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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 20296/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25445/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] n.686/2016 depositata i l 31/03/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per l’inammissibilitàdel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il club Mediterranee ha impugna to l’ingiunzione di pagamento n. 343 del 31.08.2011, notificata dal Comune in data 15.09.2011 relativaalla Tarsu del 2003, eccependo, tra l’altro , la decadenza dal potere di riscossione, la prescrizione della pretesa impositiva, l’omessa previa notifica di avviso di accertamento, la mancata considerazione della stagionalità dell'attività svolta , l’erronea determinazione della superficie tassabile nonché la parziale attivazione da parte del Comune del servizio di raccolta dei rifiuti e la conseguente necessità del club di avvalersi di una società per lo smaltimento.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.

Il club ha proposto appello che è stato respinto, confermando quanto già ritenuto dal primo giudice e cioè che l’impugnazione della ingiunzione è inammissibile in quanto rivolta nei confronti di atti presupposti divenuti definitivi ed inoppugnabili, perché decorso il termine per ricorrere di sessantagiorni dalla notifica dei medesimi.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il club affi dandosi a sei motivi.

Si è costituito resistendo con controricorso il Comune di Pizzo.Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il club ha depositato memoria.

La causa è stata trattata alla udienza del 27 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso la parte ricorrente lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c.

Deduce che vi s ono due pronunce p assate in giudicato relativamente alla Tarsu per l’anno 2003, ma mentre la sentenza n. 1/02/09, richiamata dalla difesa, entra nel merito della pretesa tributaria, annullando l’atto impugnato per omessa notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento), la sentenza n.94/01/09 ha ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti dell’avviso di pagamento in quanto non era stato autonomamente impugnato l’avviso bonario.

Detta ultima sentenza non è entrata nel merito della pretesa tributaria, e nonostante ciò sia il giudice di primo che di secondo grado erroneamente affermava n o che in base a d essa la pretesa tributaria avanzata dal Comune di Pizzo era legittima ed ormai incontestabile.

Il motivo è inammissibile.

La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza d’appello che non ha affermato che la pretesa tributaria è incontestabile per effetto di giudicato, bensì per effetto della mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti.

Peraltro, l a pretesa tributaria diviene in contestabile anche ove la impugnazione dell’atto presupposto venga dichiarata inammissibile ; in tal caso la pretesa tributaria diviene incontestabile non già per effetto di un accertamento di merito passato in giudicato, ma perché viene dichiarata inammissibile l'impugnazione dell'atto impositivo. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 72 del D .lgs. 507/1993 e 2966 c.c., e art.1 comma 163 legge 296/2006.

Parte ricorrente deduce che sia i giudici di primo grado che quelli di secondo grado hanno omesso ogni e qualsiasi esame dell’eccezione di decadenza della richiesta di pagamento della TARSU per l’anno 2003, avanzata con l’ingiunzione di pagamento 343/2011, notificata in data 15/09/2011.

Alla fattispecie è infatti applicabile , ratione temporis , l’art. 72 D.Lgs.507/1993, nella parte in cui prev ede la decadenza dall’ente impositore dalla riscossione, nel caso in cui il tributo non sia iscritto a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello per cui era dovuta la tassa.La scelta del Comune di Pizzo di utilizzare un diverso regime di riscossione rispetto a quello disciplinato dal D.lgs . 507/1933, non deroga al termine di decadenza previsto dalla norma.

Per cui il Comune avrebbe dovuto notificare un valido titolo esecutivo nei termini, mentre ha notificato l'ingiunzione di pagamento per l'anno 2003 solamente in data 15/09/2011.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art 2948 n.4) c.c.

L a parte la menta che i giudici tributari hanno omesso l’esame dell’eccezione di prescrizione ex art. 2948 n.4 c.c..

Deduce che il Comune era decaduto ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 507/1993, e che in ogni caso era decorso il termine di prescrizione del diritto alla riscossi one della TARSU per l’anno 2003, ai sensi dell’art.2948 n.4 c.c.

Il motivi sono inammissibili.

Le censure con colgono la ratio decidendidella sentenza, che, come sopra detto, si fonda sul rilievo che la pretesa impositiva sia ormai incontestabile,e propongono eccezioni e rilevi che avrebbero dovuto essere mossi avverso gli atti presupposti, della cui esistenza non si tiene conto; peraltro la parte omette di senza trascrivere i relativi motivi di appello, e senza riportare i fatti salienti dello svolgimento processuale, sicché sotto questo profilo il ricorso difetta di chiarezza e dei requisiti essenziali previsti dall’art 366 c.p.c. e non consente di delineare il thema decidendum effettivamente sottoposto al giudice d’appello. 3.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2909 c.c.

La parte osserva che con la sentenza n.1/02/09 la Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto i ricorsi nei confronti del sollecito di pagamento n. 1000030070021307 relativo alla Tarsu per gli anni 2004-2005, nei confronti dell'ingiunzione di pagamento n.1000030070015108 relativo alla Tarsuper l'anno 2003, promossi dalclub Med, ed annullava gli atti impugnati in quanto non preceduti dal necessario avviso di accertamento.

Di contro nel presente giudizio sia il giudice di primo che di secondo grado ritenevano del tutto irrilevante la sentenza n. 01/02/09, e, di fatto, ratificavano l'illegittima condotta del Comune di Pizzo, che in contrasto con la denuncia originariamente depositata dalla dante causa del club richiedeva il pagamento per una superficie ulteriore e diversa da quella indicata nella denuncia Tarsu e per l'intero a nno solare, in difetto di un atto di accertamento e/o avviso di accertamento in rettifica ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 507/1933.

Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 5 c.p.c. l’omesso omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè della stagionalità dell’attività con diritto alla conseguente riduzione della tariffa Tarsu.

La parte deduce che come stabilito dall'art. 66 D.Lgs. 507/1993 e dall'art. 38 del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pizzo, nel giudizio di primo grado l'istante aveva prodotto le autorizzazioni n. 93 e 94 rilasciate dal Comune che autorizzavano c lub Med all'esercizio stagionale dell'attività alberghiera così dimostrando la stagionalità della attività.

Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art 62 d.lgs. 507/1993.

La parte deduce che l e affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] risultano in contrasto i principi impostivi e con l’art.23 Costituzione.

Il dettato costituzionale garantisce il contribuente sulla necessità di una fonte legislativa per l’imposizione di una tassa o tributo e per le modalità delle sua quantificazione, e pertanto se l’ente i mpositore non ritiene corretta la denuncia ai fini Tarsu è suo onere provvedere ad un avviso di accertamento in rettifica ma non a rideterminare la superficie tassabile senza alcuna previa comunicazione al contribuente.

I motivi sono inammissibili.

Anche questi motivi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnatae si risolvono in contestazioni di merito avverso la pretesa tributaria, che tuttavia la Commissione regionale ha ritenuto divenuta ormai definitiva, statuizione che, come osserva anche il Procuratore generale, non è oggetto di specifica censura.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25445/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] n.686/2016 depositata i l 31/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che conclude per l’inammissibilitàdel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il club Mediterranee ha impugna to l’ingiunzione di pagamento n. 343 del 31.08.2011, notificata dal Comune in data 15.09.2011 relativaalla Tarsu del 2003, eccependo, tra l’altro , la decadenza dal potere di riscossione, la prescrizione della pretesa impositiva, l’omessa previa notifica di avviso di accertamento, la mancata considerazione della stagionalità dell'attività svolta , l’erronea determinazione della superficie tassabile nonché la parziale attivazione da parte del Comune del servizio di raccolta dei rifiuti e la conseguente necessità del club di avvalersi di una società per lo smaltimento. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. Il club ha proposto appello che è stato respinto, confermando quanto già ritenuto dal primo giudice e cioè che l’impugnazione della ingiunzione è inammissibile in quanto rivolta nei confronti di atti presupposti divenuti definitivi ed inoppugnabili, perché decorso il termine per ricorrere di sessantagiorni dalla notifica dei medesimi. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il club affi dandosi a sei motivi. Si è costituito resistendo con controricorso il Comune di Pizzo.Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il club ha depositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza del 27 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso la parte ricorrente lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. Deduce che vi s ono due pronunce p assate in giudicato relativamente alla Tarsu per l’anno 2003, ma mentre la sentenza n. 1/02/09, richiamata dalla difesa, entra nel merito della pretesa tributaria, annullando l’atto impugnato per omessa notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento), la sentenza n.94/01/09 ha ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti dell’avviso di pagamento in quanto non era stato autonomamente impugnato l’avviso bonario. Detta ultima sentenza non è entrata nel merito della pretesa tributaria, e nonostante ciò sia il giudice di primo che di secondo grado erroneamente affermava n o che in base a d essa la pretesa tributaria avanzata dal Comune di Pizzo era legittima ed ormai incontestabile. Il motivo è inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza d’appello che non ha affermato che la pretesa tributaria è incontestabile per effetto di giudicato, bensì per effetto della mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti. Peraltro, l a pretesa tributaria diviene in contestabile anche ove la impugnazione dell’atto presupposto venga dichiarata inammissibile ; in tal caso la pretesa tributaria diviene incontestabile non già per effetto di un accertamento di merito passato in giudicato, ma perché viene dichiarata inammissibile l'impugnazione dell'atto impositivo. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 72 del D .lgs. 507/1993 e 2966 c.c., e art.1 comma 163 legge 296/2006. Parte ricorrente deduce che sia i giudici di primo grado che quelli di secondo grado hanno omesso ogni e qualsiasi esame dell’eccezione di decadenza della richiesta di pagamento della TARSU per l’anno 2003, avanzata con l’ingiunzione di pagamento 343/2011, notificata in data 15/09/2011. Alla fattispecie è infatti applicabile , ratione temporis , l’art. 72 D.Lgs.507/1993, nella parte in cui prev ede la decadenza dall’ente impositore dalla riscossione, nel caso in cui il tributo non sia iscritto a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello per cui era dovuta la tassa.La scelta del Comune di Pizzo di utilizzare un diverso regime di riscossione rispetto a quello disciplinato dal D.lgs . 507/1933, non deroga al termine di decadenza previsto dalla norma. Per cui il Comune avrebbe dovuto notificare un valido titolo esecutivo nei termini, mentre ha notificato l'ingiunzione di pagamento per l'anno 2003 solamente in data 15/09/2011. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art 2948 n.4) c.c. L a parte la menta che i giudici tributari hanno omesso l’esame dell’eccezione di prescrizione ex art. 2948 n.4 c.c.. Deduce che il Comune era decaduto ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. 507/1993, e che in ogni caso era decorso il termine di prescrizione del diritto alla riscossi one della TARSU per l’anno 2003, ai sensi dell’art.2948 n.4 c.c. Il motivi sono inammissibili. Le censure con colgono la ratio decidendidella sentenza, che, come sopra detto, si fonda sul rilievo che la pretesa impositiva sia ormai incontestabile,e propongono eccezioni e rilevi che avrebbero dovuto essere mossi avverso gli atti presupposti, della cui esistenza non si tiene conto; peraltro la parte omette di senza trascrivere i relativi motivi di appello, e senza riportare i fatti salienti dello svolgimento processuale, sicché sotto questo profilo il ricorso difetta di chiarezza e dei requisiti essenziali previsti dall’art 366 c.p.c. e non consente di delineare il thema decidendum effettivamente sottoposto al giudice d’appello. 3.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2909 c.c. La parte osserva che con la sentenza n.1/02/09 la Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto i ricorsi nei confronti del sollecito di pagamento n. 1000030070021307 relativo alla Tarsu per gli anni 2004-2005, nei confronti dell'ingiunzione di pagamento n.1000030070015108 relativo alla Tarsuper l'anno 2003, promossi dalclub Med, ed annullava gli atti impugnati in quanto non preceduti dal necessario avviso di accertamento. Di contro nel presente giudizio sia il giudice di primo che di secondo grado ritenevano del tutto irrilevante la sentenza n. 01/02/09, e, di fatto, ratificavano l'illegittima condotta del Comune di Pizzo, che in contrasto con la denuncia originariamente depositata dalla dante causa del club richiedeva il pagamento per una superficie ulteriore e diversa da quella indicata nella denuncia Tarsu e per l'intero a nno solare, in difetto di un atto di accertamento e/o avviso di accertamento in rettifica ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 507/1933. Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 5 c.p.c. l’omesso omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè della stagionalità dell’attività con diritto alla conseguente riduzione della tariffa Tarsu. La parte deduce che come stabilito dall'art. 66 D.Lgs. 507/1993 e dall'art. 38 del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pizzo, nel giudizio di primo grado l'istante aveva prodotto le autorizzazioni n. 93 e 94 rilasciate dal Comune che autorizzavano c lub Med all'esercizio stagionale dell'attività alberghiera così dimostrando la stagionalità della attività. Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art 62 d.lgs. 507/1993. La parte deduce che l e affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] risultano in contrasto i principi impostivi e con l’art.23 Costituzione. Il dettato costituzionale garantisce il contribuente sulla necessità di una fonte legislativa per l’imposizione di una tassa o tributo e per le modalità delle sua quantificazione, e pertanto se l’ente i mpositore non ritiene corretta la denuncia ai fini Tarsu è suo onere provvedere ad un avviso di accertamento in rettifica ma non a rideterminare la superficie tassabile senza alcuna previa comunicazione al contribuente. I motivi sono inammissibili. Anche questi motivi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnatae si risolvono in contestazioni di merito avverso la pretesa tributaria, che tuttavia la Commissione regionale ha ritenuto divenuta ormai definitiva, statuizione che, come osserva anche il Procuratore generale, non è oggetto di specifica censura. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovut
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