con il mercato comune.
94
Sebbene il ricorrente abbia presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle menzionate misure fiscali, tuttavia tale
circostanza, di per sé, non gli consente, come ammesso dal ricorrente stesso nel contesto della sua impugnazione, di provare
la propria posizione di negoziatore ai sensi delle citate sentenze Kwekerij van der Kooy e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA].
95
Anche se un ricorso diretto all’annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non sollevare obiezioni, e quindi di non
avviare la procedura d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE, è dichiarato ricevibile, e ciò quando il ricorrente dimostri
di essere un soggetto interessato ai sensi di detta disposizione − dato che i criteri più rigorosi derivanti dalla giurisprudenza
originata dalla citata sentenza Plaumann/[OSCURATO:PERSONA] non sono applicabili in tal caso −, interpretare la giurisprudenza citata
al punto precedente della presente sentenza come concernente qualsivoglia soggetto che abbia presentato una denuncia alla
[OSCURATO:PERSONA] equivarrebbe a privare del suo contenuto essenziale la giurisprudenza esaminata nell’ambito del primo motivo,
e citata al punto 30 dell’ordinanza impugnata, relativa all’incidenza sulla posizione concorrenziale del ricorrente.
96
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve respingere il quarto motivo d’impugnazione.
Sul ricorso di primo grado
97
Ai sensi dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima può, in caso di annullamento
della decisione del Tribunale, qualora lo stato degli atti lo consenta, statuire definitivamente sulla controversia.
98
Benché la Corte, in questa fase del procedimento, non sia in grado di decidere sul merito del ricorso proposto dinanzi al
Tribunale, essa dispone per contro degli elementi necessari per statuire definitivamente sull’eccezione d’irricevibilità sollevata
dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado.
99
Alla luce delle specifiche circostanze del caso di specie occorre respingere l’eccezione di cui trattasi.
100
Quanto all’adeguatezza degli elementi prodotti dal ricorrente idonei a dimostrare, nelle circostanze del caso di specie, che
la decisione controversa rischiasse di incidere concretamente sulla sua situazione o su quella dei marittimi che rappresenta,
va ricordato che il ricorrente è un organismo che rappresenta lavoratori e che negozia i termini e le condizioni in base alle
quali la forza lavoro è prestata alle imprese, compresi gli armatori le cui navi sono immatricolate nel registro DIS.
101
Secondo il ricorrente, l’esenzione fiscale di cui gode la retribuzione dei marittimi sarebbe giustificata dalla necessità
di compensare il costo più elevato rappresentato dall’assunzione di marittimi della Comunità rispetto a quello di marittimi
provenienti da Stati terzi. Sarebbe dunque in questo modo che si potrebbe raggiungere l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione
comunitaria, che era uno degli obiettivi degli orientamenti comunitari. Gli aspetti sociali degli orientamenti in parola riguarderebbero
le condizioni stesse in base alle quali l’aiuto può essere approvato o meno.
102
Come emerge dal punto 70 della presente sentenza, non può escludersi che, in quanto rappresentante in particolare dei marittimi
danesi, il ricorrente potesse presentare alla [OSCURATO:PERSONA] le sue osservazioni su considerazioni di ordine sociale idonee,
se del caso, ad essere prese in considerazione da detta istituzione qualora avesse avviato la procedura d’indagine formale
ex art. 88, n. 2, CE.
103
Gli orientamenti comunitari medesimi riconoscono, nel contesto specifico della riduzione del costo del lavoro nel settore
marittimo, il ruolo particolare svolto dai rappresentanti sindacali nel corso delle trattative salariali. Dal punto 3.2, sesto
comma, di detti orientamenti risulta che «[g]li sgravi fiscali non eliminerebbero l’interesse dell’armatore a negoziare un
idoneo pacchetto salariale con i membri di un potenziale equipaggio e i loro rappresentanti sindacali. I marittimi degli Stati
membri in cui i livelli salariali sono inferiori avrebbero quindi ancora un vantaggio competitivo rispetto a quelli di altri
Stati membri in cui le pretese salariali sono più elevate. In ogni caso i marittimi CE continuerebbero a rappresentare un
onere più elevato rispetto ai marittimi meno costosi disponibili sul mercato globale».
104
Poiché il ricorrente ha chiarito in che modo le misure fiscali in discussione potrebbero incidere sulla sua posizione e su
quella dei suoi membri nel corso delle trattative collettive con gli armatori le cui navi sono immatricolate nel registro
DIS, e avendo gli orientamenti comunitari riconosciuto il ruolo delle organizzazioni sindacali, quali il ricorrente, nel corso
di dette trattative, si deve rilevare che quest’ultimo ha dimostrato adeguatamente sotto il profilo giuridico l’eventuale
pregiudizio dei propri interessi e di quelli dei suoi membri ad opera della decisione controversa.
105
Occorre inoltre ricordare che il ricorrente, nella fattispecie in esame, aveva presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] nei
confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] concernente le misure fiscali in discussione, sostenendo la loro contrarietà agli orientamenti
comunitari e, di conseguenza, all’art. 87 CE. Benché il fatto di presentare una denuncia del genere alla [OSCURATO:PERSONA] non sia
sufficiente, di per sé, a dimostrare la qualità di soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, va tuttavia osservato
che le misure in parola non sono state notificate alla [OSCURATO:PERSONA] dallo Stato membro in questione e che è stata la presentazione
della denuncia del ricorrente a consentire alla citata istituzione di esaminare la compatibilità delle stesse con il mercato
comune. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha impiegato quasi quattro anni per concludere per la compatibilità di dette misure, e durante
quest’intero lasso di tempo il ricorrente è stato a stretto contatto con la [OSCURATO:PERSONA].
106
Va altresì segnalato che la presente controversia si differenzia da quella all’origine della citata sentenza Comité d’entreprise
de la Société française de production e a./[OSCURATO:PERSONA]. In quest’ultima causa i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso
una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver avviato il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato, ha dichiarato
l’aiuto incompatibile con il mercato comune. Il presente ricorso, invece, è diretto contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
in cui essa, senza avere avviato la procedura d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE, constata che un aiuto è compatibile
con il mercato comune. Si aggiunga che, nella controversia decisa con la citata sentenza Comité d’entreprise de la Société
française de production e a./[OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non hanno partecipato al procedimento avviato ex art. 93, n. 2, del
Trattato, mentre, nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di avviare la procedura d’indagine formale nonostante la
denuncia presentata dal ricorrente ed i contatti intercorsi fra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] fino alla data in cui quest’ultima
ha concluso per la compatibilità di dette misure.
107
La situazione descritta, relativamente alla presente controversia, mostra che gli interessi sia del ricorrente che dei suoi
aderenti apparivano tali da essere eventualmente pregiudicati dalla concessione dell’aiuto.
108
Tutto ciò premesso, occorre respingere l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente al ricorso proposto
al Tribunale dal ricorrente. Quest’ultimo, nelle circostanze peculiari del caso di specie, può essere considerato soggetto
interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e, pertanto, il suo ricorso deve essere dichiarato ricevibile.
109
In tale contesto la causa deve essere rinviata al Tribunale di primo grado affinché si pronunci sulle conclusioni del ricorrente
dirette all’annullamento della decisione controversa.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 aprile 2007, causa T‑30/03, SID/[OSCURATO:PERSONA], è parzialmente
annullata, in quanto non ha risposto agli argomenti del 3F relativi, da un lato, alla posizione concorrenziale dello stesso
rispetto ad altri sindacati nell’ambito della negoziazione di contratti collettivi applicabili ai marittimi e, dall’altro,
agli aspetti sociali derivanti dalle misure fiscali concernenti i marittimi occupati su navi immatricolate nel registro marittimo
internazionale danese.
2)
L’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle
Comunità europee è respinta.
3)
La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché si pronunci sulle conclusioni del 3F dirette
all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 novembre 2002, C (2002) 4370 def., di non sollevare obiezioni avverso
le misure fiscali danesi applicabili ai marittimi occupati a bordo di navi immatricolate nel registro internazionale danese.
4)
Le spese sono riservate.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.