CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 38808/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/02/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione a vari reati di rapina. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della illegalità della pena per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, lungi dal determinare un caso di pena illegale, attengono a richieste di benefici non contemplati nell'accordo intervenuto tra le parti. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 23.09.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]