CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 35891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 dicembre 1981, avverso l'ordinanza emessa il 2 dicembre 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 dicembre 2022 il Tribunale di Cagliari - Sezione per il riesame delle misure cautelari, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza dell'8 settembre 2022 dalla Corte di cassazione, ha rigettato il riesame e ha confermato il decreto di sequestro probatorio, emesso il 21 marzo 2022 dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Cagliari, avente ad oggetto la ricerca di «documentazione (inclusa quella contenuta su supporti informatici, telefoni cellulari, computer, ecc. ... nella disponibilità degli indagati) relativa al tentativo di finanziare, con soldi pubblici, la [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, riconducibile all'indagato [OSCURATO:PERSONA]». 2. Tale decreto era finalizzato a «rinvenire documentazione comprovante la sussistenza del reato in trattazione ed effettuare l'analisi forense dei dati contenuti sui dispositivi informatici - computer, telefoni cellulari, hard disk, cd, pen drive, ecc., nella disponibilità degli indagati, al fine di rinvenire contratti, mail, messaggi, chat di wattsap, accordi privati, ecc., utili a ricostruire i rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA], il Pili ed i soggetti che gestiscono la [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari e l'interessamento del medesimo affinché il finanziamento da C 650.000,00 venisse erogato all'interno di un pacchetto di norme urgenti e necessarie in quanto legate all'emergenza C:ovid 19». 3. A seguito della perquisizione, la Polizia giudiziaria delegata aveva sottoposto a sequestro 6 hard disk di memoria esterna, 2 cartelline trasparenti, contenenti documentazione, un telefono cellulare di marca Phone, un telefono cellulare, privo di Sim, e 17 pen drive. 4. Con la sentenza rescindente la Seconda Sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari, limitatamente al terzo motivo del ricorso. La menzionata Sezione ha ricordato al riguardo che, «pur non essendo vietato disporre un sequestro molto esteso, in particolare anche di dispositivi elettronici, al fine di esaminare un'ampia massa di dati, in ESSi contenuti, e di estrapolare quelli necessari ai fini della prova del reato (Sez. 6, n. 53168 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Amores, Rv. 268489 - 01), tuttavia, il principio di proporzionalità - il quale, in quanto strumentale alla tutela dei diritti individuali anche nell'ambito processuale penale, trova piena applicazione con riguardo ai mezzi di ricerca della prova, attesa l'idoneità di questi a incidere su beni giuridici costituzionalmente tutelati (Sez. 6, n. 6623 del 9/12/2020, dep. 2021, Pessotto; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti) - impone che il vincolo sia ab origine commisurato, già al momento dell'adozione del mezzo di ricerca della prova, a detta esigenza di estrapolazione, sia con riguardo all'indicazione di criteri di selezione dei dati, sia temporalmente (con riferimento alla necessaria restituzione dei dispositivi elettronici, una volta effettuata la cosiddetta copia forense dei dati in essi contenuti, e della stessa copia forense, una volta effettuata la selezione dei dati che assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro) (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838-01; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti)». Secondo la Seconda Sezione, «pur essendo stato investito di specifiche doglienze attinenti a tali aspetti, a prescindere dalla fondatezza o no delle stesse, il Tribunale di Cagliari aveva illegittimamente totalmente omesso di esaminarle e di motivare al riguardo». 5. A seguito di rinvio, il Tribunale di Cagliari ha confermato il decreto di .sequestro probatorio con ordinanza emessa il 2 dicembre 2022. 6. Avverso quest'ultima ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 6.1 violazione di legge nel punto in cui il Tribunale del riesame, chiamato in sede di rinvio a riconsiderare i profili della proporzione e della pertinenzialità del sequestro probatorio di materiale telefonico e telematico, non si sarebbe uniformato ai principi espressi nella sentenza rescindente in ordine ai suddetti profili; 6.2 violazione del principio enunciato nella sentenza di annullamento con specifico riferimento alla mancata restituzione dei dispositivi, una volta eseguita la copia forense, essendo anche questo aspetto stato posto a fondamento, nella sentenza di annullamento, della riscontrata violazione del principio di proporzionalità; 6.3 illegittimità dell'ordinanza impugnata e del presupposto decreto di sequestro per la mancata indicazione ai soggetti, titolari del compito di selezionare i dati contenuti nei dispositivi sottoposti a sequestro, dei criteri di cernita del materiale rilevante. Inoltre, il Pubblico ministero avrebbe evitato qualsiasi occasione di contraddittorio, «annichilendo sistematicamente i presupposti di legittimità dell'ablazione, per fini evidentemente esplorativi». 7. E' pervenuta memoria, depositata nell'interesse del ricorrente, con cui sono state illustrate «argomentazioni giuridiche e circostanze ulteriori rispetto a quelle formulate nello scritto precedente». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Le censure, formulate nel primo motivo del ricorso e reiterate nella memoria depositata, sono infondate. Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Cagliari non si sarebbe uniformato ai principi espressi nella sentenza rescindente in tema di proporzione e pertinenza del sequestro probatorio.Giova al riguardo rilevare che il menzionato Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha posto in evidenza che nel decreto di sequestro era stato rispettato il criterio di pertinenzialità dei beni da sequestrare in relazione all'ipotesi di reato contestato. Ciò perché, come affermato anche nella sentenza rescindente, il decreto in questione non si era limitato a una generica indicazione di pertinenza di quanto (eventualmente) rinvenuto rispetto al reato ipotizzato, ma aveva indicato con sufficiente precisione l'oggetto specifico del sequestro, individuandolo nei «contratti» e «accordi privati», nonché nei dispositivi informatici («computer, telefoni cellulari, hard disk, cd, pen drive») - da cui apprendere «mail, messaggi, chat di whatsap» - in quanto «utili a ricostruire i rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA], il Pili e i soggetti che gestiscono la [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari e l'interessamento del medesimo affinché il finanziamento da C 650.000,00 venisse erogato all'interno di un pacchetto di norme urgenti e necessarie in quanto legate all'emergenza Covid 19»: condotta che integrava il provvisorio addebito per il reato di cui agli artt. 56 e 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.. Quanto al requisito della proporzionalità, il Tribunale ha rimarcato che esso doveva ritenersi soddisfatto per effetto dell'indicazione contenuta nello stesso decreto, secondo cui il sequestro era finalizzato ad effettuare l'analisi forense dei dati contenuti nei dispositivi informatici - computer, telefoni cellulari, hard disk, cd. pen drive, ecc. - nella disponibilità degli indagati, al fine di rinvenire contratti, mail, messaggi, chat di whatsapp, accordi privati, ecc., utili a ricostruire i rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA], il Pili ed i soggetti che gestiscono la [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari e l'interessamento del medesimo affinché il finanziamento da C 650.000,00 venisse erogato all'interno di un pacchetto di norme urgenti e necessarie in quanto legate all'emergenza Covid 19. Tale indicazione - come si legge nel provvedimento impugnato - limitava il potere della Polizia giudiziaria sia sotto il profilo oggettivo (si sarebbe potuto procedere alla copia forense solo dei dati aventi quel contenuto indicato nel decreto e cioè contratti, mail, messaggi, chat di whatsapp, accordi privati, ecc., utili a ricostruire i rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA], il Pili e i soggett che gestiscono la [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari e l'interessamento del medesimo affinché il finanziamento da C 650.000,00 venisse erogato all'interno cli un pacchetto di norme urgenti e necessarie in quanto legate all'emergenza Covid 19) sia sotto il profilo strettamente temporale (il sequestro era consentito solo per quelle finalità e, dunque, per il tempo strettamente necessario al loro conseguimento). Siffatte argomentazioni resistono ai rilievi censori del ricorrente, avendo con esse il Tribunale di Cagliari, in ossequio al dictum della sentenza rescindente, dato adeguata e logica risposta alle deduzioni difensive sulla mancanza di pertinenzialità e proporzionalità, che avrebbe inficiato il decreto di sequestro. 3. Le deduzioni, formulate nel secondo e nel terzo motivo, oltre che nella memoria depositata, sono nel complesso infondate. 3.1 Come osservato dal Tribunale, i rilievi difensivi, secondo cui il protrarsi in fase esecutiva del sequestro aveva eluso la motivazione dello stesso decreto, disvelando la vera natura esplorativa dell'atto ablativo, potrebbero costituire il presupposto di un'istanza ex art. 263 cod. proc. pen. di restituzione ma sono inconferenti in questa sede, attenendo a modalità esecutive del decreto, incompatibili con il contenuto del decreto emesso dal Pubblico ministero. Come ricordato nella sentenza rescindente e nell'ordinanza impugnata, questa Corte (Sez. 3, n. 20912 del 25/01/2017, Zambelli, Rv. 270126 - 01; Sez. 6, n. 1896 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mauro, Rv. 209311 - 01) ha già avuto modo di affermare che, nell'ipotesi in cui la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti quanto indicato nel provvedimento o con modalità per altro verso illegittime un sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, è possibile chiedere a quest'ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso e contro il provvedimento del Pubblico Ministero si può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell'art. 263, commi quarto e quinto, cod. proc. pen. 3.2 Quanto alla dedotta violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., è assorbente ribadire, come ricordato dal Tribunale, che l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, qual è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (cfr. Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072 - 01; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi e altri, Rv. 266477 - 01). 4. In definitiva, le deduzioni, formulate nel ricorso e nella memoria, sono nel complesso infondate e ciò conduce al rigetto dell'impugnazione con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al