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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41965/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari della medesima città del 04/10/2022, mediante la quale era stata disattesa la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, attualmente in esecuzione nei confronti del richiedente, con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.

1.1. Pizzimenti è detenuto in carcere in forza di ordinanza custodiale emessa il 08/02/2021, in quanto gravemente indiziato di violazione dell'art. 416- bis cod. pen.

La difesa ha posto a fondamento dell'istanza di attenuazione sia la risalente collocazione temporale della condotta contestata, sia l'esser stato il soggetto condannato - con sentenza del 29/07/2022 - alla pena di anni nove di reclusione, previa derubricazione del fatto contestato in concorso esterno in associazione mafiosa, ex artt. 110 e 416-bis cod. pen.

Il provvedimento reiettivo del Giudice per le indagini preliminari - conforme al parere espresso dal Pubblico ministero - si fonda invece sull'assenza di elementi di novità, rispetto al già valutato quadro cautelare.

1.2. In sede di appello cautelare, la difesa ha insistito nella proposizione delle medesime argomentazioni già poste a fondamento dell'istanza de libertate, altresì documentando l'intervenuta concessione della meno rigorosa misura coercitiva degli arresti domiciliari, nei confronti sia del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quest'ull:imo indagato ex art. 416-bis cod. pen nell'ambito di altro procedimento.

1.3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sopra menzionata riqualificazione giuridica, dunque, inidonea a incidere sulla sussistenza del già valutato pericolo di reiterazione del reato.

Hanno sottolineato, i Giudici del riesame, l'inesistenza di qualsivoglia elemento di genuina novità, a fronte di una condotta accertata particolarmente allarmante; trattasi, infatti, di un soggetto che si relazionava con svariati imprenditori, al fine di proporre loro lucrosi affari, agendo nell'interesse della compagine mafiosa di appartenenza.

Né a difformi lumi possono condurre - secondo quanto sussunto nel provvedimento impugnato - gli ulteriori elementi addotti dalla difesa.

Non il mero trascorrere di un notevole lasso di tempo in regime cautelare, elemento di per sé irrilevante, in assenza di ulteriori sopravvenienze di supporto.

Nemmeno le asserite esigenze di perequazione, rispetto alle posizioni di altri soggetti, dato che occorre compiere - in punto di esigenze cautelari - una valutazione personalizzata, calibrata tanto sul contributo causalmente efficiente offerto dal singolo, quanto sulla analisi separta della p personalità del singolo.

La misura degli arresti domiciliari invocata, del resto, non potrebbe scongiurare radicalmente la possibile commissione di fatti di analoga natura, potendo il Pizzimenti agevolmente reiterare condotte delinquenziali di analoga natura, sia personalmente che per il tramite di terzi„

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante il mancato rispetto dei principi dettati dalla sentenza n. 40 del 2015 della Corte costituzionale.

Con il medesimo motivo viene dedotta violazione dell'art. 606, cornma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in merito alla valutazione circa la permanenza della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di altra misura diversa dalla custodia in carcere, oltre che in ordine all'assenza di elementi di novità tale da incidere sul quadro cautelare e, infine, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al pericolo di reiterazione.

L'ordinanza impugnata non ha preso in considerazione il dictum di Corte cost, n. 40 del 2015, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla estensione anche al concorso esterno in associazione mafiosa della presunzione di adeguatezza della custodia inframuraria, dettata in relazione all'art. 416-bis cod. pen.

Vi è poi una motivazione solo apparente, in ordine all'inadeguatezza della invocata misura degli arresti domiciliari; l'ordinanza impugnata, infatti, non spiega per quali ragioni ritenga il Pizzimenti in grado di reiterare condotte delittuose del medesimo tenore, attraverso terzi, anche in regime di arresti donniciliari.

Il Tribunale del riesame non ha tenuto conto degli elementi di novità addotti dalla difesa.

Nemmeno ha valutato, il Tribunale, come la condotta ascritta a Pizzimenti rivesta un carattere residuale, rispetto all'attività dell'organizzazione mafiosa nel suo complesso, essendosi essa estrinsecata - in via esclusiva - nell'aiuto offerto, nella veste di mediatore, nell'acquisto degli automezzi del parco della società [OSCURATO:SOCIETA].; trattasi, del resto, di condotte parecchio risalenti nel tempo.

Il coimputato [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha ottenuto subito gli arresti dorniciliari e - dopo breve periodo - una ulteriore attenuazione del presidio cautelare, essendogli stato imposto solo l'obbligo di presentazione alla p.g.

Non si è valutata l'assenza di pregiudizi penali di rilievo e, infine, non si è tenuto conto di come il Pizzimenti risieda lontano dai luoghi in cui abitualmente opera la cosca di riferimento.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Il provvedimento non ha colto la rilevante differenza, in punto di valutazione cautelare, connessa alla differente qualificazione giuridica della condotta originariamente contestata al Pizzimenti, operata all'esito al giudizio di primo grado.

La qualificazione dei fatti quale concorso esterno comporta, infatti, la necessità di una rivisitazione integrale„ sia con riferimento al criterio c.d. presuntivo della cautela di maggior rigore, sia in ordine agli elementi prognostici.

Il Tribunale del riesame ha seguito, invece, la non corretl:a prospettiva di una sostanziale equipollenza fra le due situazioni, ai fini delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata mediante l'allegazione di dati fattuali, che consentano di escludere la possibilità che si ripresenti la stessa situazione contingente, dalla quale ha ricevuto scaturigine il contributo prestato dall'"extraneus" alla vita della compagine criminosa, tenendo conto - in tale prospettiva - dell'attuale condotta di vita e della persistenza, o meno, di interessi comuni con la compagine mafiosa, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro già intrinsecamente insussistente secondo la qualificazione giuridica di concorso esterno (Sez. 6, n. 9478 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809).

L'ulteriore presunzione circa la adeguatezza della sola custodia carceraria - a differenza di quanto accade in relazione al modello legale di cui all'art. 416-bis cod. pen. - riveste una connotazione di relatività, conformemente a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 48 del 2015, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla riforma recata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari, riscontrate a carico dell concorrente esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con misure diverse da quella carceraria.

La disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. peri., nella veste assunta all'indomani dell'intervento della Legge 16 aprile 2015, n. 47, nel restringere l'ambito di applicazione del carattere assoluto della presunzione di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere all'ipotesi di reato prevista dall'art. 416-bis cod. pen. (oltre che ai delitti di cui agli artt. 270, 270-bis, cod. pen. che qui non interessano) e, contestualmente, attribuendo un carattere relativo a detta presunzione per le altre ipotesi di reato contemplate dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. - e tra queste, quindi, anche per quelle previste dall'art. 416-ter cod. pen. e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, non può essere letta nel senso di ritenere assimilabile l'ipotesi del c.d. concorso esterno ex artt. 110, 416-bis cod. pen. a quella della organicità del soggetto a detta tipologia associativa.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è ormai consolidata (si veda Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757, a mente della quale: «In tema di misure cautelari, ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddel:ta misura, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo»; nello stesso senso si è espressa Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851).

3. Tanto premesso, coglie nel segno l'osservazione formulata dal Procuratore generale che, ritenendo fondata la principale argomentazione formulata dalla difesa, ha sottolineato come il Tribunale del riesame abbia mancato di confrontarsi con tale nuovo profilo, posto dalla riqualificazione giuridica effettuata - all'esito del giudizio di primo grado - della condotta originariamente contestata come partecipazione ad associazione mafiosa, nella fattispecie del concorso esterno.

3.1. Con tale diverso aspetto della questione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dialogare in maniera sostanziale, non essendo consentito stabilire una indebita equipollenza, fra due situazioni che - sotto il' profilo dogmatico e sistematico - presentano connotazioni tra loro profondamente difformi.

In ciò, dunque, si annida il dedotto profilo di carenza della motivazione.

È erronea, pertanto, l'impostazione del tema della adeguatezza seguita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], allorquando considera vigente la suddetta presunzione assoluta, in punto di adeguatezza della custodia in carcere.3.2.

Nella parte in cui - nell'ordinanza impugnata - si ribadiscono le ragioni della ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, la motivazione espressa dal Tribunale è comunque del tutto generica.

La prognosi di incapacità di autogoverno comportamentale, ossia la previsione della inosservanza delle prescrizioni correlate a tale tipologia di misura - unica ragione legittima di diniego, in ordine alla modalità meno afflittiva di soddisfacimento delle esigenze cautelari - non può, infatti, essere formulata in termini astratti e generici (con riferimento alla pretesa urgenza di tutela o alla condizione di pericolosità).

Tale giudizio deve invece rappresentare il frutto di una specifica analisi individualizzata, inerente alle condizioni soggettive del destinatario, alla natura della condotta della quale si intende scongiurare la ripetizione ed alla esistenza - o meno - di fattori tali da rendere concreto il pericolo di riproposizione della stessa (ad onta della sussistenza della condizione limitativa della libertà, eventualmente aggravata da divieti aggiuntivi).

Tali valutazioni, necessarie appunto in dipendenza della assenza di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, non sono state effettuate.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA].

Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p.

Mand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari della medesima città del 04/10/2022, mediante la quale era stata disattesa la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, attualmente in esecuzione nei confronti del richiedente, con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. 1.1. Pizzimenti è detenuto in carcere in forza di ordinanza custodiale emessa il 08/02/2021, in quanto gravemente indiziato di violazione dell'art. 416- bis cod. pen. La difesa ha posto a fondamento dell'istanza di attenuazione sia la risalente collocazione temporale della condotta contestata, sia l'esser stato il soggetto condannato - con sentenza del 29/07/2022 - alla pena di anni nove di reclusione, previa derubricazione del fatto contestato in concorso esterno in associazione mafiosa, ex artt. 110 e 416-bis cod. pen. Il provvedimento reiettivo del Giudice per le indagini preliminari - conforme al parere espresso dal Pubblico ministero - si fonda invece sull'assenza di elementi di novità, rispetto al già valutato quadro cautelare. 1.2. In sede di appello cautelare, la difesa ha insistito nella proposizione delle medesime argomentazioni già poste a fondamento dell'istanza de libertate, altresì documentando l'intervenuta concessione della meno rigorosa misura coercitiva degli arresti domiciliari, nei confronti sia del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quest'ull:imo indagato ex art. 416-bis cod. pen nell'ambito di altro procedimento. 1.3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sopra menzionata riqualificazione giuridica, dunque, inidonea a incidere sulla sussistenza del già valutato pericolo di reiterazione del reato. Hanno sottolineato, i Giudici del riesame, l'inesistenza di qualsivoglia elemento di genuina novità, a fronte di una condotta accertata particolarmente allarmante; trattasi, infatti, di un soggetto che si relazionava con svariati imprenditori, al fine di proporre loro lucrosi affari, agendo nell'interesse della compagine mafiosa di appartenenza. Né a difformi lumi possono condurre - secondo quanto sussunto nel provvedimento impugnato - gli ulteriori elementi addotti dalla difesa. Non il mero trascorrere di un notevole lasso di tempo in regime cautelare, elemento di per sé irrilevante, in assenza di ulteriori sopravvenienze di supporto. Nemmeno le asserite esigenze di perequazione, rispetto alle posizioni di altri soggetti, dato che occorre compiere - in punto di esigenze cautelari - una valutazione personalizzata, calibrata tanto sul contributo causalmente efficiente offerto dal singolo, quanto sulla analisi separta della p personalità del singolo. La misura degli arresti domiciliari invocata, del resto, non potrebbe scongiurare radicalmente la possibile commissione di fatti di analoga natura, potendo il Pizzimenti agevolmente reiterare condotte delinquenziali di analoga natura, sia personalmente che per il tramite di terzi„ 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante il mancato rispetto dei principi dettati dalla sentenza n. 40 del 2015 della Corte costituzionale. Con il medesimo motivo viene dedotta violazione dell'art. 606, cornma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in merito alla valutazione circa la permanenza della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di altra misura diversa dalla custodia in carcere, oltre che in ordine all'assenza di elementi di novità tale da incidere sul quadro cautelare e, infine, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al pericolo di reiterazione. L'ordinanza impugnata non ha preso in considerazione il dictum di Corte cost, n. 40 del 2015, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla estensione anche al concorso esterno in associazione mafiosa della presunzione di adeguatezza della custodia inframuraria, dettata in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Vi è poi una motivazione solo apparente, in ordine all'inadeguatezza della invocata misura degli arresti domiciliari; l'ordinanza impugnata, infatti, non spiega per quali ragioni ritenga il Pizzimenti in grado di reiterare condotte delittuose del medesimo tenore, attraverso terzi, anche in regime di arresti donniciliari. Il Tribunale del riesame non ha tenuto conto degli elementi di novità addotti dalla difesa. Nemmeno ha valutato, il Tribunale, come la condotta ascritta a Pizzimenti rivesta un carattere residuale, rispetto all'attività dell'organizzazione mafiosa nel suo complesso, essendosi essa estrinsecata - in via esclusiva - nell'aiuto offerto, nella veste di mediatore, nell'acquisto degli automezzi del parco della società [OSCURATO:SOCIETA].; trattasi, del resto, di condotte parecchio risalenti nel tempo. Il coimputato [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha ottenuto subito gli arresti dorniciliari e - dopo breve periodo - una ulteriore attenuazione del presidio cautelare, essendogli stato imposto solo l'obbligo di presentazione alla p.g. Non si è valutata l'assenza di pregiudizi penali di rilievo e, infine, non si è tenuto conto di come il Pizzimenti risieda lontano dai luoghi in cui abitualmente opera la cosca di riferimento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento non ha colto la rilevante differenza, in punto di valutazione cautelare, connessa alla differente qualificazione giuridica della condotta originariamente contestata al Pizzimenti, operata all'esito al giudizio di primo grado. La qualificazione dei fatti quale concorso esterno comporta, infatti, la necessità di una rivisitazione integrale„ sia con riferimento al criterio c.d. presuntivo della cautela di maggior rigore, sia in ordine agli elementi prognostici. Il Tribunale del riesame ha seguito, invece, la non corretl:a prospettiva di una sostanziale equipollenza fra le due situazioni, ai fini delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata mediante l'allegazione di dati fattuali, che consentano di escludere la possibilità che si ripresenti la stessa situazione contingente, dalla quale ha ricevuto scaturigine il contributo prestato dall'"extraneus" alla vita della compagine criminosa, tenendo conto - in tale prospettiva - dell'attuale condotta di vita e della persistenza, o meno, di interessi comuni con la compagine mafiosa, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro già intrinsecamente insussistente secondo la qualificazione giuridica di concorso esterno (Sez. 6, n. 9478 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809). L'ulteriore presunzione circa la adeguatezza della sola custodia carceraria - a differenza di quanto accade in relazione al modello legale di cui all'art. 416-bis cod. pen. - riveste una connotazione di relatività, conformemente a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 48 del 2015, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla riforma recata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari, riscontrate a carico dell concorrente esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con misure diverse da quella carceraria. La disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. peri., nella veste assunta all'indomani dell'intervento della Legge 16 aprile 2015, n. 47, nel restringere l'ambito di applicazione del carattere assoluto della presunzione di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere all'ipotesi di reato prevista dall'art. 416-bis cod. pen. (oltre che ai delitti di cui agli artt. 270, 270-bis, cod. pen. che qui non interessano) e, contestualmente, attribuendo un carattere relativo a detta presunzione per le altre ipotesi di reato contemplate dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. - e tra queste, quindi, anche per quelle previste dall'art. 416-ter cod. pen. e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, non può essere letta nel senso di ritenere assimilabile l'ipotesi del c.d. concorso esterno ex artt. 110, 416-bis cod. pen. a quella della organicità del soggetto a detta tipologia associativa. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è ormai consolidata (si veda Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757, a mente della quale: «In tema di misure cautelari, ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddel:ta misura, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo»; nello stesso senso si è espressa Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Ruggirello, Rv. 278851). 3. Tanto premesso, coglie nel segno l'osservazione formulata dal Procuratore generale che, ritenendo fondata la principale argomentazione formulata dalla difesa, ha sottolineato come il Tribunale del riesame abbia mancato di confrontarsi con tale nuovo profilo, posto dalla riqualificazione giuridica effettuata - all'esito del giudizio di primo grado - della condotta originariamente contestata come partecipazione ad associazione mafiosa, nella fattispecie del concorso esterno. 3.1. Con tale diverso aspetto della questione, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dialogare in maniera sostanziale, non essendo consentito stabilire una indebita equipollenza, fra due situazioni che - sotto il' profilo dogmatico e sistematico - presentano connotazioni tra loro profondamente difformi. In ciò, dunque, si annida il dedotto profilo di carenza della motivazione. È erronea, pertanto, l'impostazione del tema della adeguatezza seguita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], allorquando considera vigente la suddetta presunzione assoluta, in punto di adeguatezza della custodia in carcere.3.2. Nella parte in cui - nell'ordinanza impugnata - si ribadiscono le ragioni della ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, la motivazione espressa dal Tribunale è comunque del tutto generica. La prognosi di incapacità di autogoverno comportamentale, ossia la previsione della inosservanza delle prescrizioni correlate a tale tipologia di misura - unica ragione legittima di diniego, in ordine alla modalità meno afflittiva di soddisfacimento delle esigenze cautelari - non può, infatti, essere formulata in termini astratti e generici (con riferimento alla pretesa urgenza di tutela o alla condizione di pericolosità). Tale giudizio deve invece rappresentare il frutto di una specifica analisi individualizzata, inerente alle condizioni soggettive del destinatario, alla natura della condotta della quale si intende scongiurare la ripetizione ed alla esistenza - o meno - di fattori tali da rendere concreto il pericolo di riproposizione della stessa (ad onta della sussistenza della condizione limitativa della libertà, eventualmente aggravata da divieti aggiuntivi). Tali valutazioni, necessarie appunto in dipendenza della assenza di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, non sono state effettuate. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p. Mand
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