Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 24699/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rdinanza del 28/01/2026 del Tribunale di Milanonel procedimento relativo a:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso, e letta la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 28 gennaio 2026 il Tribunale di Milano,quale giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso in data 24novembre 2025 in relazione ad una condanna ad un anno di reclusione.

L'ordineera stato eseguito in data 11 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione aveva,pertanto, ordinato la scarcerazione dell'istante, restituendolo nel termine ditrenta giorni per presentare domanda di applicazione di una misura alternativaalla detenzione.Il Tribunale ha ritenuto errata la decisione del pubblico ministero che, stantel'esito negativo della notifica di un primo ordine di esecuzione, emesso in data 06settembre 2025 e sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.,aveva dichiarato il condannato irreperibile e, notificato l'atto al difensore diufficio nominato nel procedimento di merito, aveva revocato l'ordine disospensione dopo il decorso del termine di trenta giorni da tale notifica.

IlTribunale ha infatti valutato come incomplete le ricerche effettuate per ilrintraccio del condannato, ritenendo applicabile anche nella fase esecutiva, e aifini previsti dall'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., il disposto dell'art. 159cod. proc. pen., e ritenendo che esso non fosse stato rispettato.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Milano, articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art.159 cod. proc. pen.Le ricerche del condannato sono state complete e rispettose del disposto dicui all'art. 159 cod. proc. pen.

Nel procedimento di primo grado egli era risultatoprivo di una fissa dimora, tanto che la notifica in fase esecutiva avvenne aseguito di un rintraccio casuale del soggetto, trovato peraltro privo di documentie di utenza telefonica.

Le uniche ricerche possibili erano, pertanto, pressol'anagrafe di Milano, unica città in cui egli era stato sempre rintracciato e doveaveva commesso reati, presso la banca dati dei soggetti detenuti, non avendoegli neppure mai eletto un domicilio valido, e presso la banca dati della Polizia.Del tutto irrilevante, poi, era la sua nascita all'estero, essendo egli risultatopresente in Italia almeno dal 2018, ed essendo comunque ignoti suoi recapiti nelPaese di origine.L'ordinanza non precisa in quale ulteriore luogo le ricerche avrebbero dovutoessere svolte, non essendo noti alcun recapito, alcuna utenza telefonica epersino alcun parente.2.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art.656, comma 8-bis, cod. proc. pen.L'ordinanza assume di aderire ad un indirizzo giurisprudenziale più rigoroso,citando la sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 31217/2020, ma in realtàtale pronuncia è l'unica difforme rispetto al principio consolidato, secondo cui lanorma di cui all'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. non si applica alcondannato irreperibile, latitante o evaso.L'ordinanza, peraltro, non spiega le ragioni della sua scelta di aderireall'indirizzo giurisprudenziale minoritario, mentre in caso di contrasto trapronunce della Cassazione la scelta del giudice di merito, circa quale applicare,deve essere motivata.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso, per la sopravvenuta carenza di interesse stante il tempo trascorso dallanuova notifica dell'ordine di esecuzione con sospensione.4.

Con memoria depositata in data 27/03/2026 il ricorrente ha chiesto ilrigetto del ricorso del Procuratore perché inammissibile e infondato, sussistendola violazione dell'art. 159 cod. proc. pen. ed essendo il relativo motivo infondato,trattandosi di una censura di merito.

Anche l'affermazione di inapplicabilitàall'irreperibile della norma di cui all'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. èerrata, essendo la sua posizione diversa da quella del latitante e dall'evaso, chehanno avuto conoscenza del procedimento a loro carico, ed essendo la eventualeequiparazione di tali posizioni in contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 27 comma 3,111 e 117 Cost.

Il ricorrente ha affermato altresì di avere oggi un regolaredomicilio e di avere presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interessedel proponente alla sua decisione.2.

L'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilisce l'inammissibilitàdell'impugnazione quando essa è presentata da chi non ha interesse.

Il requisitodell'interesse alla decisione, pertanto, deve essere verificato prioritariamente, dalmomento che l'inammissibilità impedisce la instaurazione di un valido rapportoprocessuale, inibendo la stessa possibilità di una pronuncia sulle singoledoglianze proposte.La carenza di interesse rileva, quale causa di inammissibilità, anche sesopravvenuta, come costantemente affermato da questa Corte nei casi diintervenuta prescrizione del reato dopo il ricorso in cassazione, da parte delpubblico ministero, avverso una sentenza assolutoria, o di revoca della misuracautelare dopo l'impugnazione per l'omesso riconoscimento di una aggravante.Nel caso di ricorso del pubblico ministero, poi, deve altresì applicarsi ilprincipio secondo cui «Il ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenerel'esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dallaconcretezza e attualità dell'interesse da verificare in relazione all'idoneitàdell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli» (Sez.U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G.

In proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110).L'impugnazione, infatti, «deve perseguire un risultato non solo teoricamentecorretto ma anche praticamente favorevole» (Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2017,Rv. 260121), con la conseguenza che «In tema di ricorso per cassazione, ai finidella sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente lamera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezzagiuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedottoun pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma odall'annullamento della decisione impugnata» (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019,Rv. 276274).3.

Nel presente caso, il ricorso proposto dal pubblico ministero non èconcretamente idoneo a conseguire un risultato favorevole, anche in caso di suoaccoglimento.Secondo l'ordinanza impugnata, in data 28 gennaio 2026 è stata disposta latemporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ela restituzione del condannato nel termine di trenta giorni per la presentazione diuna richiesta di misure alternative alla detenzione.

Lo stesso pubblico ministeroricorrente ha dichiarato che l'ordinanza è stata comunicata il giorno stesso allacasa circondariale ove il [OSCURATO:PERSONA] era detenuto, con conseguente suascarcerazione.

Il termine di durata della temporanea inefficacia dell'ordine diesecuzione, pari ai trenta giorni di cui alla rimessione in termini per gliadempimenti previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., è quindi ormaiinteramente decorso, per cui un eventuale accoglimento del presente ricorso nonpotrebbe avere l'esito favorevole richiesto dal pubblico ministero ricorrente, inquanto il provvedimento impugnato ha, di fatto, esaurito la propria efficacia.Infatti, se il termine di trenta giorni è decorso senza che il condannato abbiapresentato una richiesta di misura alternativa, la temporanea inefficaciadell'ordine di esecuzione è cessata, e il provvedimento ha ripreso la sua pienaoperatività.

Se, entro detto termine, il condannato ha presentato tale richiesta,come egli ha affermato di avere fatto nella sua memoria, la sospensione deveproseguire sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, essendo statal'istanza presentata da un condannato libero sospeso ed apparendo in ogni casoopportuno mantenere tale sua condizione, perché maggiormente garantista.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere dichiarato inammissibile.

La natura pubblica della parte ricorrenteesclude la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento diuna somma in favore della Cassa delle ammende, in deroga agli ordinari principiin materia di soccombenza (vedi Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018,Tuttolomondo, Rv. 271650).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 06 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza del 28/01/2026 del Tribunale di Milanonel procedimento relativo a:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso, e letta la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 28 gennaio 2026 il Tribunale di Milano,quale giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso in data 24novembre 2025 in relazione ad una condanna ad un anno di reclusione. L'ordineera stato eseguito in data 11 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione aveva,pertanto, ordinato la scarcerazione dell'istante, restituendolo nel termine ditrenta giorni per presentare domanda di applicazione di una misura alternativaalla detenzione.Il Tribunale ha ritenuto errata la decisione del pubblico ministero che, stantel'esito negativo della notifica di un primo ordine di esecuzione, emesso in data 06settembre 2025 e sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.,aveva dichiarato il condannato irreperibile e, notificato l'atto al difensore diufficio nominato nel procedimento di merito, aveva revocato l'ordine disospensione dopo il decorso del termine di trenta giorni da tale notifica. IlTribunale ha infatti valutato come incomplete le ricerche effettuate per ilrintraccio del condannato, ritenendo applicabile anche nella fase esecutiva, e aifini previsti dall'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., il disposto dell'art. 159cod. proc. pen., e ritenendo che esso non fosse stato rispettato.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Milano, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art.159 cod. proc. pen.Le ricerche del condannato sono state complete e rispettose del disposto dicui all'art. 159 cod. proc. pen. Nel procedimento di primo grado egli era risultatoprivo di una fissa dimora, tanto che la notifica in fase esecutiva avvenne aseguito di un rintraccio casuale del soggetto, trovato peraltro privo di documentie di utenza telefonica. Le uniche ricerche possibili erano, pertanto, pressol'anagrafe di Milano, unica città in cui egli era stato sempre rintracciato e doveaveva commesso reati, presso la banca dati dei soggetti detenuti, non avendoegli neppure mai eletto un domicilio valido, e presso la banca dati della Polizia.Del tutto irrilevante, poi, era la sua nascita all'estero, essendo egli risultatopresente in Italia almeno dal 2018, ed essendo comunque ignoti suoi recapiti nelPaese di origine.L'ordinanza non precisa in quale ulteriore luogo le ricerche avrebbero dovutoessere svolte, non essendo noti alcun recapito, alcuna utenza telefonica epersino alcun parente.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art.656, comma 8-bis, cod. proc. pen.L'ordinanza assume di aderire ad un indirizzo giurisprudenziale più rigoroso,citando la sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n. 31217/2020, ma in realtàtale pronuncia è l'unica difforme rispetto al principio consolidato, secondo cui lanorma di cui all'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. non si applica alcondannato irreperibile, latitante o evaso.L'ordinanza, peraltro, non spiega le ragioni della sua scelta di aderireall'indirizzo giurisprudenziale minoritario, mentre in caso di contrasto trapronunce della Cassazione la scelta del giudice di merito, circa quale applicare,deve essere motivata.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso, per la sopravvenuta carenza di interesse stante il tempo trascorso dallanuova notifica dell'ordine di esecuzione con sospensione.4. Con memoria depositata in data 27/03/2026 il ricorrente ha chiesto ilrigetto del ricorso del Procuratore perché inammissibile e infondato, sussistendola violazione dell'art. 159 cod. proc. pen. ed essendo il relativo motivo infondato,trattandosi di una censura di merito. Anche l'affermazione di inapplicabilitàall'irreperibile della norma di cui all'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. èerrata, essendo la sua posizione diversa da quella del latitante e dall'evaso, chehanno avuto conoscenza del procedimento a loro carico, ed essendo la eventualeequiparazione di tali posizioni in contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 27 comma 3,111 e 117 Cost. Il ricorrente ha affermato altresì di avere oggi un regolaredomicilio e di avere presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interessedel proponente alla sua decisione.2. L'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilisce l'inammissibilitàdell'impugnazione quando essa è presentata da chi non ha interesse. Il requisitodell'interesse alla decisione, pertanto, deve essere verificato prioritariamente, dalmomento che l'inammissibilità impedisce la instaurazione di un valido rapportoprocessuale, inibendo la stessa possibilità di una pronuncia sulle singoledoglianze proposte.La carenza di interesse rileva, quale causa di inammissibilità, anche sesopravvenuta, come costantemente affermato da questa Corte nei casi diintervenuta prescrizione del reato dopo il ricorso in cassazione, da parte delpubblico ministero, avverso una sentenza assolutoria, o di revoca della misuracautelare dopo l'impugnazione per l'omesso riconoscimento di una aggravante.Nel caso di ricorso del pubblico ministero, poi, deve altresì applicarsi ilprincipio secondo cui «Il ricorso per cassazione del P.M. diretto a ottenerel'esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dallaconcretezza e attualità dell'interesse da verificare in relazione all'idoneitàdell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli» (Sez.U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. In proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110).L'impugnazione, infatti, «deve perseguire un risultato non solo teoricamentecorretto ma anche praticamente favorevole» (Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2017,Rv. 260121), con la conseguenza che «In tema di ricorso per cassazione, ai finidella sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente lamera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezzagiuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedottoun pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma odall'annullamento della decisione impugnata» (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019,Rv. 276274).3. Nel presente caso, il ricorso proposto dal pubblico ministero non èconcretamente idoneo a conseguire un risultato favorevole, anche in caso di suoaccoglimento.Secondo l'ordinanza impugnata, in data 28 gennaio 2026 è stata disposta latemporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ela restituzione del condannato nel termine di trenta giorni per la presentazione diuna richiesta di misure alternative alla detenzione. Lo stesso pubblico ministeroricorrente ha dichiarato che l'ordinanza è stata comunicata il giorno stesso allacasa circondariale ove il [OSCURATO:PERSONA] era detenuto, con conseguente suascarcerazione. Il termine di durata della temporanea inefficacia dell'ordine diesecuzione, pari ai trenta giorni di cui alla rimessione in termini per gliadempimenti previsti dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., è quindi ormaiinteramente decorso, per cui un eventuale accoglimento del presente ricorso nonpotrebbe avere l'esito favorevole richiesto dal pubblico ministero ricorrente, inquanto il provvedimento impugnato ha, di fatto, esaurito la propria efficacia.Infatti, se il termine di trenta giorni è decorso senza che il condannato abbiapresentato una richiesta di misura alternativa, la temporanea inefficaciadell'ordine di esecuzione è cessata, e il provvedimento ha ripreso la sua pienaoperatività. Se, entro detto termine, il condannato ha presentato tale richiesta,come egli ha affermato di avere fatto nella sua memoria, la sospensione deveproseguire sino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, essendo statal'istanza presentata da un condannato libero sospeso ed apparendo in ogni casoopportuno mantenere tale sua condizione, perché maggiormente garantista.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere dichiarato inammissibile. La natura pubblica della parte ricorrenteesclude la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento diuna somma in favore della Cassa delle ammende, in deroga agli ordinari principiin materia di soccombenza (vedi Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018,Tuttolomondo, Rv. 271650). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 06 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24699/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris