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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24183/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduce motivi inammissibili, in quanto: - i primi tre motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla idoneità delle armi all'utilizzo e sulla circostanza che il perito è stato in grado di utilizzarle, pur in presenza dei difetti evidenziati in ricorso); sul punto il ricorso si rivela, pertanto, privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato; - il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è, a sua volta, affetto dal medesimo vizio, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che a pag. 5 ha evidenziato il tratto marcatamente negativo della personalità dell'imputato e la gravità della vicenda del porto della pistola alla cintola, limitandosi ad evidenziare altri aspetti che avrebbero potuto essere valutati in favore del ricorrente senza prendere posizione su quelli individuati a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduce motivi inammissibili, in quanto: - i primi tre motivi sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla idoneità delle armi all'utilizzo e sulla circostanza che il perito è stato in grado di utilizzarle, pur in presenza dei difetti evidenziati in ricorso); sul punto il ricorso si rivela, pertanto, privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato; - il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è, a sua volta, affetto dal medesimo vizio, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che a pag. 5 ha evidenziato il tratto marcatamente negativo della personalità dell'imputato e la gravità della vicenda del porto della pistola alla cintola, limitandosi ad evidenziare altri aspetti che avrebbero potuto essere valutati in favore del ricorrente senza prendere posizione su quelli individuati a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 a
Sentenza Cassazione n. 24183/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris