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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 37067/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito che l'imputato era stato riconosciuto, senza ombra di dubbio, dal teste Caliciuri, appartenente alla Polizia di Stato, allo stadio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della partita di calcio Reggina-Casertana, quando, invece, lo [OSCURATO:PERSONA], attinto da Daspo, avrebbe dovuto recarsi a firmare in questura in concomitanza con lo svolgimento delle partite di calcio disputate dalla Reggina (cfr. p. 2 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito che l'imputato era stato riconosciuto, senza ombra di dubbio, dal teste Caliciuri, appartenente alla Polizia di Stato, allo stadio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della partita di calcio Reggina-Casertana, quando, invece, lo [OSCURATO:PERSONA], attinto da Daspo, avrebbe dovuto recarsi a firmare in questura in concomitanza con lo svolgimento delle partite di calcio disputate dalla Reggina (cfr. p. 2 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37067/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris