CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01621/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8020-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3405/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/10/2023 R.G.N. 392/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] –tutela obbligatoria R.G.N.8020/2024 Cron. Rep. Ud02/12/2025 Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma di sentenza del Tribunale, dichiarava l’illegittimità del licenziamento irrogato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di titolare e l.r.p.t. dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di Agente Generale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e per l’effetto condannava il titolare dell’agenzia al pagamento di un’indennità pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condannava altresì [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] l’importo (ulteriore) di € 3.069,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo; dichiarava la non debenza, da parte della lavoratrice, della rivalutazione monetaria sull’importo oggetto della statuizione di condanna di € 27.696; confermava nel resto la sentenza gravata (contenente condanna del datore di lavoroal pagamento in favore della ex-dipendente della somma di € 20.819,70 a titolo di TFR, oltre accessori, divenuta cosa giudicata). 2.Per quanto qui ancora rileva, la Corte di Napoli rilevava che doveva ritenersi sussistente, nel caso concreto, l’invalidità del licenziamento (a differenza del Tribunale) per giusta causa intimato dal datore di lavoro il 21.5.2021, all’esito della contestazione disciplinare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a causa della mancata audizione della lavoratrice, che ne aveva fatto richiesta nella lettera di giustificazione del 6.4.2021, con le conseguenze risarcitorie di cui all’art. 8 della legge n. 604/1966 (trattandosi di una piccola azienda con 5/6 dipendenti); considerate le ragioni poste alla base del recesso datoriale (oggetto di domanda riconvenzionale proposta in primo grado e accolta) stimava equo determinare l’indennizzo nella misura di tre mensilità della retribuzione, oltre gli accessori di legge; osservava che la circostanza che il recesso datoriale fosse illegittimo per la ragione evidenziata non determinava l’automatico rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall’azienda per ottenere la restituzione di quanto assumeva non versato dalla ex-dipendente, reputando provata la debenza della restituzione attraverso la documentazione prodotta (in particolare relazione di consulente aziendale cui era stata demandata dal datore di lavoro indagine ispettiva, in seguito agli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] che aveva registrato una discrepanza tra gli incassi dell’agenzia e i versamenti effettuati sul conto dedicato, ricollegata a sottrazione di somme dal fondo cassa, riferita alla lavoratrice). 3.Avverso la sentenza d’appello la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi; ha resistito con controricorso la società; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 81, 112, 115, 416, 434 c.p.c., 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello circa la carenza di legittimazione attiva, la mancata prova del danno e della quantificazione della domanda riconvenzionale del datore o, in alternativa, per difetto assoluto di motivazione ove ritenuto implicito. 2.Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2712 c.c., per essere stata erroneamente percepita come “valida prova” della domanda riconvenzionale gli “accertamenti della [OSCURATO:PERSONA]” o, in subordine, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto. 3.Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2712 c.c., per essere stata erroneamente percepita come “valida prova” la “documentazione” (in particolare i fogli cassa) che la lavoratrice aveva disconosciuto o, in subordine, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto. 4.Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione circa il rigetto del motivo di impugnazione sull’inidoneità della relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] a integrare “valida prova” a sostegno della fondatezza della domanda riconvenzionale 5.Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 115, 416, 434 c.p.c., per essere state erroneamente ritenute generiche le contestazioni mosse avverso la relazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], o, in subordine, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto. 6.Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 112, 416, 434 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alle eccezioni di inammissibilità (per tardività) delle “indagini difensive”, e in particolare delle sommarie informazioni testimoniali, o, in subordine, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto. 7.Con il settimo motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 115 c.p.c., 2727 c.c. per essere state, in difetto di istruttoria, erroneamente condivise le conclusioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] nella relazione, nel senso che la lavoratrice non aveva fornito alcuna spiegazione a fronte di anomalie inerenti al proprio “profilo”’ e, in relazione agli artt.111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta regolarità dei profili degli altri dipendenti. 8.Con l’ottavo motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 112 e 434 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di impugnazione ove era stata censurata la pronuncia di primo grado per aver affermato che la lavoratrice avrebbe dovuto segnalare al datore gli ammanchi e la mancata consegna del fondo cassa giornaliero, o, in ogni caso, per essere stato erroneamente ritenuto che la lavoratrice non avesse mai contestato la consegna quotidiana del Fondo cassa di € 200 o, ancora, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto. 9.Con il nono motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 24 Cost., 61, 191 ss., 210 ss., 244 ss., 434 c.p.c., per avere la Corte di merito errato nel ritenere generiche le richieste istruttorie in appello, o, in subordine, in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto. 10.Con il decimo motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione o falsa applicazione degli artt. 8 legge n. 604/1966), nonché del principio del ne bis in idemrelativamente al quantumrisarcitorio o, in subordine (art. 360, n. 5, c.p.c.) per omesso esame di fatti decisivi relativamente al quantum risarcitorio o, in subordine (art. 360, n. 4, c.p.c.), in relazione agli artt. 111 Cost., 132, n. 4, c.p.c. per difetto assoluto di motivazione sul punto 11.I primi nove motivi, da trattare congiuntamente per connessione, in quanto tutti denuncianti profili di nullità in relazione alle prove a base della decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione somme al datore di lavoro ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., non sono meritevoli di accoglimento. 12.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019), parametro nel caso in esame pienamente rispettato. 13.D’altra parte, il giudice di merito non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 16056/2016, n. 19011/2017). Né, con il ricorso per cassazione, la parte può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate nel merito, poiché la revisione degli accertamentidi fatto compiuti in tale sede è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017), a maggior ragione in ipotesi, quale quella in esame quanto al debito restitutorio della lavoratrice, di pronuncia cd. doppia conforme di merito. Va altresì ricordata l’ampia discrezionalità probatoria normativamente assegnata al giudice del lavoro di merito dall’art. 420 c.p.c. 14.Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 27415/2018, n. 29730/2020, n. 20553/2021, n. 5412/2025). 15.Neppure è integrata la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023); inoltre, la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. 16.Non ricorre la denunciata violazione dell’art. 2727 c.c., posto che il ragionamento presuntivo è censurabile in sede di legittimità solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (cfr. Cass.n. 3541/2020, n. 5279/2020; v. anche Cass. n. 22366/2021, n. 9054/2022, n. 23263/2023); e, in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 27266/2023). 17.Ricorre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell’ipotesi in cui il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitume causa petendi ) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), cioè quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (v. Cass. n. 455/2011 e successive conformi). Invece non rientra nell’ambito applicativo della norma di cui all’art. 112 c.p.c., come prospettato da parte ricorrente, l’esame esplicito di tutte le argomentazioni difensive. 18.Il decimo motivo non è fondato. 19.In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo per il quale non sia applicabile la disciplina della cosiddetta stabilità reale, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 8 dellalegge n. 604 del 1966 (sostituito dall'art. 2 dellalegge n. 108 del 1990), spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. 13380/2006), vizio non sussistenti nel caso in esame, in cui la determinazione in concreto dell’indennità risarcitoria è stata ancorata a un parametro espresso e collegato alla vicenda concreta. 20.In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 21.Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver