CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36529/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i L [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, escluse l'aggravante della transnazionalità e la recidiva e, per l'effetto, operata la riduzione di pena ad anni 17, ha confermato l'affermazione di responsabilità, espressa dal Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 ed alcuni reati di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, compiuti in concorso con altri. 2. In particolare, all'imputato viene contestato di aver promosso ed organizzato un sodalizio criminoso con altri soggetti operanti in Sudamerica e non identificati (tra i quali la cittadina paraguayana Nilda che, ivi, si occupava del reclutamento dei corrieri), al fine di importare, in modo sistematico, nel territorio dello Stato partite di cocaina, sostanza stupefacente che poi veniva immessa nel mercato clandestino di Roma. I reati fine che gli vengono imputati afferiscono per l'appunto ad importazioni in Italia della suddetta sostanza. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre, nell'interesse dell'imputato, il suo difensore che articola tre motivi con cui rispettivamente deduce: 3.1. Vizio di motivazione in riferimento all'art. 152 cod. proc. pen, per illogicità in relazione all'attribuzione al ricorrente dell'utenza 0051192365161, a lui non intestata. Richiama i motivi di gravame laddove questi avevano sollevato dubbi sull'utilizzazione, da parte del ricorrente, in maniera esclusiva dell'anzidetta utenza. In mancanza di perizia fonica, l'espressione "fra", adoperata dall'interlocutore, non può essere univocamente riferibile all'imputato; né può valorizzarsi, quale riscontro, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] indicasse il Pompili come domiciliato in Perù, luogo di provenienza delle telefonate, trattandosi di circostanza del tutto generica. 3.2. Violazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90 in relazione ai requisiti richiesti per rivestire la qualifica di organizzatore di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, nonché vizio di motivazione in relazione alla qualifica di organizzatore anziché di partecipe. La posizione dell'odierno ricorrente è perfettamente sovrapponibile a quella del correo [OSCURATO:PERSONA] considerato dai Giudici di merito quale mero partecipe. Atteso che dalla lettura della sentenza impugnata appare che il ruolo verticistico sia stato assunto da soggetti esteri non identificati, il semplice reclutamento dei corrieri e la cura, da parte di Pompili, della fase esecutiva dell'esportazione e del denaro non è sufficiente per ascrivergli l'anzidetto titolo di responsabilità. Dalle captazioni telefoniche non emerge, con assoluta certezza il ruolo di essenzialità ed insostituibilità nel gruppo. L'imputato ha avuto rapporti con il solo Buffone ed unicamente per due episodi. Non si comprende come la sola circostanza che il Pompili fosse il trait d'union tra i narcotrafficanti sudamericani e la rete di spaccio italiana possa, per ciò solo, attribuirgli il ruolo di organizzatore. 3.3. Violazione di legge con riguardo al divieto di reformatio in peius in relazione all'applicazione delle già concesse attenuanti generiche; errore di calcolo nella relativa riduzione. La Corte di appello non ha applicato le circostanze generiche nella massima estensione, senza motivare sulla loro ridotta operatività, nonostante la sentenza di primo grado le avesse ritenute equivalenti alla recidiva e all'aggravante della transnazionalità, considerandole, pertanto, nella massima estensione. La riduzione sulla pena base, fissata questa in anni 20 di reclusione, si sarebbe dovuta effettuare, così come aveva fatto il Giudice di primo grado, nella misura di 1/3, così pervenendo alla pena finale di anni 14 di reclusione. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, oltre ad essere manifestamente infondato, è del tutto generico (si veda la sent. pp. 1-2) perché non si confronta con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, che ha desunto il convincimento dell'appartenenza dell'utenza telefonica al Pompili sulla scorta di plurimi elementi quali: la deposizione di Marano; le dichiarazioni della Stefanuto; il nome della persona (Fra); la collocazione geografica in Perù del possessore dell'utenza; la concatenazione logica tra le conversazioni intercettate. Con tali rilievi ed emergenze il ricorrente non si confronta affatto, di talché la sua doglianza appare del tutto aspecifica. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale si è fatta carico in appello della medesima censura (p. 4 sent.), risolvendola nel senso di respingerla, avendo ritenuto perfettamente confermata, all'esito dell'accertamento giudiziale, la definizione della condotta contenuta nell'imputazione, laddove l'attività di promozione e organizzazione all'interno del sodalizio è consistita nel reperimento della droga dal Sudamerica e nell'invio della stessa in Italia attraverso l'impiego di singoli corrieri gestiti da Nilda, mentre al Buffone era conferito il ruolo di seguire le attività in Italia (recuperare la droga dai corrieri, consegnarla ai distributori, inviare all'estero i proventi). L'imputato costituiva il trait d'union tra i narcotrafficanti sudamericani e la rete di spaccio in Italia, dovendosi a lui l'organizzazione e la cura dell'importazione in Italia delle partite di stupefacenti. 4. La doglianza (terzo motivo) sulla asserita reformatio in peius, relativa all'entità della riduzione di pena operata sulle attenuanti generiche, è manifestamente infondata. In tema di divieto del trattamento sanzionatorio deteriore, questa Corte ha avuto modo di esprimersi nel senso che, anche in ipotesi di riqualificazione del fatto in un'altra meno grave fattispecie, il giudice di secondo grado non è tenuto ad individuare una pena base di misura inferiore a quella del primo giudice, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta (Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018 - dep. 2019, Melone, Rv. 274390; n. 33563 del 2016, Rv. 267858; n. 25606 del 2010, Rv. 247739). Nella medesima prospettiva, si è ritenuta (Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, Tantucci, Rv. 248457; Sez. 6, n. 41220 del 3/10/2012, Caravelli, Rv. 254261) insussistente la violazione del divieto di reformatio in peius nel caso in cui il giudice di appello, pur riconoscendo una nuova attenuante o escludendo una aggravante, confermi il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione del primo giudice, essendo tale giudizio soggetto alla sola verifica di adeguatezza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (anche Sez. 5, n. 10176 del 17/1/2013, Andries, Rv. 254262). Siffatti orientamenti si vt, pongono in linea di continuità anche la pronuncia Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653, in tema di reato continuato e mutamento della sua struttura, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore; mentre, per il caso in cui tale struttura non muti, vale la regola, opposta,(espressa da ultimo da Sez. 2, n. 34387 del 6/5/2016, Savarese, Rv. 267853). L'opzione prescelta, che conferisce valore determinante alla quantificazione operata con la pena finale sembra, peraltro, coerente con il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660 secondo cui il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, addirittura ribadire il giudizio di equivalenza tra le circostanze e confermare la pena applicata in primo grado, purché fornisca per tale giudizio di equivalenza adeguata motivazione. Per tutte le ragioni sinora esposte il Collegio ritiene condivisibile aderire all'orientamento incline a non rilevare una violazione del divieto di reformatio in peius, nella fattispecie concreta in esame, pur non ignorando l'esistenza di una opposta tesi, secondo cui tale divieto riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicchè, qualora il giudice d'appello escluda una circostanza aggravante ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti, deve necessariamente ridurre non solo la pena complessivamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano nel calcolo di essa (Sez. 4, n. 41585 del 4/11/2010, Pizzi, Rv. 248549; Sez. 6, n. 36573 del 4/7/2012, Bonsignore, Rv. 253377; Sez. 2, n. 44332 del 15/10/2013, Ardizzone, Rv. 257444). Nel caso in esame, l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità e della recidiva ha indotto la Corte territoriale ad operare, in ordine alle già riconosciute attenuanti generiche, una riduzione della pena base, fissata dal Tribunale in anni 20 di reclusione, nella misura di un quarto della pena base, ciò in considerazione del precedente specifico riportato dall'imputato nel 2011 e della lunga latitanza. Gli aumenti di pena per i reati satellite sono stati contenuti a mesi 8 di reclusione, così determinando la pena finale in anni 17 di reclusione, con conseguente complessiva riconsiderazione favorevole del trattamento sanzionatorio, che resta, pertanto, immune dalla censura di legittimità formulata dal ricorrente. 4. Sotto tutti i profili denunciati nell'odierna impugnazione pertanto la sentenza in esame è del tutto immune da censure. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, liquidata come da dispositivo, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]