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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 01859/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26185/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO ( pec [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 40 ; -controricorrente – GIUSEPPEFERRARA; -intimato - Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1126/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Ritenutoche, consentenza resa in data 26/7/2021, la Corte d’appello di Salerno haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, per quelche ancora rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta dallaLaus [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna dell’architetto [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento dei danni subiti dalla società attrice in conseguenza del negligenteo imperito assolvimento, da parte del Viscido, degli obblighi professionalidi progettista e direttore dei lavori assunti nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con particolare riguardo ai lavori di ristrutturazionedi un fabbricato di vaste dimensioni di proprietà della societàcommittente, eseguiti dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome, sulla base delle indagini tecniche condotte nel corso del giudizio, fosse emersa la conclusione del diligente e corretto adempimento, da parte del Viscido, delle funzioni di progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione assunte nell’interesse della società committente, con la conseguente insussistenza di alcuna responsabilità dello stesso Viscido in relazione alle contestazioni sollevatenei relativi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; AngeloViscido resiste con controricorso; GiuseppeFerrara non ha svolto difese in questa sede; laLaus [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione apodittica e meramente apparente a fondamento della decisione assunta, non avendo il giudice a quo adeguatamente esaminatole contestazioni sollevate dalla società appellante avverso i contenuti della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio, con particolare riguardo al mancato scioglimento delle contraddizionievidenziate dall’appellante nel quadro delle conclusioni fatteproprie dall’ausiliario del giudice di primo grado; ilmotivo è infondato ; osserva preliminarmente il Collegio come , attraverso la proposizione della censura in esame, la società ricorrente contest i il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, prospettando, tuttavia, il riscontro di tale apparenza attraversoil confronto del discorso giustificativo del giudice a quo con i contenuti dell’atto d’appello e delle conclusioni fatte proprie dal consulente tecnico d’ufficio, con la conseguenza che il vizio di motivazione potrebbe essere (o sarebbe comunque) apprezzabile unicamente attraverso il confronto del testo motivazionale con elementitratti aliunde ; tale prospettazione deve ritenersi non consentita in sede di legittimità,a mente del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. dev’essere necessariamente tale da risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, senza riferimento alcuno adelementi ad esso estranei ; varrà peraltro considerare come, sulla base dei contenuti complessivamente deducibili dalla motivazione della sentenza Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri impugnata, il giudice d’appello, lungi dal limitarsi ad esprimere una propria generica condivisione delle conclusioni del c.t.u., abbia adeguatamentesottolineato come il proprio ausiliario avesse attribuito laresponsabilità dei vizi lamentati dalla committente alla ‘natura dei materiali’e a talune ‘soluzioni costruttive’, concludendo come nessuno degli addebiti lamentati dalla parte attrice fosse stato riscontrato al momento dei sopralluoghi del ridetto consulente tecnico (secondo quantodirettamente riferito da quest’ultimo) ; datali premesse risulta pertanto come il giudice d’appello abbia ritenuto(per quanto implicitamente ) che la responsabilità per la ‘scelta deimateriali’ e per l’adozione di quelle ‘soluzioni costruttive’ non fosse inalcun modo imputabile al progettista e direttore dei lavori; ciòposto, l’ iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica,come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustratedal ricorrente; conil secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere il giudice d’appello trascurato la considerazione difatti decisivi emersi dalla consulenza tecnica d’ufficio, con particolare riguardo all’affermata riconducibilità dei vizi e dei difetti denunciati dalla società committente alla scelta dei materiali e alle soluzioni progettuali realizzate nei lavori di ristrutturazione dedotti in giudizio; scelta, nella specie, direttamente imputabile alla responsabilità del progettista; ilmotivo è inammissibile.Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come , ai fini della decisione su lla censura in esame,assuma carattere dirimente la circostanza della non consentita evocabilità del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione a una sentenzad’appello emessa sulla base delle medesime considerazioni e argomentazioniin fatto dettate dal primo giudice (c.d. doppia decisione conformedi merito ) , sensi dell’art. 348 - ter c.p.c. ; tantobasta a l riscontr o del l’inammissibilità della censura ; e ciò, a taceredella pur rilevabile carente allegazione del ricorso, sotto il profilo delrispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., con riguardo all a mancata integrale riproduzionedella consulenza tecnica d’ufficio (e delle sue complessive considerazioni),nella specie riportate in ricorso in modo solo parziale e arbitrario, senza neppure l’ indica zione della sua eventuale localizzazionetra gli atti del processo ; varràal riguardo considerare come l’intero significato della censura in esame muova da presupposti di fatto (l’avvenuta ‘scelta dei materiali’e l’adozione di determinate ‘soluzioni costruttive’ come fatti imputabilialla responsabilità del progettista e direttore dei lavori) che si assumono come premesse cert e e incontestat e , là dove l’attestazione documentale di tali circostanze sarebbe apparsa indispensabile, quantomeno, ai fini della verifica dell’eventuale decisivitàdella doglianza in esame ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello omesso di adottarealcuna decisione sui motivi di gravame avanzati dalla società appellante con riguardo alle questioni concernenti il mancato assolvimento, da parte del Viscido, dei propri doveri di informazione versola committenza, e l’elaborazione e la consegna, a quest’ultima, di un programma di manutenzione delle opere murarie, nella specie Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri realizzate con materiali necessitanti detta specifica manutenzione ai finidella propria conservazione nel tempo; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità , è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione,il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico - giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione,sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di meritosi riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Sez. 3, Ordinanza n. 12131 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 667614 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014,Rv. 630315 - 01) ; nelcaso di specie, la decisione implicitamente assunta dal giudice aquo, consist ita nell’escludere la rilevanza della questione concernente ilmancato adempimento dei doveri di informazione e l’elaborazione e laconsegna di un programma di manutenzione delle opere murarie, non risulta adeguatamente censurata in questa sede, essendosi la società ricorrente qui limitata unicamente a dolersi della mancata pronuncia, senza affrontare, ex professo , il tema dell’erroneità della decisioned’appello circa la ritenuta cogenza dei doveri non assolti dal Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri professionista; tema, peraltro, neppure assistito da un’adeguata allegazionedocumentale che valga a consentire il riscontro, in questa sede, dell’eventuale erroneità del giudizio sul punto fatto proprio dai giudicidi merito ; con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 189, co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto rinunciata l’istanza istruttoria avanzata dalla società appellante con riguardo alla richiesta di una rinnovazionedella consulenza tecnica d’ufficio; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la corte territoriale si sia limitata a ritenere genericamenterinunciata l’istanza istruttoria avanzata in appello dalla società appellante, senza riferirsi in modo specifico alla richiesta di rinnovazionedella consulenza tecnica d’ufficio ; varrà considerare, a l riguardo, come l’eventuale rinnovazione di una prova amm issibile unicamente d’ufficio (come appunto la consulenzatecnica), non solo non è suscettibile di provocare alcuna decadenzadella parte dalla possibilità di invocarne l’ammissione, ma neppurepuò essere censurata, in caso negata ammissione, là dove il giudiceabbia ritenuto di non doverla disporre avendo già acquisito tutti glielementi indispensabili ai fini della decisione, come specificamente avvenuto nel caso di specie, attraverso l’espressa riferimento alla completezza e alla qualità delle indagini tecniche condotte dall’ausiliario del giudice di primo grado, di per sé idonee, secondo il giudiced’appello, a consentire la definizione della controversia ; sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimentio per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendola carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimentotratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate conun giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluitàdell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamenteconfutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione ( Sez. 2, Ordinanzan. 21525 del 20/08/2019, Rv. 655207 - 01) ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev ’ essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Adunanzadel 6 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26185/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pec [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO ( pec [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 40 ; -controricorrente – GIUSEPPEFERRARA; -intimato - Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 1126/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Ritenutoche, consentenza resa in data 26/7/2021, la Corte d’appello di Salerno haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, per quelche ancora rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta dallaLaus [OSCURATO:SOCIETA]. per la condanna dell’architetto [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento dei danni subiti dalla società attrice in conseguenza del negligenteo imperito assolvimento, da parte del Viscido, degli obblighi professionalidi progettista e direttore dei lavori assunti nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con particolare riguardo ai lavori di ristrutturazionedi un fabbricato di vaste dimensioni di proprietà della societàcommittente, eseguiti dalla ditta di [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome, sulla base delle indagini tecniche condotte nel corso del giudizio, fosse emersa la conclusione del diligente e corretto adempimento, da parte del Viscido, delle funzioni di progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione assunte nell’interesse della società committente, con la conseguente insussistenza di alcuna responsabilità dello stesso Viscido in relazione alle contestazioni sollevatenei relativi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; AngeloViscido resiste con controricorso; GiuseppeFerrara non ha svolto difese in questa sede; laLaus [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria; consideratoche, Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione apodittica e meramente apparente a fondamento della decisione assunta, non avendo il giudice a quo adeguatamente esaminatole contestazioni sollevate dalla società appellante avverso i contenuti della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio, con particolare riguardo al mancato scioglimento delle contraddizionievidenziate dall’appellante nel quadro delle conclusioni fatteproprie dall’ausiliario del giudice di primo grado; ilmotivo è infondato ; osserva preliminarmente il Collegio come , attraverso la proposizione della censura in esame, la società ricorrente contest i il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, prospettando, tuttavia, il riscontro di tale apparenza attraversoil confronto del discorso giustificativo del giudice a quo con i contenuti dell’atto d’appello e delle conclusioni fatte proprie dal consulente tecnico d’ufficio, con la conseguenza che il vizio di motivazione potrebbe essere (o sarebbe comunque) apprezzabile unicamente attraverso il confronto del testo motivazionale con elementitratti aliunde ; tale prospettazione deve ritenersi non consentita in sede di legittimità,a mente del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. dev’essere necessariamente tale da risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, senza riferimento alcuno adelementi ad esso estranei ; varrà peraltro considerare come, sulla base dei contenuti complessivamente deducibili dalla motivazione della sentenza Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri impugnata, il giudice d’appello, lungi dal limitarsi ad esprimere una propria generica condivisione delle conclusioni del c.t.u., abbia adeguatamentesottolineato come il proprio ausiliario avesse attribuito laresponsabilità dei vizi lamentati dalla committente alla ‘natura dei materiali’e a talune ‘soluzioni costruttive’, concludendo come nessuno degli addebiti lamentati dalla parte attrice fosse stato riscontrato al momento dei sopralluoghi del ridetto consulente tecnico (secondo quantodirettamente riferito da quest’ultimo) ; datali premesse risulta pertanto come il giudice d’appello abbia ritenuto(per quanto implicitamente ) che la responsabilità per la ‘scelta deimateriali’ e per l’adozione di quelle ‘soluzioni costruttive’ non fosse inalcun modo imputabile al progettista e direttore dei lavori; ciòposto, l’ iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica,come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustratedal ricorrente; conil secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere il giudice d’appello trascurato la considerazione difatti decisivi emersi dalla consulenza tecnica d’ufficio, con particolare riguardo all’affermata riconducibilità dei vizi e dei difetti denunciati dalla società committente alla scelta dei materiali e alle soluzioni progettuali realizzate nei lavori di ristrutturazione dedotti in giudizio; scelta, nella specie, direttamente imputabile alla responsabilità del progettista; ilmotivo è inammissibile.Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come , ai fini della decisione su lla censura in esame,assuma carattere dirimente la circostanza della non consentita evocabilità del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione a una sentenzad’appello emessa sulla base delle medesime considerazioni e argomentazioniin fatto dettate dal primo giudice (c.d. doppia decisione conformedi merito ) , sensi dell’art. 348 - ter c.p.c. ; tantobasta a l riscontr o del l’inammissibilità della censura ; e ciò, a taceredella pur rilevabile carente allegazione del ricorso, sotto il profilo delrispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c., con riguardo all a mancata integrale riproduzionedella consulenza tecnica d’ufficio (e delle sue complessive considerazioni),nella specie riportate in ricorso in modo solo parziale e arbitrario, senza neppure l’ indica zione della sua eventuale localizzazionetra gli atti del processo ; varràal riguardo considerare come l’intero significato della censura in esame muova da presupposti di fatto (l’avvenuta ‘scelta dei materiali’e l’adozione di determinate ‘soluzioni costruttive’ come fatti imputabilialla responsabilità del progettista e direttore dei lavori) che si assumono come premesse cert e e incontestat e , là dove l’attestazione documentale di tali circostanze sarebbe apparsa indispensabile, quantomeno, ai fini della verifica dell’eventuale decisivitàdella doglianza in esame ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice d’appello omesso di adottarealcuna decisione sui motivi di gravame avanzati dalla società appellante con riguardo alle questioni concernenti il mancato assolvimento, da parte del Viscido, dei propri doveri di informazione versola committenza, e l’elaborazione e la consegna, a quest’ultima, di un programma di manutenzione delle opere murarie, nella specie Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri realizzate con materiali necessitanti detta specifica manutenzione ai finidella propria conservazione nel tempo; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità , è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione,il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico - giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione,sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di meritosi riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Sez. 3, Ordinanza n. 12131 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 667614 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014,Rv. 630315 - 01) ; nelcaso di specie, la decisione implicitamente assunta dal giudice aquo, consist ita nell’escludere la rilevanza della questione concernente ilmancato adempimento dei doveri di informazione e l’elaborazione e laconsegna di un programma di manutenzione delle opere murarie, non risulta adeguatamente censurata in questa sede, essendosi la società ricorrente qui limitata unicamente a dolersi della mancata pronuncia, senza affrontare, ex professo , il tema dell’erroneità della decisioned’appello circa la ritenuta cogenza dei doveri non assolti dal Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri professionista; tema, peraltro, neppure assistito da un’adeguata allegazionedocumentale che valga a consentire il riscontro, in questa sede, dell’eventuale erroneità del giudizio sul punto fatto proprio dai giudicidi merito ; con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 189, co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto rinunciata l’istanza istruttoria avanzata dalla società appellante con riguardo alla richiesta di una rinnovazionedella consulenza tecnica d’ufficio; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la corte territoriale si sia limitata a ritenere genericamenterinunciata l’istanza istruttoria avanzata in appello dalla società appellante, senza riferirsi in modo specifico alla richiesta di rinnovazionedella consulenza tecnica d’ufficio ; varrà considerare, a l riguardo, come l’eventuale rinnovazione di una prova amm issibile unicamente d’ufficio (come appunto la consulenzatecnica), non solo non è suscettibile di provocare alcuna decadenzadella parte dalla possibilità di invocarne l’ammissione, ma neppurepuò essere censurata, in caso negata ammissione, là dove il giudiceabbia ritenuto di non doverla disporre avendo già acquisito tutti glielementi indispensabili ai fini della decisione, come specificamente avvenuto nel caso di specie, attraverso l’espressa riferimento alla completezza e alla qualità delle indagini tecniche condotte dall’ausiliario del giudice di primo grado, di per sé idonee, secondo il giudiced’appello, a consentire la definizione della controversia ; sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o Adunanzadel 6 dicembre 2023 - R.G. n. 26185/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimentio per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendola carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimentotratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate conun giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluitàdell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamenteconfutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione ( Sez. 2, Ordinanzan. 21525 del 20/08/2019, Rv. 655207 - 01) ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev ’ essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Adunanzadel 6 dicembre
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