CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 09196/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20696/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO de L'AQUILA n. 1923/2019 depositata il 22/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA]. propose, dinanzi al Tribunale di Lanciano, diverse domande relative a rapporti di conto corrente bancario con la Cassa di risparmio di Chieti. Convenne in giudizio la Purple SPV, cessionaria dei rapport i , deducendo in particolare l’illegittimità della prassi anatocisticaquanto al tasso di interesse passivo, considerato in sé e in relazione al calcolo della commissione di massimo scoperto (c.m.s.), non regolarmente pattuita. Il Tribunale respinse le domande. La sentenza venne appellata dalla società Tumini, ma la Corte d’appello de L’Aquila ha respinto il gravame. Avverso la sentenza è adesso proposto ricorso per cassazione in quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA]Gestioni crediti s.p.a., quale mandataria di Purple SPV, ha replicato con controricorsoe memoria. Ragioni della decisione I.– La ricorrente deduce nell’ordine: (i) violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato inammissibile la censura di cui al quarto motivo d’appello in ordine all’adeguamento della capitalizzazione al criterio di simmetricità di cui alla delibera Cicr del 9-2-2000; (ii) violazione degli artt. 1325 e 1418 cod. civ. nella parte in cui è stato rigettato il quinto motivo d’appello, col quale era stata eccepita la nullità della c.m.s.; (iii) violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente con riferimento alla medesima sopra detta statuizione, non avendo la corte territoriale indicato quale dei plurimi contratti intercorsi tra le parti sarebbe statoda considerare per i fini del contenuto specifico della c.m.s.,in punto di periodicità di conteggio e base di calcolo; (iv) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. per l’erronea valutazione dei contratti quanto al rilievo di sufficiente determinatezza della clausola. II. -Il primo motivo è inammissibile. Si discute dell’allora proposto quarto motivo d’appello. Con tale motivola società Tumini aveva lamentato l’erroneità della statuizione del tribunale secondo la quale, nel periodo successivo al 2000, vi era stato l’adeguamento della capitalizzazione al criterio di simmetricità di cui alla delibera Cicr del 9 - 2 - 2000 , quando invece , a fronte di un contratto nullo, l’applicazione delle nuove norme si sarebbe dovuta considerare comunque peggiorativa. La corte d’appello in proposito ha osservato che il tribunale aveva sostenuto che la mancata allegazione degli estratti per il periodo 1994- 2000 impediva di effettuare qualsivoglia verifica e riscontro in ordine alle conseguenze della allegata nullità, e che la domanda era stata respinta, in primo grado, per tale assorbente ragione, non censurata. La ricorrente, riportando pedissequamente la corrispondente parte dell’atto d’appello, insiste nel dire che la censura era stata fatta, perché delle nuove condizioni contrattualicostituenti adeguamento dalla delibera del Cicrnon si sarebbe potuto tener conto per rendere legittim e automaticamente le anteriori pattuizioni affette da nullità, visto che si sarebbe trattato di nuove condizioni comunque peggiorative di quelle ipoteticamente derivanti dalla declaratoria di nullità. Sennonché la censura non coglie la portata della decisione impugnata, la quale si è arrestata al riscontro della mancata impugnazione del profilo preliminare, ritenuto dal giudice di primo grado, in ordine al non apprezzamento delle conseguenze dell’allegazione originaria. La Corte d’Appello ha detto che il tribunale, stante la mancata produzione degli estratti di periodo, aveva escluso di poter apprezzare le conseguenze della allegata nullità delle clausole originarie (id est, il fatto che in effetti l’anatocismo fosse stato praticato dalla banca); e questa statuizione, da considerare (nella sentenza di primo grado) “ragione assorbente”di rigetto, non era stata censurata. Il ricorso per cassazione, trascrivendo il motivo d’appello nella parte relativa al profilo della asserita inidoneità dell’adeguamento contrattuale alla delibera del Cicr, non èquindi pertinente a ciò che la Corte d’Appello ha tradotto in ratio. III. -I restanti motivi, accomunati dal sindacato sulla statuizione relativa alla c.m.s., sono in parte infondati e in parte inammissibili. La questione era stata posta col quinto motivo d’appello. Con tale mezzo l’impugnante aveva censurato l’argomentazione del tribunale secondo la quale la c.m.s. era stata regolarmente pattuita in modo determinato, e che la stessa, a fronte di contratto anteriore alla normativa antiusura,era valida anche sul piano causale. La Corte d’Appello ha confermato entrambe le affermazioni. Coi citati tre motivi la ricorrente censura solo la prima, relativa alla regolare pattuizione della c.m.s.sul piano della determinatezza. Sostiene che la sentenza ha reso una motivazione solo parvente e che in ogni caso ha errato nel valutare il contenuto dei contratti. Dal primo punto di vista il ricorso è infondato, perché la motivazione della corte territoriale esprime pienamente la ratio decidendi: la ratio è che la clausola era stata sufficientemente determinata, dal momento che aveva indicato la “ misura del tasso” , la “periodicità del conteggio” e la “base del calcolo”. Dal secondo punto di vista il ricorso è inammissibileperché sotto spoglie di censura in iure si risolve in un tentativo di revisione del giudizio sul contenuto della clausola contrattualecosì come ricostruito in fatto; cosa notoriamente inammissibile in cassazione anche laddove celata dietro una generica deduzione (nella specie completamente inesplicata) di non corretto uso delle regole interpretative. IV. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.800,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato